Corte costituzionale

Sentenza n. 449/2005

Corte cost., sent. 15 dicembre 2005, n. 449

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
449/2005
Data di deposito
15 dicembre 2005
Data di decisione
12 dicembre 2005
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Franco Gallo
Presidente
MARINI
ECLI
ECLI:IT:COST:2005:449

Norme oggetto del giudizio

  • art. 3, comma 43, legge n. 350 del 24 dicembre 2003
  • art. 3, comma 75, legge n. 350 del 24 dicembre 2003

Parametri

Massime

Massima n. 30007

La trattazione delle questioni di legittimità costituzionale caratterizzate da omogeneità di materia viene separata da quella delle altre, pure sollevate con il medesimo ricorso, oggetto di distinte decisioni.

Massima n. 30008

Deve essere disattesa la censura con la quale la difesa erariale eccepisce l’inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 3, comma 43, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 perché sollevata in via meramente ipotetica, dal momento che, a differenza di quanto accade nel giudizio in via incidentale, il giudizio in via principale può concernere questioni sollevate sulla base di interpretazioni prospettate dal ricorrente come possibili. Il principio vale soprattutto nei casi in cui su una legge non si siano ancora formate prassi interpretative in grado di modellare o restringere il raggio delle sue astratte potenzialità applicative e le interpretazioni addotte dal ricorrente non siano implausibili e irragionevolmente scollegate dalle disposizioni impugnate. Poiché nella specie il testo della disposizione impugnata consente, fra le altre, l’interpretazione censurata, non vi è ostacolo all’esame del merito. - V., citate, sentt. n. 412 del 2004, n. 228 del 2003, n. 412 del 2001, n. 244 del 1997 e n. 242 del 1989.

Massima n. 30009

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 3, comma 43, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, censurato in riferimento agli artt. 117, sesto comma, 118 e 119 della Costituzione. La norma de qua, che attribuisce al Ministro degli affari esteri la competenza ad emanare disposizioni per razionalizzare i flussi di erogazione finanziaria e per semplificare le procedure relative alla gestione delle attività di cooperazione internazionale, con particolare riferimento alle procedure amministrative relative alle organizzazioni non governative, non contiene, infatti, alcun riferimento testuale alle Regioni quali soggetti attivi della cooperazione internazionale, e, pertanto, ben può essere intesa, sulla base di interpretazione conforme a Costituzione, nel senso che il suddetto potere del Ministro degli affari esteri riguarda soltanto l’attività di cooperazione internazionale dello Stato e non anche quella delle Regioni.

Massima n. 30010

Illegittimità costituzionale, per contrasto con gli artt. 117, terzo comma, e 119 della Costituzione, dell’art. 3, comma 75, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, nella parte in cui si applica al personale delle Regioni. La norma de qua stabilisce che al personale appartenente alle amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 – compreso, quindi, il personale delle Regioni - che si rechi all’estero per ragioni di servizio nell’ambito dell’Unione europea o per conto di essa, ad eccezione dei dirigenti di prima fascia e qualifiche equiparabili, spetta il pagamento delle sole spese di viaggio aereo nella classe economica: la previsione, da parte di legge statale quale quella oggetto di censura, di limiti all’entità di una singola voce di spesa della Regione non può essere considerata un principio fondamentale in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici e di coordinamento della finanza pubblica, ai sensi dell’art. 117, terzo comma, Cost., perché pone un precetto specifico e puntuale sull’entità della spesa e si risolve, perciò, in un’indebita invasione dell’aerea riservata dall’art. 119 Cost. alle autonomie regionali e degli enti locali, cui la legge statale può prescrivere criteri ed obiettivi ma non imporre nel dettaglio gli strumenti concreti da utilizzare per raggiungerli. - V., citate, sentt. n. 417 del 2005 e n. 36 e 390 del 2004.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riservata a separate pronunce la decisione delle restanti questioni di legittimità costituzionale della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2004), sollevate dalla Regione Emilia-Romagna con il ricorso indicato in epigrafe;

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art 3, comma 75, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2004), nella parte in cui si applica al personale delle Regioni;

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art 3, comma 43, della legge n. 350 del 2003, promossa dalla Regione Emilia-Romagna, in riferimento agli articoli 117, sesto comma, 118 e 119 della Costituzione, con il ricorso in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 dicembre 2005.

F.to:

Annibale MARINI, Presidente

Franco GALLO, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 15 dicembre 2005.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

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