Corte costituzionale
Sentenza n. 384/2005
Corte cost., sent. 14 ottobre 2005, n. 384
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 384/2005
- Data di deposito
- 14 ottobre 2005
- Data di decisione
- 11 ottobre 2005
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Francesco Amirante
- Presidente
- CAPOTOSTI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2005:384
Norme oggetto del giudizio
- art. 1, comma 2, lettera d), legge n. 30 del 14 febbraio 2003
- art. 8, legge n. 30 del 14 febbraio 2003
- art. 8, comma 1, legge n. 30 del 14 febbraio 2003
- art. 8, comma 2, lettera a), legge n. 30 del 14 febbraio 2003
- art. 8, comma 2, lettera f), legge n. 30 del 14 febbraio 2003
- art. 8, comma 2, lettera g), legge n. 30 del 14 febbraio 2003
- art. 1, comma 1, primo periodo, decreto legislativo n. 124 del 23 aprile 2004
- art. 6, comma 1, decreto legislativo n. 124 del 23 aprile 2004
- art. 6, comma 3, primo periodo, decreto legislativo n. 124 del 23 aprile 2004
- art. 2, decreto legislativo n. 124 del 23 aprile 2004
- art. 3, comma 1, decreto legislativo n. 124 del 23 aprile 2004
- art. 3, comma 3, decreto legislativo n. 124 del 23 aprile 2004
- art. 3, comma 4, decreto legislativo n. 124 del 23 aprile 2004
- art. 4, comma 1, decreto legislativo n. 124 del 23 aprile 2004
- art. 4, comma 2, decreto legislativo n. 124 del 23 aprile 2004
- art. 4, comma 4, decreto legislativo n. 124 del 23 aprile 2004
- art. 4, comma 5, decreto legislativo n. 124 del 23 aprile 2004
- art. 5, comma 1, decreto legislativo n. 124 del 23 aprile 2004
- art. 5, comma 2, decreto legislativo n. 124 del 23 aprile 2004
- art. 5, comma 3, decreto legislativo n. 124 del 23 aprile 2004
- art. 3, comma 2, decreto legislativo n. 124 del 23 aprile 2004
- art. 4, comma 3, decreto legislativo n. 124 del 23 aprile 2004
- art. 7, decreto legislativo n. 124 del 23 aprile 2004
- art. 8, comma 1, decreto legislativo n. 124 del 23 aprile 2004
- art. 8, comma 2, decreto legislativo n. 124 del 23 aprile 2004
- art. 8, comma 5, decreto legislativo n. 124 del 23 aprile 2004
- art. 8, comma 3, decreto legislativo n. 124 del 23 aprile 2004
- art. 8, comma 4, decreto legislativo n. 124 del 23 aprile 2004
- art. 10, comma 1, ultimo periodo, decreto legislativo n. 124 del 23 aprile 2004
- art. 10, comma 3, decreto legislativo n. 124 del 23 aprile 2004
- art. 10, comma 4, decreto legislativo n. 124 del 23 aprile 2004
- art. 11, comma 1, decreto legislativo n. 124 del 23 aprile 2004
- art. 11, comma 4, secondo periodo, decreto legislativo n. 124 del 23 aprile 2004
- art. 11, comma 5, decreto legislativo n. 124 del 23 aprile 2004
- art. 11, comma 6, decreto legislativo n. 124 del 23 aprile 2004
- art. 11, decreto legislativo n. 124 del 23 aprile 2004
- art. 12, decreto legislativo n. 124 del 23 aprile 2004
- art. 14, comma 2, decreto legislativo n. 124 del 23 aprile 2004
- art. 15, comma 1, primo periodo, decreto legislativo n. 124 del 23 aprile 2004
- art. 16, comma 1, decreto legislativo n. 124 del 23 aprile 2004
- art. 16, comma 2, decreto legislativo n. 124 del 23 aprile 2004
- art. 17, comma 1, decreto legislativo n. 124 del 23 aprile 2004
- art. 17, comma 2, decreto legislativo n. 124 del 23 aprile 2004
- art. 18, decreto legislativo n. 124 del 23 aprile 2004
- decreto legislativo n. 124 del 23 aprile 2004
- art. 9, decreto legislativo n. 124 del 23 aprile 2004
- art. 13, decreto legislativo n. 124 del 23 aprile 2004
- art. 15, comma 1, prima parte, decreto legislativo n. 124 del 23 aprile 2004
Parametri
- art. 117, Costituzione
- art. 118, Costituzione
- art. 117, comma 3, Costituzione
- art. 8, numero 29), decreto del Presidente della Repubblica n. 670 del 31 agosto 1972
- art. 9, numero 2), decreto del Presidente della Repubblica n. 670 del 31 agosto 1972
- art. 9, numero 4), decreto del Presidente della Repubblica n. 670 del 31 agosto 1972
- art. 9, numero 5), decreto del Presidente della Repubblica n. 670 del 31 agosto 1972
- art. 3, comma 1, decreto del Presidente della Repubblica n. 197 del 26 gennaio 1980
- art. 76, Costituzione
- art. 117, comma 6, Costituzione
- art. 118, comma 1, Costituzione
- art. 118, comma 2, Costituzione
- art. 3, comma 1, numero 11), decreto del Presidente della Repubblica n. 474 del 28 marzo 1975
- art. 3, comma 1, numero 12), decreto del Presidente della Repubblica n. 474 del 28 marzo 1975
- art. 10, legge costituzionale n. 3 del 18 ottobre 2001
- art. 117, comma 4, Costituzione
- art. 2, decreto legislativo n. 281 del 28 agosto 1997
- art. 8, numero 23), decreto del Presidente della Repubblica n. 670 del 31 agosto 1972
- art. 2, decreto legislativo n. 266 del 16 marzo 1992
- legge costituzionale n. 3 del 18 ottobre 2001
- art. 2, decreto legislativo n. 670 del 16 marzo 1992
- art. 10, decreto del Presidente della Repubblica n. 670 del 31 agosto 1972
- art. 16, decreto del Presidente della Repubblica n. 670 del 31 agosto 1972
- decreto legislativo n. 266 del 16 marzo 1992
- art. 2, comma 3, decreto legislativo n. 281 del 28 agosto 1997
Massime
Massima n. 29853
E’ inammissibile il ricorso proposto dalla Regione Toscana nei confronti degli artt. 1, comma 2, lettera d), e 8 della legge 14 febbraio 2003, n. 30, censurati in riferimento agli artt. 117 e 118 della Costituzione, per genericità della deliberazione della Giunta regionale di autorizzazione alla proposizione del ricorso. - Per la analoga dichiarazione di inammissibilità del ricorso della Regione Toscana avverso altre disposizioni della legge n. 30 del 2003, v. la citata sentenza n. 50/2005.
