Corte costituzionale
Ordinanza n. 115/2006
Corte cost., ord. 17 marzo 2006, n. 115
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 115/2006
- Data di deposito
- 17 marzo 2006
- Data di decisione
- 8 marzo 2006
- Esito
- Restituzione degli atti
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Franco Bile
- Presidente
- BILE
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2006:115
Norme oggetto del giudizio
- art. 23, comma 2, legge n. 273 del 12 dicembre 2002
Parametri
Massime
Massima n. 30271
Va ordinata la restituzione degli atti al giudice rimettente, a causa del sopravvenuto mutamento del quadro normativo, nel giudizio di legittimità costituzionale riguardante l'art. 23, comma 2, della legge 12 dicembre 2002, n. 273, che ha aggiunto, dopo l'ottavo comma dell'art. 3 del decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857, convertito dalla legge 26 febbraio 1977, n. 39, e modificato dall'art. 5, comma 1, della legge 5 marzo 2001, n. 57, un comma del seguente tenore: "Il danneggiato che ha ottenuto il risarcimento dei danni subiti dal veicolo è tenuto a trasmettere all'assicuratore la fattura, o documento fiscale equivalente, relativa alla riparazione dei danni risarciti entro tre mesi dal risarcimento. Nel caso in cui il danneggiato non ottemperi a tale obbligo, l'assicuratore ha diritto a richiedere la restituzione dell'importo liquidato a titolo di risarcimento del danno, fatta salva la disposizione di cui all'art. 642 cod. pen. Nel caso di rottamazione del veicolo l'obbligo di presentazione della fattura è sostituito dall'obbligo di presentazione della documentazione attestante l'avvenuta rottamazione". Infatti, spetta al giudice a quo valutare se, a seguito dell'avvenuta abrogazione della norma impugnata, essa mantenga una ultrattività e, quindi, la sua perdurante applicabilità al giudizio principale, anche in termini di compatibilità con la vigente procedura di risarcimento stragiudiziale da danno regolata in particolare dall'art. 148 del nuovo Codice delle assicurazioni private.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
ordina la restituzione degli atti al Tribunale di Palermo.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta,
l'8 marzo 2006.
F.to:
Franco BILE, Presidente
Franco BILE, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 17 marzo 2006.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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