Corte costituzionale
Sentenza n. 480/2005
Corte cost., sent. 29 dicembre 2005, n. 480
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 480/2005
- Data di deposito
- 29 dicembre 2005
- Data di decisione
- 14 dicembre 2005
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Romano Vaccarella
- Presidente
- MARINI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2005:480
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 30061
Non è fondata, in riferimento agli articoli 3, 24, secondo comma, e 111, secondo comma, della Costituzione - nei sensi di cui in motivazione -, la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 480, comma terzo, del codice di procedura civile, nella parte in cui, alla stregua del “diritto vivente”, prevede che, ove il creditore nel precetto abbia eletto domicilio in un comune diverso da quello in cui vi siano beni esecutabili del debitore precettato, la notificazione dell'opposizione a precetto sia eseguita presso la cancelleria del giudice del luogo ove è stato notificato l'atto. Infatti - posto che l’evocato “diritto vivente” si riferisce all’ipotesi (diversa da quella esaminata) dell'individuazione, nel rispetto del principio costituzionale della garanzia del giudice naturale (art. 25 Cost.), del giudice competente per l'opposizione a precetto: individuazione operata in favore del giudice del luogo di notifica del precetto non solo nel caso di omessa dichiarazione di residenza o elezione di domicilio, ma anche nell'ipotesi che nel luogo indicato dal creditore precettante non vi siano beni del debitore o non risieda un debitor debitoris -, il debitore precettato, nel rispetto del fondamentale principio del contraddittorio e del diritto di difesa, ben può proporre la sua opposizione al giudice del luogo di notifica del precetto ogni volta che egli deduca (anche implicitamente) l'inesistenza di suoi beni (o della residenza di suoi debitori) in altro luogo, ma egli può notificare la sua opposizione presso la cancelleria di tale giudice solo quando il creditore precettante abbia del tutto omesso la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio; ove tale dichiarazione o elezione vi sia, anche se in luogo che, secondo il debitore, mai potrebbe essere quello “dell'esecuzione”, la notificazione dell'opposizione deve necessariamente farsi nella residenza dichiarata o nel domicilio eletto. L'esigenza di interpretare l'art. 480, terzo comma, cod. proc. civ., alla luce dei ricordati princìpi costituzionali è resa ancor più evidente dal riconoscimento in termini generali del potere cautelare al giudice dell'opposizione a precetto secondo la previsione del primo comma, secondo periodo, dell'art. 615 cod. proc. civ., come novellato dall'art. 2, comma 3, lettera e), n. 40, del decreto-legge n. 35 del 2005, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 80 del 2005. - Sull’interpretazione dell’art. 480, comma terzo, del codice di procedura civile, v. citate sentenza n. 84 del 1973 e ordinanza n. 62 del 1985.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 480, comma terzo, del codice di procedura civile sollevata, in riferimento agli articoli 3, 24, secondo comma, e 111, secondo comma, della Costituzione, dal Tribunale di Firenze con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 dicembre 2005.
F.to:
Annibale MARINI, Presidente
Romano VACCARELLA, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 29 dicembre 2005.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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