Corte costituzionale
Ordinanza n. 142/2006
Corte cost., ord. 7 aprile 2006, n. 142
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 142/2006
- Data di deposito
- 7 aprile 2006
- Data di decisione
- 3 aprile 2006
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giovanni Maria Flick
- Presidente
- BILE
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2006:142
Norme oggetto del giudizio
- art. 13, comma 3, decreto legislativo n. 286 del 25 luglio 1998
- art. 13, comma 3, -quater, decreto legislativo n. 286 del 25 luglio 1998
- legge n. 189 del 30 luglio 2002
- art. 13, comma 3, -quater,, decreto legislativo n. 286 del 25 luglio 1998
- art. 13, comma 3, -quater, decreto legislativo n. 286 del 27 luglio 1998
Parametri
Massime
Massima n. 30317
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 13, commi 3 e 3- quater , del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, censurato, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., nella parte in cui non consente al giudice del dibattimento di emettere sentenza di non luogo a procedere qualora, a seguito del rilascio del nulla osta, sia acquisita la prova dell'avvenuta espulsione dell'imputato. La rilevanza della questione nel giudizio a quo è, infatti, solo futura ed ipotetica: il rimettente invoca una pronuncia che consenta al giudice del dibattimento di emettere sentenza di non luogo a procedere per avvenuta espulsione dell'imputato, però formula il quesito di costituzionalità prima del dibattimento, in sede di discussione sulla richiesta di rilascio del nulla osta, con la conseguenza che la questione risulta palesemente prematura.
Massima n. 30318
E' manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 13, comma 3- quater , del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, censurato, in riferimento all'art. 3 Cost., nella parte in cui subordina la pronuncia di sentenza di non luogo a procedere per avvenuta espulsione, alla condizione negativa che non sia stato ancora emesso il provvedimento che dispone il giudizio, impedendo, così, al giudice del dibattimento la declaratoria di improcedibilità. Rientra, infatti, nella discrezionalità del legislatore stabilire gli effetti e i limiti temporali, in relazione all'azione penale, delle cause estintive del reato e ciò vale anche per l'istituto di cui all'art. 13, comma 3- quater , che rappresenta una condizione di procedibilità atipica, giustificata dal minor interesse dello Stato a perseguire soggetti non più presenti sul territorio. Non può considerarsi, di per sé, manifestamente irrazionale ed arbitraria la scelta del legislatore di circoscrivere l'operatività di detta condizione di procedibilità ai casi in cui non sia stata ancora instaurata la fase del giudizio. In tale prospettiva, la disparità di trattamento denunciata si risolve in una disparità di mero fatto, inidonea a fondare un giudizio per violazione del principio di eguaglianza. > >- Sull'inidoneità delle disparità di mero fatto a fondare giudizi di costituzionalità per violazione del principio di uguaglianza v., citate, ex plurimis , ordinanze n. 155 del 2005 e n. 173 del 2003. > >- In ordine alla discrezionalità legislativa nello stabilire limiti ed effetti delle cause estintive del reato v., citate, sentenza n. 85/1998, ordinanze n. 219/1997, n. 137 e 294/1996. > >- Sulla discrezionalità legislativa in ordine alle cause sopravvenute di non punibilità legate a condotte lato sensu riparatorie v., citata, ordinanza n. 155/2005.
Massima n. 30319
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 13, comma 3- quater , del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, censurato in riferimento agli artt. 24, secondo comma, e 111 Cost. Il rimettente, infatti, afferma in modo assiomatico che l'imputato espulso vedrebbe compromessi il diritto di difesa e le garanzie di cui all'art. 111 Cost., senza prendere in considerazione la facoltà di rientro in Italia per l'esercizio del diritto di difesa che l'art. 17 del d.lgs. n. 286 del 1998 riconosce allo straniero espulso sottoposto a procedimento penale.
Massima n. 30320
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 13, comma 3- quater , del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, censurato in riferimento all'art. 3 Cost., dal momento che l'ordinanza di rimessione difetta della descrizione della fattispecie concreta oggetto del giudizio a quo ed è priva di motivazione in ordine alla rilevanza della questione. > >- V., citate, ex plurimis , sentenza n. 432/2005 e ordinanza n. 333/2005.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 13, commi 3 e 3-quater, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), come modificato dalla legge 30 luglio 2002, n. 189 (Modifiche alla normativa in materia di immigrazione e di asilo), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal Tribunale di Ascoli Piceno, sezione distaccata di S. Benedetto del Tronto, con l'ordinanza indicata in epigrafe;
dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 13, comma 3-quater, del citato decreto legislativo n. 286 del 1998 sollevate, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Tribunale di Lucera con le ordinanze indicate in epigrafe;
dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale del medesimo art. 13, comma 3-quater, del decreto legislativo n. 286 del 1998 sollevate, in riferimento agli artt. 24, secondo comma, e 111 della Costituzione, dal Tribunale di Lucera con le ordinanze indicate in epigrafe;
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dello stesso art. 13, comma 3-quater, del decreto legislativo n. 286 del 1998 sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Tribunale di Pesaro con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 aprile 2006.
F.to:
Franco BILE, Presidente
Giovanni Maria FLICK, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 7 aprile 2006.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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