Corte costituzionale
Sentenza n. 77/2005
Corte cost., sent. 18 febbraio 2005, n. 77
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 77/2005
- Data di deposito
- 18 febbraio 2005
- Data di decisione
- 10 febbraio 2005
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Franco Bile
- Presidente
- CONTRI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2005:77
Norme oggetto del giudizio
- art. 4, comma 209, legge n. 350 del 24 dicembre 2003
- art. 4, comma 210, legge n. 350 del 24 dicembre 2003
- art. 4, comma 211, legge n. 350 del 24 dicembre 2003
Parametri
Massime
Massima n. 29229
Per ragioni di omogeneità della materia da decidere, le questioni di legittimità costituzionale indicate in epigrafe – sollevate con lo stesso ricorso insieme ad altre, concernenti diverse disposizioni del medesimo testo legislativo ma prive di collegamento tra loro – possono essere oggetto di trattazione separata.
Massima n. 29230
Va dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 4, commi 209, 210 e 211, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 - che stanziano e disciplinano finanziamenti dello Stato ad imprese amatoriali -, sollevata per violazione degli artt. 117, 118 e 119 della Costituzione (in quanto lo Stato deve finanziare «integralmente» le funzioni regionali mentre spetta alle Regioni elaborare le proprie politiche di sostegno e svolgere le relative funzioni), nonché, in linea subordinata, con il principio di leale cooperazione tra Stato e Regione, in quanto le norme impugnate non sono riconducibili alle materie attribuite dall'art. 117, secondo comma, della Costituzione alla competenza legislativa esclusiva dello Stato. Ed invero non vale in proposito invocare la giurisprudenza della Corte sulla «tutela della concorrenza», attribuita alla competenza esclusiva dello Stato dall'art. 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione, poiché la manovra in cui detti finanziamenti sono inquadrabili non ha portata macroeconomica, in quanto non incide sull'equilibrio economico generale, ma mira piuttosto ad incentivare, con misure di carattere straordinario e transitorio, non tutto il sistema armatoriale ma taluni investimenti effettuati dalle imprese marittime, per il rinnovo e l'ammodernamento della flotta ai fini di cui all'art. 3 della legge n. 88 del 2001, nonché per la costruzione e la trasformazione delle unità navali di cui all'art. 2 della legge n. 522 del 1999; né le norme in esame possono neppure essere ricondotte alla materia della «tutela dell'ambiente», nel senso che gli interventi in esame sarebbero giustificati (anche) dalla finalità, richiamata dal comma 2 dell'art. 1 della legge n. 88 del 2001, di promuovere la costruzione di navi cisterna a basso impatto ambientale. Infatti la «tutela dell'ambiente» è estranea (o, comunque, assolutamente marginale) rispetto alle specifiche finalità dei finanziamenti in esame, che quindi non possono, sotto tale profilo, essere ricondotti ad una materia di competenza statale. Ulteriori titoli di competenza statale esclusiva non sono evocati, in quanto quella delle «grandi reti di trasporto e navigazione» è assegnata alla competenza legislativa concorrente (art. 117, secondo comma, Cost.). - In tema di finanziamenti in materie di competenza legislativa regionale, residuale o concorrente v. citata sentenza n. 51/2005. - Sulla «tutela della concorrenza», attribuita alla competenza esclusiva dello Stato dall'art. 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione, v. citate sentenze n. 14 e n. 272/2004.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riservata ogni decisione sulle restanti questioni di legittimità costituzionale della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2004), sollevate dalla Regione Emilia-Romagna con il ricorso in epigrafe;
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 4, commi 209, 210 e 211, della menzionata legge 24 dicembre 2003, n. 350.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 febbraio 2005.
F.to:
Fernanda CONTRI, Presidente
Franco BILE, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 18 febbraio 2005.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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