Corte costituzionale

Sentenza n. 71/2005

Corte cost., sent. 11 febbraio 2005, n. 71

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
71/2005
Data di deposito
11 febbraio 2005
Data di decisione
7 febbraio 2005
Esito
Inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Ugo De Siervo
Presidente
CONTRI
ECLI
ECLI:IT:COST:2005:71

Norme oggetto del giudizio

  • art. 2, comma 70, legge n. 350 del 24 dicembre 2003

Parametri

Massime

Massima n. 29219

Per ragioni di omogeneità della materia la questione di legittimità costituzionale dell’art. 2, comma 70, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, va trattata separatamente dalle altre, sollevate dalla Regione Emilia-Romagna con il medesimo ricorso, aventi ad oggetto disposizioni diverse del medesimo testo normativo, la cui decisione va riservata a separate pronunce.

Massima n. 29220

E’ inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse la questione di legittimità costituzionale, sollevata dalla Regione Emilia-Romagna in riferimento agli artt. 3, 117 e 119 Cost., dell'art. 2, comma 70, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, che, disponendo l'abrogazione dei commi 6, 9, 11 e 24 dell'art. 32 del d.l. 30 settembre 2003, n. 269, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, determinerebbe il venir meno delle risorse da destinare alle Regioni per interventi di riqualificazione dei nuclei interessati da fenomeni di abusivismo e per la attivazione di un programma nazionale di interventi di riqualificazione delle aree degradate. Con la sentenza n. 196 del 2004, avente ad oggetto questioni che investivano le disposizioni dell'art. 32 del decreto-legge n. 269 del 2003, si è infatti già chiarito che dovendosi ritenere la disciplina del condono edilizio ascrivibile alla materia “governo del territorio” di cui all'art. 117, terzo comma, Cost., e, quindi, per la parte non inerente ai profili penalistici, che «solo alcuni limitati contenuti di principio di questa legislazione possono ritenersi sottratti alla disponibilità dei legislatori regionali, cui spetta il potere concorrente di cui al nuovo art. 117 Cost.>>, di conseguenza, per i restanti profili, è invece necessario riconoscere al legislatore regionale un ruolo rilevante di articolazione e specificazione delle disposizioni dettate dal legislatore statale in tema di condono sul versante amministrativo; è stata, pertanto, dichiarata l'illegittimità costituzionale parziale, per violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost., della disciplina contenuta nel richiamato art. 32 e, in particolare, per quanto qui rileva, del comma 25 (“nella parte in cui non prevede che la legge regionale di cui al comma 26 possa determinare limiti volumetrici inferiori a quelli ivi indicati”) e del comma 26 ( “nella parte in cui non prevede che la legge regionale possa determinare la possibilità, le condizioni e le modalità per l'ammissibilità a sanatoria di tutte le tipologie di abuso edilizio di cui all'Allegato 1”): a seguito di tale pronuncia, la disciplina contenuta nell'art. 32 del decreto-legge n. 269 del 2003 ha subito una radicale modificazione, soprattutto attraverso il riconoscimento alle Regioni del potere di modulare l'ampiezza del condono edilizio in relazione alla quantità e alla tipologia degli abusi sanabili, ferma restando la spettanza al legislatore statale della potestà di individuare la portata massima del condono edilizio straordinario, attraverso la definizione sia delle opere abusive non suscettibili di sanatoria, sia del limite temporale massimo di realizzazione delle opere condonabili, sia delle volumetrie massime sanabili. Il mutamento del quadro normativo inciso dalla disposizione impugnata fa venir meno l'attualità dell'interesse a sostegno del ricorso, non potendo più la Regione lamentare la mancata assegnazione delle risorse necessarie alla riqualificazione urbanistica, rientrando espressamente nel potere delle Regioni determinare tipologie ed entità degli abusi condonabili, nonché incrementare sia la misura dell'oblazione, sia la misura degli oneri di concessione, al fine di fronteggiare i maggiori costi che le amministrazioni comunali devono affrontare per la realizzazione delle opere di urbanizzazione, e, in generale, per gli interventi di riqualificazione delle aree interessate dagli abusi edilizi. Ciò consente alla Regione di valutare le conseguenze del condono sulle finanze regionali e locali e determinare, anche in ragione delle risorse necessarie agli eventuali interventi di riqualificazione, l'ampiezza della sanatoria, potere già esercitato dalla Regione Emilia-Romagna con la legge regionale 21 ottobre 2004, n. 23. - Sul condono edilizio introdotto dall’art. 3 del d.l. n. 269 del 2003, si veda la sentenza n. 196/2004.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riservata a separate pronunce la decisione delle altre questioni di legittimità costituzionale sollevate con il ricorso indicato in epigrafe,

dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 70, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2004), sollevata dalla Regione Emilia-Romagna, in relazione agli articoli 3, 117 e 119 della Costituzione, con il ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 febbraio 2005.

F.to:

Fernanda CONTRI, Presidente

Ugo DE SIERVO, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria l'11 febbraio 2005.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

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