Corte costituzionale
Sentenza n. 407/2005
Corte cost., sent. 3 novembre 2005, n. 407
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 407/2005
- Data di deposito
- 3 novembre 2005
- Data di decisione
- 24 ottobre 2005
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Paolo Maddalena
- Presidente
- CAPOTOSTI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2005:407
Norme oggetto del giudizio
- art. 4, comma 1, che introduce, legge della Provincia autonoma di Trento n. 6 del 17 giugno 2004
- art. 8, comma 3, bis, legge provinciale n. 7 del 3 aprile 1997
- art. 4, comma 5, lettera b) che introduce, legge della Provincia autonoma di Trento n. 6 del 17 giugno 2004
- art. 47, comma 1, bis, legge provinciale n. 7 del 3 aprile 1997
- art. 4, comma 11, legge della Provincia autonoma di Trento n. 6 del 17 giugno 2004
- art. 6, comma 7, legge della Provincia autonoma di Trento n. 6 del 17 giugno 2004
Parametri
- art. 117, comma 2, lettera a), Costituzione
- art. 117, comma 2, lettera g), Costituzione
- art. 9, numero 2), statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 508, decreto legislativo n. 297 del 16 aprile 1994
- art. 98, Costituzione
- art. 97, comma 1, Costituzione
- art. 97, comma 3, Costituzione
Massime
Massima n. 29927
Cessazione della materia del contendere in ordine alla questione di legittimità costituzionale proposta in via principale nei confronti dell’art. 4, comma 1, della legge della Provincia di Trento 17 giugno 2004, che introduce il comma 3-bis dell’art. 8 della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7, sollevata in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettere a) e g), della Costituzione. Dopo la proposizione del ricorso, infatti, sono intervenuti mutamenti sostanziali del quadro normativo, consistenti nell’intervento legislativo della Provincia ricorrente, che, con l’art. 5 della legge 10 febbraio 2005, n. 1, ha abrogato la disposizione oggetto di censure, con piena satisfattività delle pretese fatte valere dal ricorrente. - Sentenze richiamate n. 272/2005; 196/2004 e ordinanza n. 137/2004.
Massima n. 29928
E’ costituzionalmente illegittimo l’art. 4, comma 5, lett. b), della legge della Provincia di Trento 17 giugno 2004, n. 6, che introduce il comma 1-bis nell’art. 47 della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7, nella parte in cui si riferisce al personale insegnante temporaneo delle scuole di istruzione elementare e secondaria della Provincia autonoma di Trento a “carattere statale”. Non è possibile, infatti, condividere, in senso riduttivo, l’interpretazione data dalla Provincia di Trento alla disposizione impugnata, nel senso che essa verrebbe riferita al solo personale docente delle scuole materne e degli istituti professionali, per i quali la Provincia di Trento gode di potestà legislativa primaria, ai sensi dell’art. 8, nn. 26 e 29 dello Statuto, poiché la norma denunciata conserva una virtualità interpretativa tale da rendersi applicabile anche ai docenti temporanei delle scuole a “carattere statale”. Essa, quindi, eccede la competenza statutaria della Provincia di Trento in materia di istruzione elementare e secondaria, contrastando con il principio posto dall’art. 508 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, che consente al personale docente unicamente l’esercizio della libera professione, previa autorizzazione del dirigente scolastico.
Massima n. 29929
Peculiari ragioni giustificative sorreggono l’inquadramento ope legis, previsto dalla norma censurata. Essa, infatti, ha inteso soddisfare le aspettative di una residua quota di funzionari rivestenti una particolare posizione giuridica, cioè quella di coloro che, ancora alla data di entrata in vigore della legge provinciale n. 12 del 1983, avevano la qualifica di direttore di sezione e che non avevano potuto fruire della disciplina prevista dall’art. 19, comma 9, della legge provinciale n. 3 del 1998 per la prima attribuzione della qualifica di direttore, giacché non in possesso dell’anzianità quinquennale prevista per il passaggio alla qualifica di direttore di divisione in base a scrutinio per merito comparativo: La circostanza, poi, che il passaggio avviene in una qualifica ad esaurimento, offre ulteriore giustificazione alla deroga, che il legislatore provinciale ha previsto rispetto alla regola del concorso pubblico. Non è, pertanto, fondata la questione di legittimità costituzionale, in riferimento all’art. 97, primo e terzo comma, della Costituzione, dell’art. 4, comma 11 della legge della Provincia di Trento 17 giugno 2006, n. 6.
Massima n. 29930
E’ costituzionalmente illegittimo l’art. 6, comma 7, della legge della Provincia di Trento 17 giugno 2004, n. 6, in forza del quale il personale trasferito dalla Regione Trentino-Alto Adige alla Provincia in base alla legge regionale 17 aprile 2003, n. 3, in possesso di determinati requisiti, è “inquadrato, a domanda, nella qualifica di dirigente a decorrere dalla preposizione a uno degli incarichi previsti dalla artt. 25 e 27 della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7”. Il meccanismo previsto dalla norma censurata, dell’inquadramento “a domanda”nella qualifica dirigenziale, non realizza, infatti, quel necessario contemperamento tra il principio posto dall’art. 97, terzo comma, Cost. e l’interesse al consolidamento di esperienze lavorative in precedenza maturate. - Sul concorso pubblico quale forma generale e ordinaria di reclutamento per il pubblico impiego, v. sentenza citata n. 34/2004. - Sulla applicabilità della regola del pubblico concorso per l’accesso a posizioni più elevate, v. sentenze citate nn. 274/2003, 373 e 218/2002; 159/2005. - Sulla necessità di un punto di equilibrio tra il principio del pubblico concorso e l’interesse al consolidamento di pregresse esperienze lavorative, v. sentenze citate n. 159/2005 e 34/2004.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 4, comma 5, lettera b), della legge della Provincia di Trento 17 giugno 2004, n. 6 (Disposizioni in materia di organizzazione, di personale e di servizi pubblici), che introduce il comma 1-bis nell'art. 47 della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 (Revisione dell'ordinamento del personale della Provincia autonoma di Trento), nella parte in cui si riferisce anche al personale insegnante temporaneo delle scuole di istruzione elementare e secondaria della Provincia autonoma di Trento a «carattere statale»;
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 6, comma 7, della medesima legge provinciale n. 6 del 2004;
dichiara cessata la materia del contendere in ordine alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 1, della stessa legge provinciale n. 6 del 2004, che introduce il comma 3-bis dell'art. 8 della citata legge provinciale n. 7 del 1997, sollevata, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettere a) e g), della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe;
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 11, della stessa legge provinciale n. 6 del 2004, sollevata, in riferimento all'art. 97, primo e terzo comma, della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 ottobre 2005.
F.to:
Piero Alberto CAPOTOSTI, Presidente
Paolo MADDALENA, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 3 novembre 2005.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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