Corte costituzionale

Ordinanza n. 199/2006

Corte cost., ord. 11 maggio 2006, n. 199

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
199/2006
Data di deposito
11 maggio 2006
Data di decisione
3 maggio 2006
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Gaetano Silvestri
Presidente
MARINI
ECLI
ECLI:IT:COST:2006:199

Norme oggetto del giudizio

  • art. 7, comma 2, legge della Regione Lombardia n. 5 del 24 marzo 2004
  • art. 7, comma 1, legge della Regione Lombardia n. 5 del 24 marzo 2004

Parametri

Massime

Massima n. 30409

E' inammissibile l'intervento in giudizio della Regione Lombardia, in quanto effettuato oltre il termine stabilito dall'art. 4 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale. > >

Massima n. 30410

E' manifestamente inammissibile, per difetto di rilevanza, la questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 11, 41 e 117 della Costituzione, dell'art. 7, comma 2, della legge della Regione Lombardia 24 marzo 2004, n. 5. La norma censurata, infatti, non deve essere applicata nel giudizio a quo , il cui oggetto è circoscritto alle sanzioni pecuniarie previste dal comma 1 dell'art. 7 e non già all'ipotesi normativa di cui al comma 2 dello stesso articolo. > >

Massima n. 30411

E' manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 7, comma 1, della legge della Regione Lombardia 24 marzo 2004, n. 5. A seguito della modifica del Titolo V della Parte II della Costituzione, infatti, la materia del "commercio" rientra nella competenza esclusiva residuale delle Regioni. Ne consegue che la Regione Lombardia, essendo titolare della potestà legislativa sostanziale nella predetta materia, possiede anche la competenza a prevedere le relative sanzioni, stabilite con la norma censurata, non appalesandosi irragionevole la previsione di sanzioni pecuniarie progressivamente crescenti in relazione alla tipologia ed alle dimensioni degli esercizi commerciali, ma rispondenti ad evidenti necessità di diversificare le sanzioni in rapporto alle differenze di mole, di struttura, di organizzazione esistente tra i vari esercizi. > >- Sentenze citate nn. 176/2004 e 59/1975.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 7, comma 2, della legge della Regione Lombardia 24 marzo 2004, n. 5 (Modifiche a leggi regionali in materia di organizzazione, sviluppo economico e territorio. Collegato ordinamentale 2004), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 11, 41 e 117 della Costituzione, dal Giudice di pace di Milano con l'ordinanza indicata in epigrafe;

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 7, comma 1, della legge della Regione Lombardia n. 5 del 2004, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 11 e 117 della Costituzione, dal Giudice di pace di Milano con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 maggio 2006.

F.to:

Annibale MARINI, Presidente

Gaetano SILVESTRI, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria l'11 maggio 2006.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

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