Massima n. 29854
Non è precluso l’utilizzo dello strumento della delega legislativa per la determinazione di principi fondamentali, in quanto principi e criteri direttivi, concernenti i limiti della delega legislativa, e principi fondamentali di una materia svolgono funzioni diverse come diverse sono le loro caratteristiche, sicché non è lo strumento in sé della delegazione ad essere illegittimo ma possono esserlo in concreto i modi in cui essa viene disposta e attuata. - Sulla possibilità che lo strumento delle delegazione legislativa venga utilizzato per la determinazione dei principi fondamentali della materia, v. le citate sentenze n. 359/1993, 280/2004, n. 50 e n. 270/2005.
Massima n. 29855
In relazione alle questioni di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 2, lettera d), e dell’art. 8 della legge 14 febbraio 2003, n. 30, il primo dei quali enuncia tra i criteri e principi direttivi della delega di cui al comma 1 dello stesso articolo «il mantenimento da parte dello Stato delle funzioni amministrative relative alla vigilanza in materia di lavoro», mentre il secondo delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per la razionalizzazione delle funzioni ispettive in materia di previdenza sociale e di lavoro, deve escludersi che sia possibile determinare la competenza a regolare un'attività di vigilanza indipendentemente dalla individuazione della materia cui essa si riferisce, e in particolare che la vigilanza sul lavoro e le ispezioni – che della vigilanza costituiscono una modalità di esercizio - rientrino comunque nella materia “tutela del lavoro”, quale che sia lo specifico oggetto sul quale vertono. Non è infatti possibile determinare la competenza a regolare un'attività di vigilanza indipendentemente dalla individuazione della materia cui essa si riferisce, mentre la regolamentazione delle sanzioni amministrative, essendo finalizzata al rispetto di una normativa dalla quale, ai fini del riparto di competenza legislativa, riceve la propria connotazione, spetta al soggetto nella cui sfera di competenza rientra la disciplina della materia, la cui inosservanza costituisce l'atto sanzionabile. Pertanto, deve escludersi che le deleghe di cui alle disposizioni censurate, relative alla disciplina dei rapporti intersoggettivi tra datore di lavoro e lavoratore e alla previdenza sociale, si riferiscano alla tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori. - Sul principio secondo cui la regolamentazione delle sanzioni amministrative spetta al soggetto nella cui sfera di competenza rientra la disciplina della materia, la cui inosservanza costituisce l'atto sanzionabile, le citate sentenze n. 60/1993, n. 28/1996, n. 361/2003 e n. 12/2004. - Sulla individuazione degli ambiti di disciplina che rientrano o meno nella materia “tutela e sicurezza del lavoro”, v. le citate sentenze n. 359/2003, n. 50/2005 e n. 234/2005.
Massima n. 29856
Non è fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 117, comma terzo, e 118 della Costituzione, dell’art. 1, comma 2, lettera d), prima parte, della legge 14 febbraio 2003, n. 30, il quale enuncia tra i criteri e principi direttivi della delega di cui al comma 1 dello stesso articolo «il mantenimento da parte dello Stato delle funzioni amministrative relative alla vigilanza in materia di lavoro». Premesso che l'allocazione delle funzioni amministrative in materie di competenza concorrente non spetta allo Stato e che, tuttavia, vi sono funzioni e servizi pubblici che non possono essere interrotti se non a costo di incidere su posizioni soggettive ed interessi rilevanti, la disposizione censurata deve essere interpretata nel senso che le funzioni dello Stato continueranno a svolgersi secondo le disposizioni vigenti fin quando le Regioni non le avranno sostituite con una propria disciplina. - Sulla applicazione del principio di continuità nell’applicazione della riforma del Titolo V della parte seconda della Costituzione, v. le citate sentenze n. 13/2004 e n. 50/2005.
Massima n. 29857
Non è fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 2, lettera d), prima parte, della legge 14 febbraio 2003, n. 30, il quale enuncia tra i criteri e principi direttivi della delega di cui al comma 1 dello stesso articolo «il mantenimento da parte dello Stato delle funzioni amministrative relative alla vigilanza in materia di lavoro», sollevata dalla Provincia autonoma di Trento in riferimento agli artt. 117, comma terzo, della Costituzione, 8, n. 29), 9, n. 2), n. 4) e n. 5), d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, e 3, comma primo, d.P.R. 26 gennaio 1980, n. 197. Premesso che l'allocazione delle funzioni amministrative in materie di competenza concorrente non spetta allo Stato e che, tuttavia, vi sono funzioni e servizi pubblici che non possono essere interrotti se non a costo di incidere su posizioni soggettive ed interessi rilevanti, la disposizione censurata deve essere interpretata nel senso che le funzioni dello Stato continueranno a svolgersi secondo le disposizioni vigenti fin quando le Regioni non le avranno sostituite con una propria disciplina, mentre nelle Regioni e Province autonome in cui ciò è già avvenuto, anche se per effetto di deleghe statali – come nel caso della Provincia di Trento -, la disposizione ha la valenza di indicare il nuovo titolo di legittimazione spettante alle Regioni e Province autonome loro attribuito con le modifiche introdotte con la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, esteso a queste ultime ed alle Regioni a statuto speciale in forza della norma di maggior favore di cui all'art. 10 della citata legge.
