Corte costituzionale

Sentenza n. 431/2005

Corte cost., sent. 2 dicembre 2005, n. 431

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
431/2005
Data di deposito
2 dicembre 2005
Data di decisione
28 novembre 2005
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Paolo Maddalena
Presidente
MARINI
ECLI
ECLI:IT:COST:2005:431

Norme oggetto del giudizio

  • art. 2, comma 1, lettera a), legge provincia Bolzano n. 7 del 19 ottobre 2004
  • art. 7, comma 1, lettera d), legge provincia Bolzano n. 7 del 19 ottobre 2004
  • art. 7, comma 1, lettera f), legge provincia Bolzano n. 7 del 19 ottobre 2004
  • art. 11, legge provincia Bolzano n. 7 del 19 ottobre 2004
  • art. 14, comma 1, lettera d), legge provincia Bolzano n. 7 del 19 ottobre 2004
  • art. 2, comma 1, lettera a), legge della Regione Marche n. 15 del 23 febbraio 2005
  • art. 4, comma 1, legge della Regione Marche n. 15 del 23 febbraio 2005
  • art. 4, comma 2, lettera i), legge della Regione Marche n. 15 del 23 febbraio 2005
  • art. 10, comma 1, lettera f), legge della Regione Marche n. 15 del 23 febbraio 2005
  • art. 6, comma 2, legge della Regione Marche n. 15 del 23 febbraio 2005
  • art. 6, comma 7, legge provincia Bolzano n. 7 del 19 ottobre 2004
  • art. 7, comma 1, lettera b), legge provincia Bolzano n. 7 del 19 ottobre 2004
  • art. 14, comma 1, lettera a), legge provincia Bolzano n. 7 del 19 ottobre 2004
  • art. 14, comma 1, lettera b), legge provincia Bolzano n. 7 del 19 ottobre 2004
  • art. 5, comma 2, legge della Regione Marche n. 15 del 23 febbraio 2005
  • art. 2, comma 1, lettera e), legge della Regione Marche n. 15 del 23 febbraio 2005
  • art. 7, comma 5, legge della Regione Marche n. 15 del 23 febbraio 2005
  • art. 7, comma 6, legge della Regione Marche n. 15 del 23 febbraio 2005
  • art. 7, comma 7, legge della Regione Marche n. 15 del 23 febbraio 2005
  • art. 7, comma 1, legge della Regione Marche n. 15 del 23 febbraio 2005
  • art. 7, comma 4, legge della Regione Marche n. 15 del 23 febbraio 2005
  • art. 12, legge della Regione Marche n. 15 del 23 febbraio 2005
  • art. 13, legge della Regione Marche n. 15 del 23 febbraio 2005

Parametri

Massime

Massima n. 29963

Deve essere disattesa l’eccezione di inammissibilità sollevata dalla Provincia autonoma di Bolzano sul rilievo che il ricorso in via principale prospetterebbe la violazione di norme costituzionali che non riguarderebbero neppure in astratto la Provincia: nella specie, infatti, il ricorso introduttivo, oltre a rivendicare, in base alle disposizioni del Titolo V della Costituzione, la competenza statale nella materia disciplinata dalla legge provinciale, lamenta che le norme impugnate non rinvengano alcun titolo legittimante nello statuto speciale di autonomia. Tale riferimento al superamento della competenza statutaria è sufficiente a ritenere ammissibili, sotto il profilo dell’individuazione del parametro, le questioni sollevate. - V., citata, sentenza n. 185/2004. - Sulla inammissibilità di questioni di legittimità sollevate in via principale con ricorsi che facciano esclusivo riferimento agli artt. 117 e 119 della Costituzione, senza evocare a parametro le corrispondenti disposizioni statutarie v., citate, sentenze n. 213/2003, n. 8/2004, n. 65, n. 202, n. 203 e n. 304/2005.

