Corte costituzionale
Ordinanza n. 210/2006
Corte cost., ord. 26 maggio 2006, n. 210
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 210/2006
- Data di deposito
- 26 maggio 2006
- Data di decisione
- 17 maggio 2006
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Franco Gallo
- Presidente
- MARINI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2006:210
Norme oggetto del giudizio
- art. 58, comma 1, decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 29 settembre 1973
- art. 58, comma 2, secondo periodo, decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 29 settembre 1973
- art. 60, comma 1, lett. c), decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 29 settembre 1973
- art. 60, comma 1, lett. e), decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 29 settembre 1973
- art. 26, ultimo comma, decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 29 settembre 1973
- art. 58, comma 2, decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 29 settembre 1973
Parametri
Massime
Massima n. 30430
Nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 58, commi primo e secondo, secondo percorso, e 60, comma primo, lettere c) ed e) , d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, censurati in riferimento agli artt. 1, 3 e 24 Cost., nella parte in cui regolano le modalità delle notificazioni in materia tributaria nei confronti dei cittadini italiani residenti all'estero, il sindacato di costituzionalità va esteso anche all'art. 26, ultimo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602: infatti, nonostante l'ordinanza di rimessione non lo indichi espressamente, dalla parte motiva si evince che il giudice a quo ha inteso censurare anche detta disposizione.
Massima n. 30431
Nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 58, commi primo e secondo, secondo percorso, 60, comma primo, lettere c) ed e) , d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 e 26, ultimo comma, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, deve essere disattesa l'eccezione di inammissibilità - sollevata dalla difesa erariale per insufficiente descrizione della fattispecie - secondo la quale il giudice a quo non avrebbe indicato le date di iscrizione del contribuente all'anagrafe dei cittadini italiani residenti all'estero (AIRE) e di notificazione delle cartelle di pagamento impugnate, dal momento che, viceversa, l'ordinanza di rimessione dà per accertata l'anteriorità dell'iscrizione all'AIRE rispetto alla notifica delle cartelle.
Massima n. 30519
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 26, ultimo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, 58, primo comma e secondo periodo del secondo comma, e 60, primo comma, lettere c) ed e) , del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, censurati, in riferimento agli artt. 1, 3 e 24 Cost., in quanto non prevedono, per l'ipotesi in cui la residenza estera sia conoscibile in base alle risultanze anagrafiche, che la notificazione sia eseguita mediante invio di copia della cartella alla residenza estera del contribuente e neppure che a quest'ultimo sia data notizia della notificazione effettuata ai sensi dell'art. 60, primo comma, lettera e) , del d.P.R. n. 600 del 1973. I dubbi di illegittimità costituzionale sollevati dal rimettente, infatti, avrebbero dovuto investire il complesso di norme costituito, oltre che dalle disposizioni censurate, anche dall'art. 60, primo comma, lettera f) del d.P.R. n. 600 del 1973, con la conseguenza che l'omessa denuncia si risolve nell'incompleta e, dunque, erronea indicazione delle norme oggetto di censura, mentre le modalità di notificazione suggerite dal rimettente nella richiesta di pronuncia additiva non rappresentano una scelta costituzionalmente obbligata, restando riservata alla discrezionalità legislativa ogni determinazione in proposito. > >- Sulla manifesta inammissibilità per erronea indicazione delle norme oggetto di censura v., citate, ordinanze n. 96/2004 e n. 417/2001. > >- V., citate, sentenza n. 199/1996, ordinanza n. 185/2006.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli articoli 26, ultimo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito), 58, primo comma e secondo periodo del secondo comma, e 60, primo comma, lettere c) ed e), del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi), sollevata, in riferimento agli artt. 1, 3 e 24 della Costituzione, dalla Commissione tributaria provinciale di Genova con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 17 maggio 2006.
F.to:
Annibale MARINI, Presidente
Franco GALLO, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 26 maggio 2006.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
Di questa pronuncia LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze