Corte costituzionale

Ordinanza n. 171/2006

Corte cost., ord. 21 aprile 2006, n. 171

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
171/2006
Data di deposito
21 aprile 2006
Data di decisione
5 aprile 2006
Esito
Cessata materia del contendere
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Luigi Mazzella
Presidente
MARINI
ECLI
ECLI:IT:COST:2006:171

Norme oggetto del giudizio

  • art. 3, comma 2, delibera legislativa Regione Siciliana del 7 dicembre 2005
  • art. 17, comma 3, delibera legislativa Regione Siciliana del 7 dicembre 2005

Parametri

Massime

Massima n. 30361

E' cessata la materia del contendere in ordine al ricorso con il quale il Commissario dello Stato per la Regione Siciliana ha promosso, in riferimento agli artt. 3, 9 e 97 Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 2, della delibera legislativa approvata dall'Assemblea regionale siciliana il 7 dicembre 2005 (disegno di legge n. 1077), che introduce due nuovi commi nell'art. 30 della legge della Regione Siciliana 4 aprile 1995, n. 29, i quali dispongono che gli originari assegnatari di lotti nelle aree di sviluppo industriale destinati all'esercizio dell'attività di distribuzione commerciale hanno diritto, su istanza, alla riconferma o al mantenimento dell'assegnazione del lotto anche se le attività commerciali siano state svolte, alla data del 23 aprile 1995, dai soggetti che da essi o dai loro aventi causa abbiano avuto a qualsiasi titolo la disponibilità, anche parziale, del lotto, anche ove sia intervenuto provvedimento di revoca, con la precisazione che i requisiti di fatturato annuo e di numero di dipendenti richiesti dal precedente comma 1 del medesimo articolo debbono essere riferiti al complesso delle ditte operanti nello stesso lotto (comma 5), e che (comma 6) quando si trovino in concorrenza istanze presentate in ordine al medesimo lotto dagli originari assegnatari e dai soggetti che da questi o dai loro aventi causa abbiano avuto a qualsiasi titolo la disponibilità, anche parziale, del lotto, sono sempre preferite le istanze presentate dagli originari assegnatari. Successivamente all'impugnazione, la delibera legislativa è stata , infatti, pubblicata come legge della Regione Siciliana 22 dicembre 2005, n. 20, con omissione di tutte le disposizioni oggetto di censura. > >- L'esaurimento del potere promulgativo di legge della Regione Siciliana preclude la possibilità che le parti della legge impugnate ed omesse in sede di promulgazione acquistino o esplichino una qualche efficacia, privando così di oggetto il giudizio di legittimità costituzionale: sentenza n. 351/2003.

Massima n. 30362

E' cessata la materia del contendere in ordine al ricorso con il quale il Commissario dello Stato per la Regione Siciliana ha promosso, in riferimento agli artt. 9 e 97 Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art. 17, comma 3, della delibera legislativa approvata dall'Assemblea regionale siciliana il 7 dicembre 2005 (disegno di legge n. 1077), a norma del quale, nel bacino estrattivo di Custonaci, fino all'approvazione dei piani di recupero ambientale di cui alla legge della Regione Siciliana 9 dicembre 1980, n. 127, e comunque non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, le autorizzazioni possono essere concesse anche in deroga alle previsioni dei piani ambientali o paesaggistici comunque denominati, subordinando così illegittimamente, secondo il ricorrente, sia pure in via temporanea, la tutela dell'ambiente e del paesaggio alla prosecuzione di attività imprenditoriali nel settore estrattivo. Successivamente all'impugnazione la delibera legislativa è stata, infatti, pubblicata come legge della Regione Siciliana 22 dicembre 2005, n. 20, con omissione di tutte le disposizioni oggetto di censura. > >- Vedi massima sub A).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara cessata la materia del contendere in ordine al ricorso in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 aprile 2006.

F.to:

Annibale MARINI, Presidente

Luigi MAZZELLA, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 21 aprile 2006.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

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