Massima n. 29964

Illegittimità costituzionale dell’art. 2, comma 1, lettera a), della legge della Provincia autonoma di Bolzano 19 ottobre 2004, n. 7 limitatamente alle parole “per un periodo variabile da 6 a 12 mesi”. La norma censurata ravvisa nel servizio civile volontario nazionale uno degli strumenti di realizzazione delle finalità – di valorizzazione della cittadinanza attiva, di apertura di nuove opportunità ai giovani, di promozione dello sviluppo sostenibile della società – perseguite dalla legge provinciale, ma, anziché attenersi alla durata complessiva del servizio civile nazionale prevista dalla legislazione statale, fa riferimento, ai fini della valorizzazione del servizio civile volontario dietro compensi, crediti e benefici, ad un periodo da sei a dodici mesi: con ciò essa incide su uno degli aspetti attinenti alla organizzazione del servizio, di esclusiva competenza dello Stato, in violazione del disposto dell’art. 117, secondo comma, lettera d), della Costituzione, che riserva alla legislazione esclusiva dello Stato la materia “Forze armate” e la “difesa”. Pertanto, la Provincia autonoma è abilitata a contribuire alla valorizzazione del servizio civile nazionale nel territorio provinciale, ma non può discostarsi dai caratteri fondamentali del servizio come risultanti dalla normativa statale. - Che il titolo costituzionale di legittimazione dell’intervento statale nella disciplina del servizio civile nazionale vada rinvenuto nell’art. 117, comma secondo, lettera d), della Costituzione è stato affermato con sentenza n. 228/2004, citata.

Massima n. 29965

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale - sollevata in riferimento agli artt. 117, secondo comma, lettere d) ed e), terzo e quarto comma, e 119, sesto comma, della Costituzione ed agli artt. 8, 9 e 80 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige - dell’art. 7, comma 1, lettere d) e f) della legge della Provincia autonoma di Bolzano 19 ottobre 2004, n.7, che affida alla Provincia autonoma funzioni di programmazione e di vigilanza sull’applicazione delle norme disciplinanti il servizio civile. Tali poteri, infatti, riguardano innanzitutto il servizio civile provinciale, nel cui ambito la Provincia autonoma ha piena competenza. Peraltro, la norma si riferisce legittimamente anche al servizio civile nazionale: sul punto, il decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77 ha delineato un sistema nel quale allo Stato sono riservate la programmazione e l’attuazione dei progetti a rilevanza nazionale e alle Regioni e Province autonome è demandato il compito di occuparsi della realizzazione dei progetti di servizio civile nazionale di rilevanza regionale o provinciale, nel rispetto delle linee di programmazione, indirizzo e coordinamento tracciate a livello centrale. La norma impugnata, là dove disciplina, ai fini dell’approvazione dei progetti, la programmazione, le linee guida e i criteri, nonché, in vista della conseguente verifica, l’attività di vigilanza, si presta ad una lettura suscettibile di comprendere le une e gli altri in una prospettiva rispettosa della programmazione statale e, al contempo, capace di cogliere i bisogni delle diverse aree. - V., citata, sentenza n. 228/2004.

Massima n. 29966

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale - sollevata in riferimento agli artt. 117, secondo comma, lettere d) ed e), terzo e quarto comma, e 119, sesto comma, della Costituzione ed agli artt. 8, 9 e 80 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige - dell’art. 11 della legge della Provincia autonoma di Bolzano 19 ottobre 2004, n.7, che demanda alla Giunta provinciale il compito di approvare i progetti e gli interventi di servizio civile che presentano determinati requisiti. Tali poteri, infatti, riguardano innanzitutto il servizio civile provinciale, nel cui ambito la Provincia autonoma ha piena competenza. Peraltro, la norma si riferisce legittimamente anche al servizio civile nazionale: sul punto, il decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77 ha delineato un sistema nel quale allo Stato sono riservate la programmazione e l’attuazione dei progetti a rilevanza nazionale e alle Regioni e Province autonome è demandato il compito di occuparsi della realizzazione dei progetti di servizio civile nazionale di rilevanza regionale o provinciale, nel rispetto delle linee di programmazione, indirizzo e coordinamento tracciate a livello centrale. Rientra, perciò, nei poteri delle Regioni e delle Province autonome orientare lo sviluppo delle iniziative attinenti al servizio civile nazionale da svolgersi sul territorio regionale o provinciale in senso conforme alle linee di indirizzo seguite dalle stesse nei vari settori interessati all’attuazione dei progetti, come pure stabilire ordini di priorità e criteri ulteriori cui attenersi nell’approvazione dei progetti stessi. - V., citata, sentenza n. 228/2004.

