Corte costituzionale
Ordinanza n. 179/2006
Corte cost., ord. 28 aprile 2006, n. 179
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 179/2006
- Data di deposito
- 28 aprile 2006
- Data di decisione
- 20 aprile 2006
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Franco Gallo
- Presidente
- MARINI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2006:179
Norme oggetto del giudizio
- art. 7, lett. f), decreto legislativo n. 545 del 31 dicembre 1992
Parametri
Massime
Massima n. 30372
Sono manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale, in riferimento congiunto agli artt. 3, 97 e 108 Cost., dell'art. 7, lettera f) , del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 545, nella parte in cui non prevede, per il giudice tributario, alcuna deroga al vincolo della residenza nella regione nella quale ha sede la commissione tributaria presso cui presta servizio, per insufficiente ed illogica motivazione sulla non manifesta infondatezza - in quanto il giudice a quo non solo non chiarisce perché si dovrebbe «rimediare» a situazioni di incompatibilità intese a garantire l'indipendenza e l'imparzialità del giudice, ma adduce, quali ragioni che dovrebbero giustificare la derogabilità dell'obbligo di residenza, situazioni di incompatibilità soggettive e familiari del giudice tributario che non hanno alcuna relazione con detto obbligo e, conseguentemente, non potrebbero venire meno nel caso in cui fosse prevista l'invocata derogabilità dell'obbligo di residenza -, e per difetto di motivazione sulla rilevanza - perché il rimettente, pur auspicando una pronuncia additiva che consenta la derogabilità dell'obbligo della residenza in presenza di «sopravvenute» esigenze di lavoro o di famiglia, non chiarisce, tuttavia, se nel giudizio a quo tali esigenze siano state fatte valere.
Massima n. 30373
E' manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, in riferimento al solo art. 3 Cost., dell'art. 7, lettera f) , del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 545, in quanto, non prevedendo per il giudice tributario alcuna deroga al vincolo della residenza nella regione nella quale ha sede la commissione tributaria presso cui presta servizio, determinerebbe una ingiustificata disparità di trattamento tra i giudici tributari e i magistrati amministrativi. L'eterogeneità delle due fattispecie, che non possono quindi essere messe a raffronto, giustifica, infatti, la disciplina legislativa dettata dalla disposizione denunciata. > >- Non raffrontabilità, ai fini della valutazione del rispetto del principio di eguaglianza, delle posizioni dei magistrati che svolgono professionalmente e in via esclusiva funzioni giurisdizionali con quelle dei componenti le commissioni tributarie, che esercitano funzioni onorarie: ordinanza n. 272/1999; cfr. anche sentenza n. 60/2006 e ordinanza n. 479/2000.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 7, lettera f), del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545 (Ordinamento degli organi speciali di giurisdizione tributaria ed organizzazione degli uffici di collaborazione in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413), sollevate, in riferimento congiunto agli artt. 3, 97 e 108 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale per la Liguria con l'ordinanza indicata in epigrafe;
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 7, lettera f), del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, sollevata, in riferimento al solo art. 3 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale per la Liguria con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 aprile 2006.
F.to:
Annibale MARINI, Presidente
Franco GALLO, Redattore
Maria Rosaria FRUSCELLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 28 aprile 2006.
Il Cancelliere
F.to: FRUSCELLA
Testo integrale
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