Corte costituzionale

Ordinanza n. 179/2006

Corte cost., ord. 28 aprile 2006, n. 179

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
179/2006
Data di deposito
28 aprile 2006
Data di decisione
20 aprile 2006
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Franco Gallo
Presidente
MARINI
ECLI
ECLI:IT:COST:2006:179

Norme oggetto del giudizio

  • art. 7, lett. f), decreto legislativo n. 545 del 31 dicembre 1992

Parametri

Massime

Massima n. 30372

Sono manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale, in riferimento congiunto agli artt. 3, 97 e 108 Cost., dell'art. 7, lettera f) , del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 545, nella parte in cui non prevede, per il giudice tributario, alcuna deroga al vincolo della residenza nella regione nella quale ha sede la commissione tributaria presso cui presta servizio, per insufficiente ed illogica motivazione sulla non manifesta infondatezza - in quanto il giudice a quo non solo non chiarisce perché si dovrebbe «rimediare» a situazioni di incompatibilità intese a garantire l'indipendenza e l'imparzialità del giudice, ma adduce, quali ragioni che dovrebbero giustificare la derogabilità dell'obbligo di residenza, situazioni di incompatibilità soggettive e familiari del giudice tributario che non hanno alcuna relazione con detto obbligo e, conseguentemente, non potrebbero venire meno nel caso in cui fosse prevista l'invocata derogabilità dell'obbligo di residenza -, e per difetto di motivazione sulla rilevanza - perché il rimettente, pur auspicando una pronuncia additiva che consenta la derogabilità dell'obbligo della residenza in presenza di «sopravvenute» esigenze di lavoro o di famiglia, non chiarisce, tuttavia, se nel giudizio a quo tali esigenze siano state fatte valere.

Massima n. 30373

E' manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, in riferimento al solo art. 3 Cost., dell'art. 7, lettera f) , del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 545, in quanto, non prevedendo per il giudice tributario alcuna deroga al vincolo della residenza nella regione nella quale ha sede la commissione tributaria presso cui presta servizio, determinerebbe una ingiustificata disparità di trattamento tra i giudici tributari e i magistrati amministrativi. L'eterogeneità delle due fattispecie, che non possono quindi essere messe a raffronto, giustifica, infatti, la disciplina legislativa dettata dalla disposizione denunciata. > >- Non raffrontabilità, ai fini della valutazione del rispetto del principio di eguaglianza, delle posizioni dei magistrati che svolgono professionalmente e in via esclusiva funzioni giurisdizionali con quelle dei componenti le commissioni tributarie, che esercitano funzioni onorarie: ordinanza n. 272/1999; cfr. anche sentenza n. 60/2006 e ordinanza n. 479/2000.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 7, lettera f), del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545 (Ordinamento degli organi speciali di giurisdizione tributaria ed organizzazione degli uffici di collaborazione in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413), sollevate, in riferimento congiunto agli artt. 3, 97 e 108 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale per la Liguria con l'ordinanza indicata in epigrafe;

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 7, lettera f), del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, sollevata, in riferimento al solo art. 3 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale per la Liguria con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 aprile 2006.

F.to:

Annibale MARINI, Presidente

Franco GALLO, Redattore

Maria Rosaria FRUSCELLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 28 aprile 2006.

Il Cancelliere

F.to: FRUSCELLA

Testo integrale

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