Corte costituzionale

Ordinanza n. 17/2006

Corte cost., ord. 20 gennaio 2006, n. 17

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
17/2006
Data di deposito
20 gennaio 2006
Data di decisione
11 gennaio 2006
Esito
Manifesta infondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Giovanni Maria Flick
Presidente
MARINI
ECLI
ECLI:IT:COST:2006:17

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 30093

Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 24, secondo comma, della Costituzione, degli artt. 97 e 108 del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevedono che anche il difensore designato di ufficio all'imputato che deve essere giudicato nella fase dibattimentale il quale non abbia nominato un difensore di fiducia, o sia comunque privo dell'assistenza difensiva all'udienza fissata per la celebrazione del relativo giudizio, abbia diritto, qualora lo richieda, di usufruire della concessione di un termine "per prendere cognizione degli atti e per informarsi sui fatti oggetto del procedimento". La Corte ha già disatteso, con la sentenza n. 450 del 1997 e con ordinanza n. 162 del 1998, la fondatezza di censure analoghe a quelle prospettate dal giudice a quo nella presente fattispecie, sottolineando che la semplice assenza del difensore di fiducia o di ufficio, non sorretta da un legittimo impedimento è istituto del tutto diverso da quello preso in considerazione dalla norma censurata, così come del tutto diversa è la figura del sostituto del difensore "da quella del nuovo difensore designato nelle ipotesi di rinuncia, revoca, incompatibilità e abbandono di difesa". Peraltro, essendo la presenza un diritto e non un obbligo del difensore, il mancato riconoscimento del termine a difesa per il difensore designato in sostituzione di quello "stabilmente" officiato dall'imputato o per l'imputato, appare conseguenza ragionevole nel quadro di un sistema che mira a bilanciare le contrapposte esigenze di prevedere comunque una presenza difensiva, ma di non compromettere al tempo stesso la funzionalità del processo e la relativa ragionevole durata.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 97 e 108 del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24, secondo comma, della Costituzione, dalla Corte d'appello di Caltanissetta con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 gennaio 2006.

F.to:

Annibale MARINI, Presidente

Giovanni Maria FLICK, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 20 gennaio 2006.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

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