Massima n. 29967

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale - sollevata in riferimento agli artt. 117, secondo comma, lettere d) ed e), terzo e quarto comma, e 119, sesto comma, della Costituzione ed agli artt. 8, 9 e 80 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige - dell’art. 14, comma 1, lettera d), della legge della Provincia autonoma di Bolzano 19 ottobre 2004, n.7, che affida ad un regolamento di esecuzione la disciplina dei criteri di approvazione dei progetti e degli interventi in materia di servizio civile. Tali poteri, infatti, riguardano innanzitutto il servizio civile provinciale, nel cui ambito la Provincia autonoma ha piena competenza. Peraltro, la norma si riferisce legittimamente anche al servizio civile nazionale: sul punto, il decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77 ha delineato un sistema nel quale allo Stato sono riservate la programmazione e l’attuazione dei progetti a rilevanza nazionale e alle Regioni e Province autonome è demandato il compito di occuparsi della realizzazione dei progetti di servizio civile nazionale di rilevanza regionale o provinciale, nel rispetto delle linee di programmazione, indirizzo e coordinamento tracciate a livello centrale. La norma impugnata, là dove disciplina, ai fini dell’approvazione dei progetti, la programmazione, le linee guida e i criteri, si presta ad una lettura suscettibile di comprendere tali attività in una prospettiva rispettosa della programmazione statale e, al contempo, capace di cogliere i bisogni delle diverse aree. - V., citata, sentenza n. 228/2004.

Massima n. 29968

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale – sollevata per violazione degli artt. 117, secondo comma, lettera d), e 120 della Costituzione – degli artt. 2, comma 1, lettera a), 4, commi 1 e 2, lettera i), e 10, comma 1, lettera f), della legge della Regione Marche 23 febbraio 2005, n. 15, che complessivamente attribuiscono alla Regione le funzioni di programmazione del sistema regionale del servizio civile attraverso la predisposizione di apposite linee guida, comprensive dei criteri con i quali la Regione approva i progetti da comunicare all’Ufficio nazionale ai sensi dell’art. 6, comma 5, del decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77. Tali poteri, infatti, riguardano innanzitutto il servizio civile regionale, nel cui ambito la Regione ha piena competenza. Peraltro, la norma si riferisce legittimamente anche al servizio civile nazionale: sul punto, il decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77 ha delineato un sistema nel quale allo Stato sono riservate la programmazione e l’attuazione dei progetti a rilevanza nazionale e alle Regioni e Province autonome è demandato il compito di occuparsi della realizzazione dei progetti di servizio civile nazionale di rilevanza regionale o provinciale, nel rispetto delle linee di programmazione, indirizzo e coordinamento tracciate a livello centrale. Le norme impugnate, là dove disciplinano, ai fini dell’approvazione dei progetti, la programmazione, le linee guida e i criteri, si prestano ad una lettura suscettibile di comprendere tali attività in una prospettiva rispettosa della programmazione statale e, al contempo, capace di cogliere i bisogni delle diverse aree. - V., citata, sentenza n. 228/2004.

