Corte costituzionale

Sentenza n. 388/2005

Corte cost., sent. 14 ottobre 2005, n. 388

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
388/2005
Data di deposito
14 ottobre 2005
Data di decisione
11 ottobre 2005
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Francesco Amirante
Presidente
CAPOTOSTI
ECLI
ECLI:IT:COST:2005:388

Norme oggetto del giudizio

  • art. 2, comma 2, legge della Regione Puglia n. 29 del 23 dicembre 2003
  • art. 2, comma 8, legge della Regione Puglia n. 29 del 23 dicembre 2003
  • art. 3, comma 2, legge della Regione Puglia n. 29 del 23 dicembre 2003
  • art. 3, comma 3, legge della Regione Puglia n. 29 del 23 dicembre 2003
  • art. 4, comma 1, lettera b), legge della Regione Puglia n. 29 del 23 dicembre 2003

Parametri

Massime

Massima n. 29895

In relazione alle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 2, commi 2 e 8, 3, commi 2 e 3, e 4, comma 1, lettera b), della legge della Regione Puglia 23 dicembre 2003, n. 29, sollevate in riferimento agli artt. 9, 117, secondo comma, lettere s) e l), e terzo comma, e 118 della Costituzione, nonché all'art. 2 del d.P.R. 7 settembre 2000, n. 283, non è influente l'abrogazione di quest’ultima disposizione e dell'art. 97 del d.lgs. n. 490 del 1999, invocati rispettivamente come norma interposta e come disposizione determinante un principio fondamentale, in quanto la norma abrogatrice – art. 184 del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 – è entrata in vigore nel maggio 2004 e quindi successivamente alla proposizione del ricorso.

Massima n. 29896

Non sono fondate, in riferimento agli artt. 9 e 118 della Costituzione, le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 2, commi 2 e 8, 3, commi 2 e 3, 4, comma 1, lettera b), della legge della Regione Puglia 23 dicembre 2003, n. 29, concernente la disciplina delle funzioni amministrative in materia di tratturi, in quanto non è contestato dal ricorrente Presidente del Consiglio dei ministri il fatto in sé che la Regione abbia legiferato sui tratturi e sulla loro valorizzazione quali testimonianze del passato, sicché resta privo di fondamento il richiamo agli indicati parametri.

Massima n. 29897

Non sono fondate, in riferimento all’art. 117, comma secondo, lettera s), della Costituzione, le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 2, commi 2 e 8, della legge della Regione Puglia 23 dicembre 2003, n. 29, il quale determina il contenuto del piano comunale dei tratturi, stabilendo che esso, nel rispetto della continuità comunale e intercomunale dei percorsi tratturali, deve individuare e perimetrale: a) i tronchi armentizi che conservano l'originaria consistenza o che possono alla stessa essere reintegrati, nonché la loro destinazione in ordine alle possibilità di fruizione turistico-culturale; b) i tronchi armentizi idonei a soddisfare riconosciute esigenze di carattere pubblico, con particolare riguardo a quella di strada ordinaria; c) i tronchi armentizi che hanno subito permanenti alterazioni anche di natura edilizia (comma 2), e dispone che il parere definitivo della Soprintendenza archeologica sia espresso anche ai fini dell'art. 55 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, approvato con decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, limitatamente alle fattispecie delle lettere b) e c) del comma 2 del medesimo articolo (comma 8). In ordine ai piani comunali dei tratturi, alle Soprintendenze spetta infatti un potere che va molto al di là di una funzione meramente consultiva, in quanto i loro pareri non possono essere disattesi e svolgono quindi una funzione determinante quanto al contenuto di detti piani, non solo per i percorsi tratturali da ricomprendere sotto le lettere b) e c) del comma 2, per i quali detto parere è previsto, ma anche per quelli da ricomprendere sotto la lettera a), i quali, per le loro caratteristiche, hanno natura di beni culturali e riguardo ai quali devono essere utilizzati gli opportuni strumenti di tutela.

Massima n. 29898

Non sono fondate, in riferimento all’art. 117, comma secondo, lettere l) e s), della Costituzione, le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 3, commi 2 e 3, della legge della Regione Puglia 23 dicembre 2003, n. 29, il quale prevede che la Giunta regionale, acquisito il parere favorevole della Soprintendenza archeologica, può autorizzare la realizzazione da parte di enti pubblici di opere pubbliche e di pubblico interesse in deroga al comma 1 (comma 2), e disciplina le condizioni per la regolarizzazione delle costruzioni già esistenti alla data di entrata in vigore della legge (comma 3). La previsione della costruzione di opere pubbliche e di pubblico interesse da parte di enti pubblici è subordinata al parere favorevole della Soprintendenza, alla quale perciò spetta il potere di impedirla qualora ne possa venir compromessa la consistenza originaria del tratturo, mentre per quel che riguarda la regolarizzazione delle opere già esistenti, ma successive alla imposizione del vincolo di cui al comma 3 dell'art. 3, l’efficacia vincolante del parere della Soprintendenza, pur non essendo espressamente prevista, è desumibile da una corretta lettura della disposizione nel contesto della normativa in cui è inserita e alla luce dei principi costituzionali, tanto più che la disposizione censurata fa salvi tutti gli altri vincoli territoriali e condiziona espressamente la regolarizzazione alla conformità alla vigente normativa, il che comporta che il parere della Soprintendenza, da intendere vincolante, si aggiunge alla disciplina generale sulle sanatorie e la sostituisce soltanto per quanto concerne il prezzo, con il che deve escludersi anche la denunciata interferenza con «la materia penale».

Massima n. 29899

Non è fondata, in riferimento agli artt. 117, secondo comma, lettera s), e terzo comma, e 118 della Costituzione, nonché all'art. 2 del d.P.R. 7 settembre 2000, n. 283 e all’art. 97 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, la questione di legittimità costituzionale dell’art. 4, comma 1, lettera b), della legge della Regione Puglia 23 dicembre 2003, n. 29, il quale prevede l'alienabilità dei tratturi di cui alla lettera b) e lettera c) del comma 2 dell'art. 2 della medesima legge a favore del soggetto utilizzatore, comunque possessore alla data di entrata in vigore della legge stessa. La disposizione si riferisce, infatti, ai tronchi dei quali, con il parere vincolante delle Soprintendenze, è stata già accertata la perdita irreversibile della originaria consistenza, cioè della loro caratteristica di tratturi e, come tali, di beni di interesse archeologico e per i quali l'alienazione è subordinata alla sdemanializzazione.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 2, commi 2 e 8; 3, commi 2 e 3; 4, comma 1, lettera b), della legge della Regione Puglia 23 dicembre 2003, n. 29 (Disciplina delle funzioni amministrative in materia di tratturi), sollevate, in riferimento agli artt. 9, 117, secondo comma, lettere s) e l), terzo comma, e 118 della Costituzione nonché agli artt. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2000, n. 283 (Regolamento recante disciplina delle alienazioni di beni immobili del demanio storico e artistico) e 97 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, a norma dell'articolo 1 della L. 8 ottobre 1997, n. 352) dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 ottobre 2005.

F.to:

Piero Alberto CAPOTOSTI, Presidente

Francesco AMIRANTE, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 14 ottobre 2005.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

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