Massima n. 29858
Non sono fondate, in riferimento agli artt. 76, 117, commi terzo e sesto, e 118, commi primo e secondo, della Costituzione, le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 8, comma 1, della legge 14 febbraio 2003, n. 30, il quale delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per il riassetto della disciplina vigente sulle ispezioni in materia di previdenza sociale e di lavoro nonché per la definizione di un quadro regolatorio finalizzato alla prevenzione delle controversie individuali di lavoro in sede conciliativa, ispirato a criteri di equità ed efficienza. Tale disposizione concerne materie di competenza esclusiva dello Stato, in quanto le ispezioni sono una modalità di esercizio della vigilanza e questa è connotata dal suo oggetto, e la conciliazione delle controversie individuali di lavoro rientra nella materia della giurisdizione e delle norme processuali. - Sulla riferibilità della disciplina delle controversie alla materia giurisdizione e norme processuali, di competenza esclusiva dello Stato, v. la citata sentenza n. 50/2005.
Massima n. 29859
Non sono fondate, in riferimento agli artt. 76, 117, commi terzo e sesto, e 118, commi primo e secondo, della Costituzione, le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 8, comma 2, lettere a), f) e g), della legge 14 febbraio 2003, n. 30. Le disposizioni di cui alle lettere a) e g), che, tra i principi e criteri direttivi della delega per la razionalizzazione delle funzioni ispettive in materia di previdenza sociale e di lavoro, includono, rispettivamente, quello che il sistema delle ispezioni sia improntato alla prevenzione e promozione dell'osservanza della disciplina degli obblighi previdenziali, del rapporto di lavoro, del trattamento economico e normativo minimo e dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, anche valorizzando l'attività di consulenza degli ispettori nei confronti dei destinatari della citata disciplina (lettera a), e quello della riorganizzazione dell'attività ispettiva del Ministero del lavoro e delle politiche sociali in materia di previdenza sociale e di lavoro, con l'istituzione di una direzione generale con compiti di direzione e coordinamento delle strutture periferiche del Ministero ai fini dell'esercizio unitario della predetta funzione ispettiva, tenendo altresì conto della specifica funzione di polizia giudiziaria dell'ispettore del lavoro (lettera f), hanno ad oggetto funzioni ispettive che si concretizzano nella vigilanza sul rispetto, da parte del datore di lavoro, della normativa previdenziale e civilistica, e sono quindi attinenti alle materie di cui all'art. 117, secondo comma, lettere l) e o), Cost., nonché, con riguardo all'esigenza unitaria implicita nelle finalità anzidette, alla lettera m) dello stesso comma, mentre la disposizione di cui alla lettera f), che individua come principi e criteri direttivi la razionalizzazione degli interventi ispettivi di tutti gli organi di vigilanza, compresi quelli degli istituti previdenziali, con attribuzione della direzione e del coordinamento operativo alle direzioni regionali e provinciali del lavoro sulla base delle direttive adottate dalla direzione generale di cui alla lettera f), si riferisce agli organi di vigilanza facenti parte dell'amministrazione statale o di enti nazionali, quali quelli previdenziali, i quali esercitano funzioni in linea generale statali.
Massima n. 29860
Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 8, comma 2, lettere f) e g), della legge 14 febbraio 2003, n. 30, sollevate, in riferimento agli artt. 117, comma terzo, della Costituzione, 8, n. 29), 9, n. 2), n. 4) e n. 5), d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, e 3, comma primo, d.P.R. 26 gennaio 1980, n. 197, dalla Provincia autonoma di Trento. La disposizione di cui alla lettera g), che, tra i principi e criteri direttivi della delega per la razionalizzazione delle funzioni ispettive in materia di previdenza sociale e di lavoro, include quello della riorganizzazione dell'attività ispettiva del Ministero del lavoro e delle politiche sociali in materia di previdenza sociale e di lavoro, con l'istituzione di una direzione generale con compiti di direzione e coordinamento delle strutture periferiche del Ministero ai fini dell'esercizio unitario della predetta funzione ispettiva, tenendo altresì conto della specifica funzione di polizia giudiziaria dell'ispettore del lavoro, ha ad oggetto funzioni ispettive che si concretizzano nella vigilanza sul rispetto, da parte del datore di lavoro, della normativa previdenziale e civilistica, e sono quindi attinenti alle materie di cui all'art. 117, secondo comma, lettere l) e o), Cost., nonché, con riguardo all'esigenza unitaria implicita nelle finalità anzidette, alla lettera m) dello stesso comma, mentre la disposizione di cui alla lettera f), che individua come principi e criteri direttivi la razionalizzazione degli interventi ispettivi di tutti gli organi di vigilanza, compresi quelli degli istituti previdenziali, con attribuzione della direzione e del coordinamento operativo alle direzioni regionali e provinciali del lavoro sulla base delle direttive adottate dalla direzione generale di cui alla lettera f), si riferisce agli organi di vigilanza facenti parte dell'amministrazione statale o di enti nazionali, quali quelli previdenziali, i quali esercitano funzioni in linea generale statali.
Massima n. 29861
Non sono fondate, in riferimento agli artt. 117, comma terzo, e 118, commi primo e secondo, della Costituzione, le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1, comma 1, primo periodo, e 6, comma 1, del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, i quali, rispettivamente, prevedono che «il Ministero del lavoro e delle politiche sociali assume e coordina, nel rispetto delle competenze affidate alle Regioni ed alle Province autonome, le iniziative di contrasto del lavoro sommerso e irregolare, di vigilanza in materia di rapporti di lavoro e dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, con particolare riferimento allo svolgimento delle attività di vigilanza mirate alla prevenzione e alla promozione dell'osservanza delle norme di legislazione sociale e del lavoro, ivi compresa l'applicazione dei contratti collettivi di lavoro e della disciplina previdenziale» e che «le funzioni di vigilanza in materia di lavoro e di legislazione sociale sono svolte dal personale ispettivo in forza presso le direzioni regionali e provinciali del lavoro». Esclusa la illegittimità delle norme di delegazione (v. massime D ed F), deve conseguentemente escludersi la fondatezza delle censure formulate sul presupposto di detta illegittimità, mentre, vertendo la vigilanza su materie di competenza esclusiva statale, non vengono in considerazione il principio di sussidiarietà e le modalità della sua attuazione.