Massima n. 29969

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 6, comma 2, della legge della Regione Marche 23 febbraio 2005, n. 15, censurato, in riferimento agli artt. 117, secondo comma, lettera d), e 120, secondo comma, della Costituzione, là dove stabilisce che i progetti in materia di servizio civile presentati dagli enti iscritti nell’albo regionale siano approvati sulla base dei criteri e delle modalità stabiliti nella legislazione statale e nelle linee-guida regionali. Tali poteri, infatti, riguardano innanzitutto il servizio civile regionale, nel cui ambito la Regione ha piena competenza. Peraltro, la norma si riferisce legittimamente anche al servizio civile nazionale: sul punto, il decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77 ha delineato un sistema nel quale allo Stato sono riservate la programmazione e l’attuazione dei progetti a rilevanza nazionale e alle Regioni e Province autonome è demandato il compito di occuparsi della realizzazione dei progetti di servizio civile nazionale di rilevanza regionale o provinciale, nel rispetto delle linee di programmazione, indirizzo e coordinamento tracciate a livello centrale. La norma impugnata, là dove disciplina, ai fini dell’approvazione dei progetti, la programmazione, le linee guida e i criteri, si presta ad una lettura suscettibile di comprendere tali attività in una prospettiva rispettosa della programmazione statale e, al contempo, capace di cogliere i bisogni delle diverse aree. - V., citata, sentenza n. 228/2004.

Massima n. 29970

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale - sollevata in riferimento agli artt. 117, secondo comma, lettere d) ed e), terzo e quarto comma, e 119, sesto comma, della Costituzione ed agli artt. 8, 9 e 80 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige - dell’art. 6, comma 7, della legge della Provincia autonoma di Bolzano 19 ottobre 2004, n.7, secondo cui la Giunta provinciale determina le esenzioni o le riduzioni sui tributi locali a favore dei volontari e degli enti di servizio civile: vero è, infatti, che è precluso alle Regioni e alle Province autonome il legiferare in materia di tributi regolati da leggi dello Stato, ancorché il relativo gettito sia loro devoluto, ma, nella specie, la disposizione denunciata non si riferisce a tale genere di tributi bensì a quelli che possano definirsi a pieno titolo “propri” delle Province o degli enti locali, nel senso che essi siano frutto di una loro autonoma potestà impositiva e, quindi, possano essere disciplinati da leggi o regolamenti della Provincia, nel rispetto dei principi di coordinamento. - Sulla preclusione per Regioni e Province autonome a legiferare in materia di tributi regolati da leggi statali, ancorché il relativo gettito sia loro devoluto v., citata, sentenza n. 335/2005.

Massima n. 29971

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale - sollevata in riferimento agli artt. 117, secondo comma, lettere d) ed e), terzo e quarto comma, e 119, sesto comma, della Costituzione ed agli artt. 8, 9 e 80 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige - dell’art. 7, comma 1, lettera b), della legge della Provincia autonoma di Bolzano 19 ottobre 2004, n.7, che attribuisce alla Provincia il compito di promuovere la formazione di base dei volontari del servizio civile, fissando nell’ambito della relativa programmazione annuale le materie e gli aspetti fondamentali da sviluppare in tale contesto. Infatti, in base all’art. 11, comma 3, del decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77, l’Ufficio nazionale, sentita la Conferenza Stato-Regioni, definisce i contenuti base per la formazione, ed i corsi di formazione generale sono organizzati dall’Ufficio nazionale, dalle Regioni e dalle Province autonome. Pertanto, la Provincia autonoma non è estranea né alla formazione di base dei volontari del servizio civile nazionale né alla individuazione delle materie, posto che la riserva in favore dell’Ufficio nazionale riguarda solo la definizione dei “contenuti base” per la formazione.

