Corte costituzionale
Ordinanza n. 109/2006
Corte cost., ord. 17 marzo 2006, n. 109
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 109/2006
- Data di deposito
- 17 marzo 2006
- Data di decisione
- 8 marzo 2006
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Paolo Maddalena
- Presidente
- MARINI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2006:109
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 30265
E' manifestamente inammissibile, in riferimento agli artt. 2, 3, 13 e 27 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 13 del decreto legislativo n. 286 del 1998. Infatti, per un verso, il rimettente omette di motivare sulla non manifesta infondatezza della questione sollevata, non potendo, peraltro, reputarsi idonea argomentazione il mero convincimento espresso dal giudice a quo in tema di scelte di politica legislativa sulla idoneità, o meno, del decreto-legge n. 241 del 2004, convertito, con modificazioni, nella legge n. 271 del 2004 a risolvere «in forma definitiva ed esaustiva» i non meglio specificati «problemi connessi alla costituzionalità» della legge n. 189/2002; per altro verso, il presupposto interpretativo da cui muove il giudice a quo è implausibile, giacché il provvedimento di accompagnamento alla frontiera a mezzo di forza pubblica, sebbene inerisca alla materia regolata dall'art. 13 Cost., costituisce pur sempre una modalità esecutiva, adottata dall'autorità di pubblica sicurezza, dell'espulsione amministrativa e non può, dunque, per natura e funzione, essere assimilata alle misure pre-cautelari e cautelari penali che, in base alle citate lettere b) e c) dell'art. 2, comma 1, del d.lgs. n. 274 del 2000, restano escluse dalla competenza del giudice di pace in materia penale; infine, sulla base di tale premessa, palesemente erronea, il rimettente omette di considerare che la scelta di attribuire al giudice di pace la competenza sul giudizio di convalida del provvedimento di accompagnamento coattivo dello straniero alla frontiera rientra comunque nell'esercizio, non arbitrario o non manifestamente irragionevole, della discrezionalità legislativa. > >- Sulla manifesta inammissibilità per omessa motivazione in punto di rilevanza della questione sollevata, v. citate sentenza n. 432/2005 e ordinanza n. 314/2005. > >- Sui provvedimenti di accompagnamento alla frontiera a mezzo di forza pubblica, v. citate sentenze n. 222/2004 e n. 105/2001. > >- Sulla manifesta inammissibilità di questione prospettata in ambito riservato alla discrezionalità legislativa, v. citata ordinanza n. 305/2003. > >- Sulla manifesta inammissibilità della prospettazione di questione la cui rilevanza sia meramente ipotetica, v. citate ordinanze n. 375/2005 e n. 434/2004.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 13 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3, 13 e 27 della Costituzione, dal Giudice di pace di Potenza con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 marzo 2006.
F.to:
Annibale MARINI, Presidente
Paolo MADDALENA, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 17 marzo 2006.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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