Massima n. 29862
Non sono fondate, in riferimento agli artt. 117, comma terzo, e 118, commi primo e secondo, della Costituzione, all’art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, agli artt. 8, n. 29), 9, n. 2), n. 4) e n. 5), del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, all’art. 3, comma primo, del d.P.R. 26 gennaio 1980, n. 197, all’art. 3, comma primo, nn. 11) e 12), del d.P.R. 28 marzo 1975, n. 474, le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1, comma 1, primo periodo, e 6, comma 1, del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, i quali, rispettivamente, prevedono che «il Ministero del lavoro e delle politiche sociali assume e coordina, nel rispetto delle competenze affidate alle Regioni ed alle Province autonome, le iniziative di contrasto del lavoro sommerso e irregolare, di vigilanza in materia di rapporti di lavoro e dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, con particolare riferimento allo svolgimento delle attività di vigilanza mirate alla prevenzione e alla promozione dell'osservanza delle norme di legislazione sociale e del lavoro, ivi compresa l'applicazione dei contratti collettivi di lavoro e della disciplina previdenziale» e che «le funzioni di vigilanza in materia di lavoro e di legislazione sociale sono svolte dal personale ispettivo in forza presso le direzioni regionali e provinciali del lavoro». Esclusa la illegittimità delle norme di delegazione (v. massime E e G), deve conseguentemente escludersi la fondatezza delle censure formulate sul presupposto di detta illegittimità, mentre, vertendo la vigilanza su materie di competenza esclusiva statale, non vengono in considerazione il principio di sussidiarietà e le modalità della sua attuazione.
Massima n. 29863
Non è fondata, in riferimento all’art. 118, commi primo e secondo, della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell’art. 6, comma 3, primo periodo, del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, il quale stabilisce che «le funzioni ispettive in materia di previdenza ed assistenza sociale sono svolte anche dal personale di vigilanza dell'INPS, dell'INAIL, dell'ENPALS e degli altri enti per i quali sussiste la contribuzione obbligatoria, nell'ambito dell'attività di verifica del rispetto degli obblighi previdenziali e contributivi». Poiché le funzioni di vigilanza ineriscono a materie di competenza statale, da esercitare mediante personale e strutture statali già esistenti, non risulta necessario il coinvolgimento delle Regioni, né vengono dedotte peculiarità locali tali da rendere necessarie funzioni non unitarie in materia di lavoro e di previdenza sociale.
Massima n. 29864
Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 2; 3, commi da 1 a 4; 4; 5, commi da 1 a 3, del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, censurati, in riferimento agli artt. 117, terzo e quarto comma, e 118, primo e secondo comma, della Costituzione, per la parte in cui è previsto l'affidamento a strutture statali, quali la direzione generale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, le direzioni regionali e quella provinciale, di compiti di coordinamento della vigilanza; è previsto che l’istituenda Commissione centrale di coordinamento dell'attività di vigilanza relativamente alle azioni di contrasto del lavoro sommerso e irregolare sia regolata con legge statale, e sia composta da rappresentati di amministrazioni statali nominati da un organo dello Stato; è attribuito alla Commissione il compito di definire sia le modalità di attuazione e di funzionamento della banca dati di cui all'art. 10, comma 1, sia le linee di indirizzo per la realizzazione del modello unificato di verbale di rilevazione degli illeciti in materia di lavoro, di previdenza e assistenza obbligatoria; è previsto che anche le Commissioni regionali di coordinamento siano composte con criteri analoghi a quelli della Commissione centrale; è previsto l'inserimento nell'ambito della Commissione centrale del coordinatore nazionale delle aziende; è disposto l'affidamento del coordinamento provinciale dell'attività di vigilanza alle direzioni provinciali del lavoro, con conseguente attribuzione di funzioni amministrative ad organi statali in materia di tutela del lavoro. Escluso che la illegittimità di tali disposizioni dipenda dalla illegittimità degli artt. 1 e 6 (v. massima I), la vigilanza regolata dalla normativa impugnata attiene alle materie dell'ordinamento civile e della previdenza sociale, rientrando, in particolare, le attività concernenti l'emersione del lavoro sommerso e il contrasto al lavoro irregolare in larga prevalenza in via diretta nell'ordinamento civile, con riflesso, in via mediata, negli ordinamenti tributario e previdenziale, tutti di competenza esclusiva dello Stato, mentre l'attribuzione ad organi statali della definizione delle modalità di attuazione e funzionamento della banca dati, nonché delle «linee di indirizzo per la realizzazione del modello unificato di verbale di rilevazione degli illeciti in materia di lavoro, di previdenza e assistenza obbligatoria ad uso degli organi di vigilanza», è in rapporto di dipendenza con l'attribuzione in prevalenza allo Stato delle materie su cui verte la vigilanza, risultando del resto irragionevole, stante lo stretto intreccio dell’assistenza con la previdenza sotto i profili contributivo e gestionale, la separazione della vigilanza su una materia da quella sull'altra, tanto più che l'assistenza è attività nella quale vengono in particolare rilievo i diritti sociali cui possono riferirsi i livelli essenziali delle prestazioni da assicurare su tutto il territorio nazionale.