Massima n. 29972

Illegittimità costituzionale dell’art. 14, comma 1, lettera a), della legge della Provincia autonoma di Bolzano 19 ottobre 2004, n. 7 nella parte in cui demanda ad un regolamento di esecuzione la disciplina, tra i benefici previsti a favore dei volontari del servizio civile nazionale, anche dei crediti formativi per la formazione universitaria e professionale: la norma, infatti, contrasta con l’art. 10, comma 2, della legge 6 marzo 2001, n. 64, che affida allo Stato la determinazione degli standards dei crediti formativi spettanti ai soggetti che, ai fini del compimento di periodi obbligatori di pratica professionale o di specializzazione, aspirano al conseguimento delle abilitazioni richieste per l’esercizio delle professioni. In questa prospettiva, l’incentivazione del servizio civile nazionale attraverso la previsione di crediti formativi per la formazione universitaria e professionale rientra nell’organizzazione unitaria del servizio civile nazionale, come tale eccedente la competenza provinciale e di esclusiva spettanza dello Stato. - V., citata, sentenza n. 228/2004.

Massima n. 29973

Illegittimità costituzionale dell’art. 14, comma 1, lettera b), della legge della Provincia autonoma di Bolzano 19 ottobre 2004, n. 7, limitatamente alle parole “e i requisiti”, nella parte in cui si riferiscono al servizio civile nazionale. La norma, là dove, con riferimento agli enti che intendono presentare progetti per il servizio civile nazionale operanti in ambito provinciale, prevede il potere della Provincia di stabilire, con proprio regolamento, requisiti ai fini dell’iscrizione all’albo, ulteriori rispetto a quelli fissati dalla legge statale, detta una misura direttamente incidente sull’organizzazione del servizio civile nazionale e sull’accesso ad esso, e perciò viola la competenza esclusiva statale in materia, in mancanza di alcun titolo legittimante da parte dello statuto speciale, e si scontra con il disposto dell'art. 5 del decreto legislativo n. 77 del 2002 secondo cui presso l'Ufficio nazionale è tenuto l'albo nazionale cui possono iscriversi gli enti e le organizzazioni in possesso dei requisiti previsti dalla legge statale n. 64 del 2001.

Massima n. 29974

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 117, secondo comma, lettera d) e 120, secondo comma, della Costituzione, dell’art. 5, comma 2, della legge della Regione Marche 23 febbraio 2005, n. 15, secondo cui, nella prima sezione dell’albo, relativa al servizio civile nazionale, sono iscritti i soggetti in possesso dei requisiti previsti dalla normativa statale vigente nonché le sedi locali degli enti e delle organizzazioni iscritti all’albo nazionale: la norma denunciata è, infatti, priva di contenuto lesivo, essendo meramente strumentale ad una ricognizione delle realtà organizzative del servizio nazionale presenti sul territorio regionale, tanto più che detta iscrizione non condiziona l’accesso al servizio, come è reso palese dal fatto che, secondo la stessa legge regionale, sono ammessi a svolgere il servizio civile nazionale nel territorio regionale i soggetti previsti dalla normativa statale vigente.

Massima n. 29975

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 117, secondo comma, lettera d) e 120, secondo comma, della Costituzione, degli artt. 2, comma 1, lettera e), e 7, commi 5, 6 e 7, della legge della Regione Marche 23 febbraio 2005, n. 15, che attribuiscono alla Regione le attività connesse alla stipulazione dei contratti di servizio civile, dal momento che detta previsione può essere interpretata nel senso di riferirsi esclusivamente al servizio civile regionale.

Massima n. 29976

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 117, secondo comma, lettera d) e 120, secondo comma, della Costituzione, dell’art. 7, comma 1, della legge della Regione Marche 23 febbraio 2005, n. 15, censurato nella parte in cui prevede l’emanazione di un bando regionale anche per i progetti di servizio civile nazionale: infatti, detta previsione è suscettibile di riferirsi al servizio civile nazionale unicamente per l’indicazione dei progetti approvati, non già in ordine alla fissazione del numero massimo dei giovani che possono essere ammessi a svolgere il servizio civile nazionale.

