Corte costituzionale

Ordinanza n. 13/2006

Corte cost., ord. 20 gennaio 2006, n. 13

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
13/2006
Data di deposito
20 gennaio 2006
Data di decisione
11 gennaio 2006
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Franco Bile
Presidente
MARINI
ECLI
ECLI:IT:COST:2006:13

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 30089

E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale del «combinato disposto» degli articoli 82 del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37 (Norme integrative e di attuazione del regio decreto legge 27 novembre 1933, n. 1578, sull'ordinamento della professione di avvocato e di procuratore), e 330 del codice di procedura civile, censurato, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione, «nella parte in cui prevedono che l'atto di citazione in appello sia validamente notificato al procuratore costituito di controparte presso la cancelleria del giudice di primo grado, ove quel procuratore, esercente fuori della circoscrizione di quel Tribunale, non abbia eletto domicilio nella sede di causa». L'ordinanza di rimessione non risulta essere stata notificata alla parte appellata, in contrasto con quanto disposto dall'art. 23, quarto comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, il quale, prescrivendo che l'autorità giudiziaria che solleva la questione incidentale deve ordinare la notificazione dell'ordinanza «alle parti in causa», costituisce norma speciale del processo costituzionale incidentale, dettata in riferimento a qualsiasi tipo di processo nel quale la questione può essere sollevata e collega l'onere di notificazione alla sola circostanza che, in relazione al tipo di processo di cui trattasi, un soggetto se ne possa considerare parte, restando ininfluente se la parte si sia costituita o non sia ancora stata dichiarata contumace. - Sulla necessità della notifica dell'ordinanza di rimessione alle parti del giudizio principale, v. le citate ordinanze n. 202/1983, n. 372/1995 e n. 395/1997. - Sulla nozione di «parti in causa», a ciascuna delle quali deve essere effettuata la notificazione dell'ordinanza, preordinata al giudizio incidentale di legittimità costituzionale, a prescindere dalla circostanza che, nel giudizio principale, siano rimasti contumaci, v. la citata ordinanza n. 104/1999.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale del «combinato disposto» degli articoli 82 del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37 (Norme integrative e di attuazione del regio decreto legge 27 novembre 1933, n. 1578, sull'ordinamento della professione di avvocato e di procuratore), e 330 del codice di procedura civile, sollevata, in riferimento agli articoli 3, 24 e 111 della Costituzione, dalla Corte d'appello di Milano, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 gennaio 2006.

F.to:

Annibale MARINI, Presidente

Franco BILE, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 20 gennaio 2006.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

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