Massima n. 29866
Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 2; 3, commi da 1 a 4; 4; 5, commi da 1 a 3, del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, censurati dalla Provincia autonoma di Trento in riferimento agli artt. 117, comma terzo, e 118, commi primo e secondo, della Costituzione, all’art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, agli artt. 8, n. 29), 9, n. 2), n. 4) e n. 5), del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, all’art. 3, comma primo, del d.P.R. 26 gennaio 1980, n. 197, all’art. 3, comma primo, , nn. 11) e 12), del d.P.R. 28 marzo 1975, n. 474. Escluso che la illegittimità di tali disposizioni dipenda dalla illegittimità degli artt. 1 e 6 (v. massima I), la vigilanza regolata dalla normativa impugnata attiene alle materie dell'ordinamento civile e della previdenza sociale, rientrando, in particolare, le attività concernenti l'emersione del lavoro sommerso e il contrasto al lavoro irregolare in larga prevalenza in via diretta nell'ordinamento civile, con riflesso, in via mediata, negli ordinamenti tributario e previdenziale, tutti di competenza esclusiva dello Stato, mentre l'attribuzione ad organi statali della definizione delle modalità di attuazione e funzionamento della banca dati, nonché delle «linee di indirizzo per la realizzazione del modello unificato di verbale di rilevazione degli illeciti in materia di lavoro, di previdenza e assistenza obbligatoria ad uso degli organi di vigilanza», è in rapporto di dipendenza con l'attribuzione in prevalenza allo Stato delle materie su cui verte la vigilanza, risultando del resto irragionevole, stante lo stretto intreccio dell’assistenza con la previdenza sotto i profili contributivo e gestionale, la separazione della vigilanza su una materia da quella sull'altra, tanto più che l'assistenza è attività nella quale vengono in particolare rilievo i diritti sociali cui possono riferirsi i livelli essenziali delle prestazioni da assicurare su tutto il territorio nazionale.
Massima n. 29867
E’ costituzionalmente illegittimo l’art. 3, comma 2, del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, limitatamente alle parole: «dal Coordinatore nazionale delle aziende sanitarie locali». La previsione che della Commissione centrale di coordinamento dell'attività di vigilanza, nominata con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, faccia parte il Coordinatore nazionale delle aziende sanitarie locali, concernendo un organo prima non esistente, attiene all'organizzazione della sanità, e quindi ad una materia estranea alla delega e di competenza legislativa concorrente, sicché comporta un'illegittima intrusione nella sfera di competenza regionale.
Massima n. 29868
E’ costituzionalmente illegittimo l’art. 4, comma 3, del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, limitatamente alle parole: «dal Coordinatore regionale delle aziende sanitarie locali». La previsione che della Commissione centrale di coordinamento dell'attività di vigilanza, nominata con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, faccia parte il Coordinatore regionale delle aziende sanitarie locali, concernendo un organo prima non esistente, attiene all'organizzazione della sanità, e quindi ad una materia estranea alla delega e di competenza legislativa concorrente, sicché comporta un'illegittima intrusione nella sfera di competenza regionale.
Massima n. 29869
Non è fondata, in riferimento agli artt. 117, comma terzo, e 118, commi primo e secondo, della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell’art. 7 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, relativo ai compiti del personale ispettivo. Escluso che la illegittimità di tali disposizioni dipenda dalla illegittimità degli artt. 1 e 6 (v. massima I), la disposizione censurata si riferisce al personale statale, al personale ispettivo degli enti previdenziali specificamente indicati al comma 3 dell'art. 6 dello stesso decreto, nonché a quello degli altri enti per i quali sussiste la contribuzione obbligatoria, cui pure si riferisce il citato comma 3, sicché essa deve essere letta nel senso che il personale ispettivo è quello di enti che comunque svolgono compiti di previdenza obbligatoria, materia di esclusiva competenza statale.
Massima n. 29870
Non è fondata, in riferimento agli artt. 117, comma terzo, e 118, commi primo e secondo, della Costituzione e all’art. 2 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266, la questione di legittimità costituzionale, sollevata dalla Provincia autonoma di Trento, dell’art. 7 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, relativo ai compiti del personale ispettivo. Escluso che la illegittimità di tali disposizioni dipenda dalla illegittimità degli artt. 1 e 6 (v. massima L), la non fondatezza delle censure prospettate dalla Provincia autonoma mediante il richiamo al citato art. 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001 discende dall'esito delle censure della Regione Emilia-Romagna (v. massima S), non risultando addotte argomentazioni ulteriori e diverse da quelle già esaminate.
Massima n. 29871
Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 8, commi 1, 2 e 5, del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, sollevate, in riferimento agli artt. 117, comma terzo, e 118, commi primo e secondo, della Costituzione, dalla Regione Emilia-Romagna e, in riferimento alle medesime disposizioni nonché all’art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, all’art. 8, n. 29), del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e all’art. 2 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266, dalla Provincia autonoma di Trento. Le disposizioni censurate prevedono infatti attività dirette a promuovere l'osservanza delle norme in materia di lavoro e di previdenza, di competenza esclusiva dello Stato, con l'utilizzazione di personale statale o di enti cui è affidata la previdenza obbligatoria, al quale sono devoluti compiti di consulenza a favore delle imprese e dei datori di lavoro in genere, anche mediante «indicazioni operative sulle modalità per la corretta attuazione della predetta normativa».
Massima n. 29872
E’ costituzionalmente illegittimo l’art. 8, comma 3, del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, nella parte in cui non prevede che il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali che definisce lo schema di convenzione sia adottato sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano. L’art. 8, comma 3, che, per le finalità di cui ai primi due commi - e cioè al fine di promuovere l'osservanza delle norme in materia di lavoro e di previdenza, e in relazione agli stessi complessi normativi - prevede attività di aggiornamento e informazione da svolgere a cura e spese di enti, datori di lavoro e associazioni mediante la stipula di apposita convenzione, pur rientrando in materie di competenza statale, per i mezzi di cui stabilisce l'utilizzazione, riguarda anche la formazione, e viene quindi a trovarsi all'incrocio di un concorso di competenze, il che rende illegittima la mancata previsione del coinvolgimento delle Regioni. - Sulla previa consultazione della Conferenza permanente quale strumento per la realizzazione del principio della leale collaborazione, v. le citate sentenze n. 272, n. 279, n. 285 e n. 324/2005.
