Corte costituzionale

Ordinanza n. 203/2006

Corte cost., ord. 18 maggio 2006, n. 203

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
203/2006
Data di deposito
18 maggio 2006
Data di decisione
3 maggio 2006
Esito
Manifesta infondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Giuseppe Tesauro
Presidente
MARINI
ECLI
ECLI:IT:COST:2006:203

Norme oggetto del giudizio

  • art. 87, decreto legislativo n. 259 del 1° agosto 2003
  • art. 88, decreto legislativo n. 259 del 1° agosto 2003

Parametri

Massime

Massima n. 30417

E' manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 76, 97 e 117 Cost., degli artt. 87 e 88 del d.lgs. 1° agosto 2003, n. 259, nella parte in cui equiparano gli impianti di telecomunicazione agli interventi edilizi minori, anche tacitamente assentibili ovvero oggetto di autocertificazione di legittimità, in quanto le norme denunciate costituiscono attuazione dei principi fissati dalla delega legislativa contenuta nell'art. 41, comma 2, lettera a) , della legge n. 166 del 2002, ed in conformità ad essi stabiliscono moduli di definizione del procedimento, informati alle regole della semplificazione amministrativa e della celerità, espressivi in quanto tali di un principio fondamentale di diretta derivazione comunitaria. La procedura unica disciplinata dalle norme impugnate come speciale rispetto a quella prevista dal testo unico dell'edilizia "per ogni altra modalità di trasformazione del territorio", finalizzata al conseguimento dell'autorizzazione a costruire, mira, infatti, a realizzare le esigenze di tempestività e contenimento dei termini per la conclusione dei procedimenti amministrativi inerenti all'installazione delle infrastrutture di comunicazione stabilite dai principi della delega, che resterebbero vanificate se il nuovo procedimento venisse ad abbinarsi ed a sostituirsi a quello previsto in materia edilizia. Tale procedimento autorizzatorio unico neppure incide nella materia penale, in violazione dei limiti fissati dalla legge-delega, non influendo la regolamentazione del titolo occorrente per realizzare l'intervento in questione sulla disciplina sanzionatoria penale di cui all'art. 44 del testo unico dell'edilizia, la quale non è correlata alla tipologia del titolo abilitativo ma alla consistenza concreta dell'intervento. La tempestività delle procedure e la riduzione dei termini per l'autorizzazione all'installazione delle dette infrastrutture costituiscono principi fondamentali operanti nella materia "governo del territorio", attribuita alla competenza legislativa concorrente delle Regioni, mentre i moduli di definizione del procedimento di autorizzazione in parola sono informati alle regole della semplificazione amministrativa e della celerità, e sono perfettamente coerenti con la ratio della norma delegante. > >- Sulla conformità alla delega e su caratteri e natura della disciplina posta dagli artt. 87 e 88 del d.lgs. n. 259 del 2003 per l'installazione di infrastrutture per impianti radioelettrici, v. sentenze n. 129/2006 e n. 336/2005.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 87 e 88 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 (Codice delle comunicazioni elettroniche), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 76, 97 e 117 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale del Lazio, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 maggio 2006.

F.to:

Annibale MARINI, Presidente

Giuseppe TESAURO, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 18 maggio 2006.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

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