Corte costituzionale

Ordinanza n. 25/2006

Corte cost., ord. 27 gennaio 2006, n. 25

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
25/2006
Data di deposito
27 gennaio 2006
Data di decisione
23 gennaio 2006
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Romano Vaccarella
Presidente
BILE
ECLI
ECLI:IT:COST:2006:25

Norme oggetto del giudizio

  • art. 2, comma 2, bis, decreto-legge n. 15 del 30 gennaio 1999
  • legge n. 78 del 29 marzo 1999

Parametri

Massime

Massima n. 30104

Deve essere disattesa la censura con la quale l'Avvocatura generale dello Stato eccepisce l'inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 2- bis , del decreto-legge 30 gennaio 1999, n. 15, convertito, con modificazioni, nella legge 29 marzo 1999, n. 78, sul presupposto che il Consiglio di Stato, avendo emesso il provvedimento cautelare richiestogli con l'appello proposto avverso l'ordinanza di diniego del TAR, avrebbe esaurito la potestas iudicandi . Il giudice amministrativo, infatti, ben può sollevare questione di legittimità costituzionale in sede cautelare, sia quando non provveda sulla domanda, sia quando conceda la misura, purchè tale concessione non si risolva nel definitivo esaurimento del potere cautelare: la potestas iudicandi non può ritenersi esaurita quando la concessione della misura cautelare è fondata, quanto al fumus boni iuris , sulla non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale, poichè in tal caso la sospensione dell'efficacia del provvedimento impugnato è di carattere provvisorio, sino alla ripresa del giudizio cautelare dopo l'incidente di legittimità costituzionale. - Che la questione di legittimità sia inammissibile sia quando la misura cautelare è espressamente negata, sia quando viene concessa sulla base di ragioni, quanto al fumus boni iuris , che prescindono dalla non manifesta infondatezza è stato affermato rispettivamente nell'ordinanza n. 82/2005 e nella sentenza n. 451/1993. - V., citate, ex plurimis , sentenze n. 444/1990, n. 367/1991, nn. 24, 30 e 359/1995, n. 183/1997 e n. 4/2000.

Massima n. 30105

E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 2- bis , del decreto-legge 30 gennaio 1999, n. 15, convertito, con modificazioni, nella legge 29 marzo 1999, n. 78, censurato, in riferimento agli artt. 3, 41, 42 e 21 della Costituzione, laddove dispone che le emittenti radiotelevisive locali, comprese quelle che diffondono programmi in contemporanea o programmi comuni, non possono utilizzare, né diffondere, un marchio, una denominazione o una testata identificativi che richiamino in tutto o in parte quelli di una emittente nazionale. Infatti, il remittente muove censure che, da un lato, sembrano investire la norma nella sua interezza, e, dall'altro, paiono rivolte a quella parte di essa che pretenderebbe applicarsi "retroattivamente", con la conseguenza che tale ambiguità non consente di comprendere se oggetto di censura sia il criterio adottato dalla legge per risolvere il conflitto tra emittenti che utilizzano denominazioni confondibili ovvero se si contesta il potere del legislatore di introdurre una disciplina atta ad evitare confusione tra denominazioni in precedenza utilizzate ovvero ancora se, pur riconoscendosi tale potere al legislatore, il criterio di soluzione adottato debba essere sostituito da altro costituzionalmente necessitato. Inoltre, il remittente, che pure denuncia il mancato rispetto, da parte del legislatore, del principio della priorità temporale dell'uso del marchio, non precisa quando, nella specie, l'emittente nazionale abbia iniziato ad usare la sua denominazione, ma si limita ad indicare la data in cui l'emittente locale ha ottenuto il rilascio della concessione all'esercizio della radiodiffusione.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 2-bis, del decreto-legge 30 gennaio 1999, n. 15 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo equilibrato dell'emittenza televisiva e per evitare la costituzione o il mantenimento di posizioni dominanti nel settore radiotelevisivo), convertito, con modificazioni, nella legge 29 marzo 1999, n. 78, sollevata, in riferimento agli articoli 3, 41, 42 e 21 della Costituzione, dal Consiglio di Stato con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 gennaio 2006.

F.to:

Franco BILE, Presidente

Romano VACCARELLA, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 27 gennaio 2006.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

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