Corte costituzionale

Ordinanza n. 160/2006

Corte cost., ord. 14 aprile 2006, n. 160

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
160/2006
Data di deposito
14 aprile 2006
Data di decisione
5 aprile 2006
Esito
Manifesta infondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Paolo Maddalena
Presidente
MARINI
ECLI
ECLI:IT:COST:2006:160

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 30348

Deve essere disattesa l'eccezione di inammissibilità avanzata dall'Avvocatura generale dello Stato sul presupposto che la questione sarebbe stata prospettata in via astratta e preventiva. Invero, dall'ordinanza di rimessione emerge che l'eccezione di incostituzionalità proposta dal difensore d'ufficio di imputato irreperibile, cui il rimettente ha aderito, segue un'istanza di ammissione al patrocinio presentata dallo stesso difensore per conto del proprio assistito, con la conseguenza che non può ritenersi che, a fronte di un'istanza difensiva volta, nella sostanza, ad ottenere quanto meno il rilascio gratuito di copie degli atti del processo, la questione sia stata sollevata in via astratta e preventiva. > >

Massima n. 30376

E' manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 117, comma 1, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, censurato, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 Cost., in quanto non estende gli effetti dell'ammissione al gratuito patrocinio anche in favore del difensore d'ufficio di persona irreperibile. Non è, in primo luogo, ravvisabile una violazione dell'art. 3 Cost., giacchè il giudice a quo pone in comparazione situazioni disomogenee, quali l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato e la difesa d'ufficio dell'imputato irreperibile: infatti, mentre l'ammissione al patrocinio, rispondendo al vincolo costituzionale posto dall'art. 24, comma terzo, Cost., si radica sul presupposto della non abbienza, ben diversa è la situazione processuale dell'imputato cui non sia stato possibile eseguire le notifiche ex artt. 157 e 159 cod. proc. pen. e che sia, perciò, stato dichiarato irreperibile, con conseguente nomina di difensore d'ufficio. Una volta escluso che possa rilevare a favore dell'irreperibile il terzo comma dell'art. 24 Cost., l'art. 117, lungi dal contrastare con il secondo comma dello stesso art. 24, appare frutto di una scelta discrezionale del legislatore, che si pone nel solco della garanzia della difesa, rendendone effettivo l'esercizio tramite l'anticipazione da parte dello Stato degli onorari e delle spese del difensore d'ufficio. Anche il prospettato vulnus dell'art. 111 Cost. è privo di fondamento, giacchè la doglianza non assume alcun autonomo rilievo rispetto ai precedenti profili di censura.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 117, comma 1, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione, dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Bolzano con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 aprile 2006.

F.to:

Annibale MARINI, Presidente

Paolo MADDALENA, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 14 aprile 2006.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

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