Corte costituzionale

Ordinanza n. 202/2006

Corte cost., ord. 18 maggio 2006, n. 202

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
202/2006
Data di deposito
18 maggio 2006
Data di decisione
3 maggio 2006
Esito
Manifesta infondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Paolo Maddalena
Presidente
MARINI
ECLI
ECLI:IT:COST:2006:202

Norme oggetto del giudizio

  • art. 34, legge n. 448 del 23 dicembre 1998
  • art. 69, legge n. 388 del 23 dicembre 2000
  • art. 2, legge n. 265 del 8 agosto 1991
  • art. 11, decreto legislativo n. 503 del 30 dicembre 1992
  • art. 59, legge n. 449 del 27 dicembre 1997

Parametri

Massime

Massima n. 30415

Il thema decidendum nel giudizio di legittimità costituzionale è individuato dall'ordinanza di rimessione, rimanendo estraneo al giudizio stesso l'esame dell'ulteriore parametro, prospettato dalla difesa delle parti private costituite. > >

Massima n. 30416

E' manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 2 della legge 8 agosto 1991, n. 265, 11 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, 59 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, 34 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e 69 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sollevata in riferimento agli artt. 36, 38 e 53 della Costituzione. La Corte, in questioni analoghe, ha già avuto modo di affermare che il principio di proporzionalità della pensione alla quantità e qualità del lavoro prestato non impone affatto il necessario adeguamento del trattamento pensionistico agli stipendi, spettando alla discrezionalità del legislatore determinare le modalità di attuazione del principio sancito dall'art. 38 Cost., sicché non sussiste vulnus dei canoni costituzionali evocati il fatto che il legislatore abbia previsto un meccanismo di adeguamento delle retribuzioni solo per il personale in servizio e non abbia esteso analogo adeguamento ai trattamenti pensionistici della medesima categoria. Peraltro, lo scostamento tra trattamenti pensionistici maturati in tempi diversi è giustificato dal diverso trattamento economico di cui i lavoratori hanno goduto durante il rapporto di servizio e che era vigente nei diversi momenti in cui i relativi trattamenti pensionistici sono maturati. > >- Sentenza citata su analoga questione n. 30/2004. > >- Sul bilanciamento di valori costituzionali e sui limiti apposti alla discrezionalità del legislatore nella individuazione dei meccanismi che assicurino la perdurante adeguatezza delle pensioni, v. sentenza citata n. 457/1998. > >- Sull'adeguatezza del trattamento pensionistico non solo al momento del collocamento a riposo, ma anche successivamente, in relazione ai mutamenti del potere di acquisto della moneta, v. sentenza citata 409/1995. > >- Sul trattamento economico goduto durante il periodo di servizio e i diversi momenti in cui i relativi trattamenti pensionistici sono maturati, v. ordinanza 162/2003 e sentenza n. 180/2001. > >- Sentenze citate n. 42/1993, nn. 354/2001 e 178/2000 e ordinanza n. 22/2003.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli articoli 2 della legge 8 agosto 1991, n. 265 (Disposizioni in materia di trattamento economico e di quiescenza del personale di magistratura ed equiparato), 11 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503 (Norme per il riordinamento del sistema previdenziale dei lavoratori privati e pubblici, a norma dell'art. 3 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), 59 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica), 34 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo) e 69 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2001), sollevata, in riferimento agli articoli 36, 38 e 53 della Costituzione, dalla Corte dei conti – sezione giurisdizionale per la Liguria, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 maggio 2006.

F.to:

Annibale MARINI, Presidente

Paolo MADDALENA, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 18 maggio 2006.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

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