Corte costituzionale

Sentenza n. 480/2005

Corte cost., sent. 29 dicembre 2005, n. 480

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
480/2005
Data di deposito
29 dicembre 2005
Data di decisione
14 dicembre 2005
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Romano Vaccarella
Presidente
MARINI
ECLI
ECLI:IT:COST:2005:480

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 30061

Non è fondata, in riferimento agli articoli 3, 24, secondo comma, e 111, secondo comma, della Costituzione - nei sensi di cui in motivazione -, la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 480, comma terzo, del codice di procedura civile, nella parte in cui, alla stregua del “diritto vivente”, prevede che, ove il creditore nel precetto abbia eletto domicilio in un comune diverso da quello in cui vi siano beni esecutabili del debitore precettato, la notificazione dell'opposizione a precetto sia eseguita presso la cancelleria del giudice del luogo ove è stato notificato l'atto. Infatti - posto che l’evocato “diritto vivente” si riferisce all’ipotesi (diversa da quella esaminata) dell'individuazione, nel rispetto del principio costituzionale della garanzia del giudice naturale (art. 25 Cost.), del giudice competente per l'opposizione a precetto: individuazione operata in favore del giudice del luogo di notifica del precetto non solo nel caso di omessa dichiarazione di residenza o elezione di domicilio, ma anche nell'ipotesi che nel luogo indicato dal creditore precettante non vi siano beni del debitore o non risieda un debitor debitoris -, il debitore precettato, nel rispetto del fondamentale principio del contraddittorio e del diritto di difesa, ben può proporre la sua opposizione al giudice del luogo di notifica del precetto ogni volta che egli deduca (anche implicitamente) l'inesistenza di suoi beni (o della residenza di suoi debitori) in altro luogo, ma egli può notificare la sua opposizione presso la cancelleria di tale giudice solo quando il creditore precettante abbia del tutto omesso la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio; ove tale dichiarazione o elezione vi sia, anche se in luogo che, secondo il debitore, mai potrebbe essere quello “dell'esecuzione”, la notificazione dell'opposizione deve necessariamente farsi nella residenza dichiarata o nel domicilio eletto. L'esigenza di interpretare l'art. 480, terzo comma, cod. proc. civ., alla luce dei ricordati princìpi costituzionali è resa ancor più evidente dal riconoscimento in termini generali del potere cautelare al giudice dell'opposizione a precetto secondo la previsione del primo comma, secondo periodo, dell'art. 615 cod. proc. civ., come novellato dall'art. 2, comma 3, lettera e), n. 40, del decreto-legge n. 35 del 2005, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 80 del 2005. - Sull’interpretazione dell’art. 480, comma terzo, del codice di procedura civile, v. citate sentenza n. 84 del 1973 e ordinanza n. 62 del 1985.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 480, comma terzo, del codice di procedura civile sollevata, in riferimento agli articoli 3, 24, secondo comma, e 111, secondo comma, della Costituzione, dal Tribunale di Firenze con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 dicembre 2005.

F.to:

Annibale MARINI, Presidente

Romano VACCARELLA, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 29 dicembre 2005.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

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