Corte costituzionale

Ordinanza n. 229/2006

Corte cost., ord. 13 giugno 2006, n. 229

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
229/2006
Data di deposito
13 giugno 2006
Data di decisione
5 giugno 2006
Esito
Manifesta infondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Sabino Cassese
Presidente
MARINI
ECLI
ECLI:IT:COST:2006:229

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 30478

E' manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1104 del codice della navigazione, concernente il reato di offesa in danno del comandante, di un ufficiale o sottufficiale o di un graduato, a bordo della nave o dell'aeromobile, censurato, in riferimento agli artt. 3 e 27 della Costituzione, sotto il profilo della irragionevolezza della quantità e qualità della sanzione penale per esso prevista, in quanto, dopo l'abrogazione del reato di oltraggio a pubblico ufficiale (art. 341 cod. pen.) ad opera della legge 25 giugno 1999, n. 205, fatti come quello ivi previsto, se non commessi a bordo di una nave o di un aeromobile, sono puniti con sanzione più lieve ai sensi degli artt. 594 e 61, n. 10, cod. pen.. Le fattispecie comparate dal giudice remittente sono infatti oggettivamente diverse, avuto riguardo al diverso luogo dello svolgimento del reato ai fini della tutela della sicurezza della navigazione. > >- Per la dichiarazione di illegittimità costituzionale del reato di oltraggio, v. sentenza n. 341/1994. > >- Sulla diversità del reato previsto dall'art. 1104 cod. nav. e il delitto di oltraggio, v. la citata ordinanza n. 383/1987.

Massima n. 30479

E' manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1104 del codice della navigazione, concernente il reato di offesa in danno del comandante, di un ufficiale o sottufficiale o di un graduato, a bordo della nave o dell'aeromobile, censurato, in riferimento agli artt. 3 e 27 Cost., nella parte in cui prevede come pena minima edittale la reclusione di sei mesi, in quanto, dopo l'abrogazione del reato di oltraggio a pubblico ufficiale (art. 341 cod. pen.) ad opera della legge 25 giugno 1999, n. 205, fatti come quello ivi previsto, se non commessi a bordo di una nave o di un aeromobile, sono puniti con sanzione più lieve ai sensi degli artt. 594 e 61, n. 10, cod. pen.. Le fattispecie comparate dal giudice remittente sono infatti oggettivamente diverse, avuto riguardo al diverso luogo dello svolgimento del reato ai fini della tutela della sicurezza della navigazione. > >- Per la dichiarazione di illegittimità costituzionale del reato di oltraggio, v. sentenza n. 341/1994. > >- Sulla diversità del reato previsto dall'art. 1104 cod. nav. e il delitto di oltraggio, v. la citata ordinanza n. 383/1987.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1104 del codice della navigazione, sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 27 della Costituzione, dal Tribunale di Genova, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 giugno 2006.

F.to:

Annibale MARINI, Presidente

Sabino CASSESE, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 13 giugno 2006.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

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