Massima n. 29977

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 117, secondo comma, lettera d) e 120, secondo comma, della Costituzione, dell’art. 7, comma 4, della legge della Regione Marche 23 febbraio 2005, n. 15, secondo cui l’avvenuta prestazione del servizio civile regionale preclude la possibilità di presentare ulteriore domanda, dal momento che detta disposizione deve essere interpretata nel senso che il legislatore ha inteso precludere la possibilità di presentare un’ulteriore domanda esclusivamente per il servizio civile regionale: come tale, essa non disciplina un requisito di accesso al servizio civile nazionale e non limita, pertanto, l’accesso a questo.

Massima n. 29978

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 117, secondo comma, lettera d), e 120, secondo comma, della Costituzione, degli artt. 12 e 13 della legge della Regione Marche 23 febbraio 2005, n. 15, che riguardano l’istituzione del fondo per il sistema regionale del servizio civile e le disposizioni finanziarie ai fini della copertura degli oneri derivanti dall’attuazione della legge. Nell’istituire il suddetto fondo, le disposizioni impugnate prevedono che in esso confluiscano sia quote del fondo nazionale del servizio civile, sia la specifica assegnazione annuale iscritta nel bilancio della Regione, sia gli appositi stanziamenti messi a disposizione da altri enti pubblici e fondazioni bancarie, sia, infine, le donazioni di soggetti pubblici e privati; peraltro, la confluenza nel fondo di quote delle risorse del fondo nazionale non implica il denunciato finanziamento, con risorse nazionali, degli interventi del servizio civile regionale, in quanto le quote delle risorse del fondo nazionale mantengono la loro originaria caratterizzazione finalistica, come è testimoniato dalla circostanza che le lettere a), b) e c) del comma 1 dell’impugnato art. 12 si riferiscono alle corrispondenti disposizioni del decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77, con ciò intendendo escludere qualsiasi sottrazione di fondi destinati al servizio civile nazionale.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1, lettera a), della legge della Provincia autonoma di Bolzano 19 ottobre 2004, n. 7 (Disposizioni per la valorizzazione del servizio civile volontario in Provincia autonoma di Bolzano), limitatamente alle parole «per un periodo variabile da 6 a 12 mesi»;

2) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 14, comma 1, lettera a), della predetta legge della Provincia autonoma di Bolzano 19 ottobre 2004, n. 7, nella parte in cui demanda ad un regolamento di esecuzione la disciplina, tra i benefici previsti a favore dei volontari del servizio civile nazionale, anche dei crediti formativi per la formazione universitaria e professionale;

3) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 14, comma 1, lettera b), della legge della Provincia autonoma di Bolzano 19 ottobre 2004, n. 7, limitatamente alle parole «e i requisiti», nella parte in cui si riferiscono al servizio civile nazionale;

4) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 6, comma 7, 7, comma 1, lettere b), d) e f), 11 e 14, comma 1, lettera d), della legge della Provincia autonoma di Bolzano 19 ottobre 2004, n. 7, sollevate, in riferimento agli artt. 117, secondo comma, lettere d) ed e), terzo e quarto comma, e 119, sesto comma, della Costituzione, e agli artt. 8, 9 e 80 dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige (approvato con il d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670), dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe;

5) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 2, comma 1, lettere a) ed e), 4, commi 1 e 2, lettera i), 5, comma 2, 6, comma 2, 7, commi 1, 4, 5, 6 e 7, 10, comma 1, lettera f), 12 e 13 della legge della Regione Marche 23 febbraio 2005, n. 15 (Istituzione del sistema regionale del servizio civile), sollevate, in riferimento agli artt. 117, secondo comma, lettera d), e 120, secondo comma, della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28 novembre 2005.

F.to:

Annibale MARINI, Presidente

Paolo MADDALENA, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 2 dicembre 2005.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

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