Massima n. 29873
Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 8, comma 4, del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, sollevate, in riferimento agli artt. 117, comma terzo, e 118, commi primo e secondo, della Costituzione, dalla Regione Emilia-Romagna e, in riferimento alle medesime disposizioni nonché all’art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, all’art. 8, n. 29), del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e all’art. 2 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266, dalla Provincia autonoma di Trento. La disposizione censurata concerne direttive del Ministro del lavoro volte ad uniformare l'azione dei vari soggetti abilitati alla certificazione dei rapporti di lavoro, la quale rientra nelle materie dell'ordinamento civile, della giurisdizione e delle norme processuali, e cioè in materie per le quali sussistono ragioni di uniformità tali da giustificare la regolamentazione da parte dello Stato anche di funzioni amministrative. - Sulla funzione di certificazione dei rapporti di lavoro, v. la citata sentenza n. 50/2005.
Massima n. 29874
E’ costituzionalmente illegittimo l’art. 10, comma 1, ultimo periodo, del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, nella parte in cui non prevede che il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali concernente le modalità di attuazione e funzionamento della banca dati sia adottato previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano. Premesso che l’art. 10, comma 1, stabilisce l'istituzione, nell'ambito delle strutture del Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed avvalendosi delle risorse del Ministero stesso, di una banca dati telematica che raccoglie le informazioni concernenti i datori di lavoro ispezionati, nonché informazioni e approfondimenti sulle dinamiche del mercato del lavoro e su tutte le materie oggetto di aggiornamento e di formazione permanente del personale ispettivo, alla quale hanno accesso esclusivamente le amministrazioni che effettuano vigilanza ai sensi del decreto stesso, la previsione contenuta nell’ultimo periodo, secondo cui con successivo decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Ministro per l'innovazione e le tecnologie, previo parere del Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione, vengono definite le modalità di attuazione e di funzionamento della predetta banca dati, anche al fine di consentire il coordinamento con gli strumenti di monitoraggio di cui all'articolo 17 del decreto legislativo n. 276 del 2003, è illegittima, nella parte in cui non prevede l’intesa con la Conferenza permanente, giacché la banca dati riguarda tra l'altro «informazioni e approfondimenti sulle dinamiche del mercato del lavoro», materia che rientra nella “tutela e sicurezza del lavoro”, di competenza ripartita. - Sulla riferibilità delle funzioni inerenti al mercato del lavoro alla materia “tutela e sicurezza del lavoro”, v. la citata sentenza n. 50/2005.
Massima n. 29875
Non sono fondate, in riferimento agli artt. 117, comma terzo, e 118, commi primo e secondo, della Costituzione, le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 10, commi 3 e 4, del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, il quale prevede la costituzione di gruppi d'intervento d'intesa con le direzioni regionali dell'INPS e dell'INAIL e con il comando del nucleo dei carabinieri presso l'ispettorato del lavoro per «contrastare specifici fenomeni di violazione di norme poste a tutela del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie» (comma 3), nonché l'adozione, con decreto del Ministro, di un modello unificato di verbale per l'accertamento degli illeciti (comma 4). Si tratta, infatti, di attività rientranti in larga prevalenza in materie di competenza esclusiva statale e, comunque, posto che i verbali sono destinati a costituire fonti di prova anche a fini sanzionatori e quindi a incidere sull'applicazione di norme processuali, la relativa regolamentazione ad opera dello Stato non contrasta con i parametri costituzionali evocati.
Massima n. 29876
Non sono fondate, in riferimento agli artt. 117, comma terzo, e 118, commi primo e secondo, della Costituzione, le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 11, commi 1, 4, secondo periodo, 5 e 6, del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124. Tali disposizioni attengono infatti ad un istituto, quale la conciliazione, che rientra nell'ordinamento civile ma riguarda anche la giurisdizione e l'applicazione di norme processuali, tutte di esclusiva competenza statale e tali da comportare la disciplina uniforme su tutto il territorio nazionale.
Massima n. 29877
Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 11, commi 1, 4, secondo periodo, 5 e 6, del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, sollevate dalla Provincia autonoma di Trento, in riferimento agli artt. 117, comma terzo, e 118, commi primo e secondo, della Costituzione, in relazione all’art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, nonché all’art. 2 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266. Poiché la ricorrente ha proposto le proprie censure mediante il richiamo all’art. 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001, le questioni sono infondate per le medesime ragioni per le quali sono state dichiarate non fondate le questioni sollevate dalla Regione Emilia-Romagna (v. massima BB).
Massima n. 29878
Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 12 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, sollevate dalla Regione Emilia-Romagna, in riferimento agli artt. 117, comma terzo, e 118, commi primo e secondo, della Costituzione, e dalla Provincia autonoma di Trento in relazione all’art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, nonché all’art. 2 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266. La disposizione censurata disciplina le attività da compiere e l'eventuale conciliazione qualora dall'attività ispettiva emergano inadempienze degli obblighi nascenti per i datori dal contratto di lavoro e conseguenti diritti dei lavoratori, e cioè materie di competenza esclusiva statale.
Massima n. 29879
Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 14, comma 2, del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, sollevate dalla Regione Emilia-Romagna, in riferimento agli artt. 117, comma terzo, e 118, commi primo e secondo, della Costituzione, e dalla Provincia autonoma di Trento in relazione all’art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, nonché all’art. 2 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266. La questione muove dall’erroneo presupposto che la disposizione censurata, la quale prevede l'esecutività delle disposizioni impartite dal personale ispettivo in materia di lavoro e di legislazione sociale, disciplinando la vigilanza atterrebbe comunque alla tutela del lavoro (v. massima C).
