Corte costituzionale
Ordinanza n. 17/2006
Corte cost., ord. 20 gennaio 2006, n. 17
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 17/2006
- Data di deposito
- 20 gennaio 2006
- Data di decisione
- 11 gennaio 2006
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giovanni Maria Flick
- Presidente
- MARINI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2006:17
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 30093
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 24, secondo comma, della Costituzione, degli artt. 97 e 108 del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevedono che anche il difensore designato di ufficio all'imputato che deve essere giudicato nella fase dibattimentale il quale non abbia nominato un difensore di fiducia, o sia comunque privo dell'assistenza difensiva all'udienza fissata per la celebrazione del relativo giudizio, abbia diritto, qualora lo richieda, di usufruire della concessione di un termine "per prendere cognizione degli atti e per informarsi sui fatti oggetto del procedimento". La Corte ha già disatteso, con la sentenza n. 450 del 1997 e con ordinanza n. 162 del 1998, la fondatezza di censure analoghe a quelle prospettate dal giudice a quo nella presente fattispecie, sottolineando che la semplice assenza del difensore di fiducia o di ufficio, non sorretta da un legittimo impedimento è istituto del tutto diverso da quello preso in considerazione dalla norma censurata, così come del tutto diversa è la figura del sostituto del difensore "da quella del nuovo difensore designato nelle ipotesi di rinuncia, revoca, incompatibilità e abbandono di difesa". Peraltro, essendo la presenza un diritto e non un obbligo del difensore, il mancato riconoscimento del termine a difesa per il difensore designato in sostituzione di quello "stabilmente" officiato dall'imputato o per l'imputato, appare conseguenza ragionevole nel quadro di un sistema che mira a bilanciare le contrapposte esigenze di prevedere comunque una presenza difensiva, ma di non compromettere al tempo stesso la funzionalità del processo e la relativa ragionevole durata.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 97 e 108 del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24, secondo comma, della Costituzione, dalla Corte d'appello di Caltanissetta con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 gennaio 2006.
F.to:
Annibale MARINI, Presidente
Giovanni Maria FLICK, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 20 gennaio 2006.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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