Corte costituzionale
Sentenza n. 51/2005
Corte cost., sent. 28 gennaio 2005, n. 51
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 51/2005
- Data di deposito
- 28 gennaio 2005
- Data di decisione
- 13 gennaio 2005
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Franco Bile
- Presidente
- ONIDA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2005:51
Norme oggetto del giudizio
- art. 47, comma 1, legge n. 289 del 27 dicembre 2002
- art. 47, comma 2, legge n. 289 del 27 dicembre 2002
- art. 48, modificativo, legge n. 289 del 27 dicembre 2002
- art. 118, legge n. 388 del 23 dicembre 2000
Parametri
Massime
Massima n. 29184
Per ragioni di omogeneità della materia da decidere, le questioni di legittimità costituzionale, relative agli artt. 47, commi 1 e 2, e 48 della legge n. 289 del 2002, che disciplinano, rispettivamente, il finanziamento di interventi per la formazione professionale e i fondi interprofessionali destinati dalle parti sociali alla formazione continua – sollevate con lo stesso ricorso insieme ad altre, concernenti diverse disposizioni del medesimo testo legislativo, ma prive di collegamento tra loro – possono essere oggetto di trattazione separata.
Massima n. 29185
È fondata in relazione agli artt. 117, quarto comma, e 119 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell’art. 47, comma 1, della legge n. 289 del 2002, che disciplina il «Finanziamento di interventi per la formazione professionale». Ed invero, appartenendo la formazione professionale alla competenza residuale delle Regioni, non è consentita l'erogazione di nuovi finanziamenti a destinazione vincolata in materie spettanti alla competenza legislativa, esclusiva o concorrente, delle Regioni, poiché, in primo luogo, il ricorso a questo tipo di finanziamento può divenire uno strumento indiretto, ma pervasivo, di ingerenza dello Stato nell'esercizio delle funzioni delle Regioni e degli enti locali, nonché di sovrapposizione di politiche e di indirizzi governati centralmente a quelli legittimamente decisi dalle Regioni negli ambiti materiali di propria competenza e, in secondo luogo, il tipo di ripartizione delle materie fra Stato e Regioni di cui all'art. 117 Cost. «vieta comunque che in una materia di competenza legislativa regionale, in linea generale, si prevedano interventi finanziari statali seppur destinati a soggetti privati, poiché ciò equivarrebbe a riconoscere allo Stato potestà legislative e amministrative sganciate dal sistema costituzionale di riparto delle rispettive competenze». - In materia di istruzione, v. citata sentenza n. 13/2004. - In tema di erogazione alle Regioni di finanziamenti statali a destinazione vincolata, v. citate sentenze n. 424, n. 423, n. 320, n. 16/2004 e n. 370/2003.
Massima n. 29186
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 47, comma 2, della legge n. 289 del 2002, in relazione agli artt. 117, 118 e 119 Cost. Infatti, premesso che, nell'attuale assetto del mercato del lavoro la disciplina dell'apprendistato si colloca all'incrocio di una pluralità di competenze: esclusive dello Stato (ordinamento civile), residuali delle Regioni (formazione professionale), concorrenti di Stato e Regioni (tutela del lavoro, istruzione), l’intervento legislativo dello Stato – proprio perché incidente su plurime competenze tra loro inestricabilmente correlate – deve prevedere strumenti idonei a garantire una leale collaborazione con le Regioni, che si è in concreto realizzata, (pur se non nella forma più pregnante costituita dall'intesa), in quanto la ripartizione è stata nella specie attuata previo parere favorevole reso dal «Coordinamento tecnico regioni per la formazione professionale e il lavoro». - In materia di occupazione e mercato del lavoro, v. citata sentenza n. 50/2004.
Massima n. 29187
E’ costituzionalmente illegittimo, in relazione agli artt. 117 e 118 Cost., l'art. 48 della legge n. 289 del 2002, nella parte in cui non prevede strumenti idonei a garantire una leale collaborazione fra Stato e Regioni. Ed invero, premesso che i «fondi interprofessionali per la formazione continua», disciplinati dalla norma impugnata, operano in materia di formazione professionale, che appartiene alla competenza residuale della Regione, l’intervento legislativo dello Stato – a tutela di interessi specificamente attinenti a materie attribuite alla sua competenza legislativa esclusiva – deve rispettare la sfera di competenza legislativa spettante alle Regioni in via residuale (o, eventualmente, concorrente), sfera legislativa che non risulta nella specie rispettata, là dove la disciplina impugnata non prevede strumenti idonei a garantire al riguardo una leale collaborazione fra Stato e Regioni.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riservata ogni decisione sulle restanti questioni di legittimità costituzionale della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2003), sollevate dalla Regione Emilia-Romagna con il ricorso in epigrafe;
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 47, comma 1, della citata legge 27 dicembre 2002, n. 289;
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 48 della legge n. 289 del 2002, nella parte in cui non prevede strumenti idonei a garantire una leale collaborazione fra Stato e Regioni;
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 47, comma 2, della legge n. 289 del 2002, sollevata dalla Regione Emilia-Romagna, in riferimento agli artt. 117, 118 e 119 della Costituzione, con il ricorso indicato in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 gennaio 2005.
F.to:
Valerio ONIDA, Presidente
Franco BILE, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 28 gennaio 2005.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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