Massima n. 29880
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 15, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, sollevata dalla Regione Emilia-Romagna, in riferimento agli artt. 117, comma terzo, e 118, commi primo e secondo, della Costituzione. La questione è sollevata sulla base di un erroneo presupposto, e cioè che la disposizione censurata, la quale prevede l'accertamento di illeciti penali in materia di lavoro e di legislazione sociale da parte di personale ispettivo statale, disciplinando la vigilanza, atterrebbe comunque alla tutela del lavoro (v. massima C).
Massima n. 29881
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 16, commi 1 e 2, del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, sollevata dalla Regione Emilia-Romagna, in riferimento agli artt. 117, comma terzo, e 118, commi primo e secondo, della Costituzione. La questione è sollevata sulla base di un erroneo presupposto, e cioè che le disposizioni censurate, le quali hanno ad oggetto la disciplina dei ricorsi amministrativi avverso le ordinanze-ingiunzioni emesse ai sensi dell'art. 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689, atterrebbero comunque alla tutela del lavoro (v. massima C).
Massima n. 29882
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 17, commi 1 e 2, del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, sollevata dalla Regione Emilia-Romagna, in riferimento agli artt. 117, comma terzo, e 118, commi primo e secondo, della Costituzione. La questione è sollevata sulla base di un erroneo presupposto, e cioè che le disposizioni censurate - le quali istituiscono il Comitato regionale per i rapporti di lavoro e ne regolano le funzioni decisorie sui ricorsi avverso gli atti di accertamento e le ordinanze-ingiunzioni delle direzioni provinciali del lavoro e avverso i verbali di accertamento degli istituti previdenziali e assicurativi e hanno ad oggetto la disciplina dei ricorsi amministrativi avverso le ordinanze-ingiunzioni emesse ai sensi dell'art. 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689 -, disciplinando la vigilanza atterrebbero comunque alla tutela del lavoro (v. massima C).
Massima n. 29883
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 18 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, sollevata dalla Regione Emilia-Romagna, in riferimento agli artt. 117, comma terzo, e 118, commi primo e secondo, della Costituzione. La disposizione censurata delinea i contenuti dei processi di formazione permanente destinati al personale ispettivo, lasciando alla direzione generale il compito di definire programmi di formazione e di aggiornamento, e non incide quindi sulla competenza esclusiva delle Regioni in materia di istruzione e formazione professionale, la quale non concerne le attività formative e di aggiornamento predisposte dal datore di lavoro per il personale dipendente. - Sulla esclusione dalla competenza regionale residuale in materia di istruzione e formazione professionale delle attività formative e di aggiornamento predisposte dal datore di lavoro per il personale dipendente, v. le citate sentenze n. 31 e n. 50/2005.
Massima n. 29884
Sono inammissibili le questioni di legittimità di numerose disposizioni del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, censurate dalla Provincia autonoma di Trento in riferimento agli artt. 8, n. 29), 9, n. 2), n. 4) e n. 5), del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, all’art. 3, comma primo, del d.P.R. 26 gennaio 1980, n. 197, all’art. 3, comma primo, nn. 11) e 12), del d.P.R. 28 marzo 1975, n. 474, in quanto, posto che il comma 2 dell'art. 1 del d. lgs. n. 124 del 2004 contiene una clausola di salvaguardia, in base alla quale «sono fatte salve le competenze riconosciute alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano dallo statuto e dalle relative norme di attuazione», tutte le competenze riconosciute alle Province autonome da tali norme sono fatte salve.
Massima n. 29885
Non è fondata, in riferimento agli artt. 117, comma terzo, e 118, commi primo e secondo, della Costituzione e all’art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, la questione di legittimità costituzionale dell’art. 9 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, il quale disciplina il diritto di interpello, stabilendo che le associazioni di categoria e gli ordini professionali, di propria iniziativa o su segnalazione dei propri iscritti, e gli enti pubblici possono inoltrare alle direzioni Provinciali del lavoro, che provvedono a trasmetterli alla direzione generale, quesiti di ordine generale sull'applicazione delle normative di competenza del ministero del lavoro e delle politiche sociali, precisando che l'inoltro dei quesiti e le comunicazioni ivi previste avvengono esclusivamente per via telematica. Premesso che la clausola di salvaguardia, di cui all’art. 1, comma 2, del medesimo decreto legislativo n. 124 del 2004, esclude interpretazioni ed applicazioni della normativa che siano restrittive delle funzioni già svolte dalla Provincia autonoma di Trento, la normativa cui si riferisce l'interpello rientra nelle attribuzioni dello Stato e non nella materia “tutela del lavoro”, sicché, non risultando accresciute le attribuzioni delle Regioni ordinarie, non lo sono neppure quelle delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome, mentre la prescrizione della trasmissione dei quesiti per via telematica attiene anche all'organizzazione delle amministrazioni dello Stato e degli enti nazionali quali sono quelli previdenziali e non può essere definita di dettaglio.
Massima n. 29886
Non è fondata, in riferimento agli artt. 117, comma terzo, e 118 della Costituzione e all’art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, la questione di legittimità costituzionale dell’art. 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, il quale prevede la riduzione delle sanzioni amministrative se il datore di lavoro provvede a sanare entro il prescritto termine la situazione di inosservanza della normativa, rilevata dagli ispettori. Poiché il potere di diffida, esteso agli ispettori degli enti previdenziali per le materie di loro competenza, si traduce nell'esercizio di un'intimazione ad adempiere del tutto strumentale alle funzioni accertative, la relativa disciplina rientra nelle attribuzioni dello Stato e non nella materia “tutela del lavoro”, salva la necessità di attribuire comunque alla normativa di cui si tratta (in applicazione della clausola di salvaguardia, di cui all’art. 1, comma 2, del medesimo d. lgs. n. 124 del 2004) un significato che sia tale da escludere restrizioni rispetto alle funzioni già svolte dalla Provincia.
