Corte costituzionale
Ordinanza n. 225/2006
Corte cost., ord. 13 giugno 2006, n. 225
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 225/2006
- Data di deposito
- 13 giugno 2006
- Data di decisione
- 5 giugno 2006
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Gaetano Silvestri
- Presidente
- MARINI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2006:225
Norme oggetto del giudizio
- art. 20, decreto legislativo n. 274 del 28 agosto 2000
- art. 29, decreto legislativo n. 274 del 28 agosto 2000
- art. 35, comma 3, decreto legislativo n. 274 del 28 agosto 2000
Parametri
Massime
Massima n. 30472
E' manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 20 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, censurato, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 Cost., nella parte in cui non prevede, a pena di nullità, che la citazione a giudizio dinanzi al giudice di pace debba contenere l'avviso all'imputato della possibilità di determinare l'estinzione del reato mediante condotte riparatorie antecedenti l'udienza di comparizione. La medesima questione, infatti, è già stata dichiarata manifestamente infondata ed è stata riproposta dal giudice a quo senza prospettare profili diversi o ulteriori rispetto a quelli già valutati. > >- V. i precedenti che hanno dichiarato manifestamente infondata le medesima questione, citati: ordinanze n. 11 e n. 56/2004, n. 86 e n. 333/2005. > >- V., citata, ordinanza n. 101/2004.
Massima n. 30473
E' manifestamente inammissibile, per irrilevanza, la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 29 e 35, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, censurato, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., nella parte in cui non prevede che, a pena di nullità, il giudice di pace, dopo la verifica della regolare costituzione delle parti, debba dare avviso all'imputato della possibilità di conseguire una dichiarazione di estinzione del reato, documentando di aver già tenuto una condotta riparatoria, ovvero di ottenere un rinvio dell'udienza, previa dimostrazione di non aver potuto provvedere in precedenza alla riparazione. Nel caso di specie, infatti, in fase di apertura del dibattimento, l'imputato era già edotto dei benefici connessi all'adozione di condotte riparatorie, con la conseguenza che un'eventuale pronuncia della Corte, nel senso indicato dal rimettente, non avrebbe alcuna incidenza nel caso sottoposto a giudizio.
Massima n. 30474
Sono manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 20 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, censurato in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 Cost., dal momento che le ordinanze di rimessione non contengono alcuna descrizione delle fattispecie concrete e delle relative vicende processuali. > >- V., citate, ordinanze n. 33 e 77/2006.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 20 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274 (Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, a norma dell'articolo 14 della legge 24 novembre 1999, n. 468), sollevate, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione, dai Giudici di pace di Albano Laziale, Tropea, Vibo Valentia, Porto Torres e Trieste, con le ordinanze per ciascuno indicate in epigrafe;
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 29 e 35, comma 3, del decreto legislativo n. 274 del 2000, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal Giudice di pace di Barcellona Pozzo di Gotto, con l'ordinanza indicata in epigrafe;
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 20 del decreto legislativo n. 274 del 2000, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione, dal Giudice di pace di Barcellona Pozzo di Gotto, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 giugno 2006.
F.to:
Annibale MARINI, Presidente
Gaetano SILVESTRI, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 13 giugno 2006.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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