Corte costituzionale

Ordinanza n. 125/2006

Corte cost., ord. 24 marzo 2006, n. 125

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
125/2006
Data di deposito
24 marzo 2006
Data di decisione
20 marzo 2006
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Giuseppe Tesauro
Presidente
MARINI
ECLI
ECLI:IT:COST:2006:125

Norme oggetto del giudizio

  • art. 3, deliberazione dell'Autorita' garante delle comunicazioni n. 182 del 19 giugno 2002
  • art. 4, deliberazione dell'Autorita' garante delle comunicazioni n. 182 del 19 giugno 2002
  • art. 12, deliberazione dell'Autorita' garante delle comunicazioni n. 182 del 19 giugno 2002
  • art. 1, comma 11, legge n. 249 del 31 luglio 1997

Parametri

Massime

Massima n. 30290

Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 24 e 25 della Costituzione, dell'art. 1, comma 11, della legge 31 luglio 1997, n. 249, e degli artt. 3, 4 e 12 della deliberazione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni 19 giugno 2002, n. 182/02/CONS, in base ai quali per le controversie inerenti ai rapporti tra utenti ed organismi di telecomunicazione non può proporsi ricorso in sede giurisdizionale fino a che non sia stato esperito un tentativo obbligatorio di conciliazione dinanzi al Comitato regionale per le comunicazioni competente per territorio. Le norme della deliberazione dell'autorità impugnata, infatti, avendo natura regolamentare, sono sottratte al sindacato di legittimità costituzionale; mentre in relazione alle censure sollevate nei confronti della norma denunciata esse sono formulate in nodo apodittico e prive di motivazione e, inoltre, il giudice rimettente non effettua la necessaria scelta interpretativa sulla norma denunciata, limitandosi a sollevare la questione in relazione ad una ipotesi interpretativa offerta dalla convenuta, omettendo di compiere il doveroso tentativo di individuare una interpretazione della norma compatibile con la Costituzione. > >- Ordinanze citate nn. 193 e 66/2004, 372/1999, 456/1992 e 427/2005.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 11, della legge 31 luglio 1997, n. 249 (Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo), e degli artt. 3, 4 e 12 della deliberazione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni 19 giugno 2002, n. 182/02/CONS (Adozione del regolamento concernente la risoluzione delle controversie insorte nei rapporti tra organismi di telecomunicazioni ed utenti), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 25 della Costituzione, dal Giudice di pace di Capaccio con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 marzo 2006.

F.to:

Annibale MARINI, Presidente

Giuseppe TESAURO, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 24 marzo 2006.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

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