Massima n. 29887
Sono inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 10, commi 3 e 4, 15, comma 1, 16, commi 1 e 2, 17, commi 1 e 2, del decreto 23 aprile 2004, n. 124, censurati dalla Provincia autonoma di Trento in riferimento agli artt. 117, terzo comma, e 118, primo e secondo comma, della Costituzione ed all'art. 2 del decreto legislativo 16 marzo 1992 n. 266, non essendo stata addotta alcuna specifica ragione di illegittimità.
Massima n. 29888
Non è fondata, in riferimento agli artt. 117, comma terzo, e 118 della Costituzione e all’art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, la questione di legittimità costituzionale dell’art. 18 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, il quale detta norme in tema di formazione professionale. La norma non si riferisce, infatti, al personale della Provincia autonoma di Trento.
Massima n. 29889
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell’intero decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, censurato dalla Provincia autonoma di Trento in riferimento al principio di leale collaborazione e all'art. 2, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, per essere stato il detto decreto emesso senza che sia stata sentita la Conferenza permanente Stato, Regioni e Province autonome. Il mancato parere della Conferenza non determina l'illegittimità costituzionale del decreto, il quale, peraltro in larga prevalenza attiene a materie di competenza statale. - Sulla non necessità del previo parere della Conferenza permanente in relazione ad atti legislativi dello Stato, v. la citata sentenza n. 196/2004.
Per questi motivi
per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
dichiara inammissibile il ricorso proposto dalla Regione Toscana nei confronti degli artt. 1, comma 2, lettera d), prima parte, e 8 della legge 14 febbraio 2003, n. 30 (Delega al Governo in materia di occupazione e mercato del lavoro);
dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 10, commi 3 e 4; 15, comma 1, primo periodo; 16, commi 1 e 2; e 17, commi 1 e 2, del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124 (Razionalizzazione delle funzioni ispettive in materia di previdenza sociale e di lavoro, a norma dell'art. 8 della legge 14 febbraio 2003, n. 30), sollevate, in riferimento agli artt. 117, terzo comma, e 118, primo e secondo comma, della Costituzione ed all'art. 2 del decreto legislativo 16 marzo 1992 n. 266, dalla Provincia autonoma di Trento con il ricorso indicato in epigrafe;
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo n. 124 del 2004, limitatamente alle parole: «dal Coordinatore nazionale delle aziende sanitarie locali»;
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 4, comma 3, del d.lgs. n. 124 del 2004, limitatamente alle parole: «dal Coordinatore regionale delle aziende sanitarie locali»;
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 8, comma 3, del decreto legislativo n. 124 del 2004, nella parte in cui non prevede che il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali che definisce lo schema di convenzione sia adottato sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano;
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 10, comma 1, ultimo periodo, del decreto legislativo n. 124 del 2004, nella parte in cui non prevede che il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali concernente le modalità di attuazione e funzionamento della banca dati sia adottato previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano;
dichiara non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 2, lettera d), della legge n. 30 del 2003, sollevate in riferimento agli artt. 117, terzo comma, e 118 della Costituzione, dalle Regioni Marche, Basilicata, Emilia-Romagna con i ricorsi indicati in epigrafe;
dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 2, lettera d), della legge n. 30 del 2003, sollevata, in riferimento all'art. 117, terzo comma, della Costituzione, agli artt. 8, n. 29), 9, n. 2), n. 4) e n. 5) del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, ed all'art. 3, primo comma, del d.P.R. 26 gennaio 1980, n. 197, dalla Provincia autonoma di Trento con il ricorso indicato in epigrafe;
dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 8, comma 1, della legge n. 30 del 2003, sollevate, in riferimento agli artt. 76, 117, terzo e sesto comma, e 118, primo e secondo comma, della Costituzione, dalle Regioni Marche, Basilicata ed Emilia-Romagna con i ricorsi indicati in epigrafe;
dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 8, comma 2, lettere a), f) e g), della legge n. 30 del 2003, sollevate, in riferimento agli artt. 117, terzo e sesto comma, e 118, primo e secondo comma, della Costituzione, dalla Regione Marche con il ricorso indicato in epigrafe;
dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 8, comma 2, lettere f) e g), della legge n. 30 del 2003, sollevate, in riferimento all'art. 117, terzo comma, della Costituzione, agli artt. 8, n. 29), 9, n. 2), n. 4) e n. 5) del d.P.R. n. 670 del 1972, ed all'art. 3, primo comma, del d.P.R. n. 197 del 1980, dalla Provincia autonoma di Trento con il ricorso indicato in epigrafe;
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale del decreto legislativo n. 124 del 2004 nel suo complesso, sollevata, in riferimento al principio di leale collaborazione e all'art. 2, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, dalla Provincia autonoma di Trento con il ricorso indicato in epigrafe;
dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1, comma 1, primo periodo, e 6, comma 1, del decreto legislativo n. 124 del 2004 sollevate, in riferimento agli artt. 117, terzo comma, e 118, primo e secondo comma della Costituzione, dalla Regione Emilia-Romagna con il ricorso indicato in epigrafe;
dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1, comma 1, primo periodo, e 6, comma 1, del decreto legislativo n. 124 del 2004 sollevate, in riferimento all'art. 117, terzo comma, della Costituzione, all'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, agli artt. 8, n. 29), 9, n. 4) e n. 5), 10 e 16 del d.P.R. n. 670 del 1972, ed agli artt. 3, primo comma, del d.P.R. n. 197 del 1980 e 3, primo comma, numeri 11 e 12, del d.P.R. 28 marzo 1975, n. 474, dalla Provincia autonoma di Trento con il ricorso indicato in epigrafe;
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, comma 3, del decreto legislativo n. 124 del 2004, sollevata, in riferimento all'art. 118, primo comma, della Costituzione dalla Regione Emilia-Romagna con il ricorso indicato in epigrafe;
dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 2; 3, commi 1, 3 e 4; 4, commi 1, 2, 4 e 5; 5, commi 1, 2 e 3 del decreto legislativo n. 124 del 2004, sollevate, in riferimento artt. 117, terzo comma, e 118, primo e secondo comma della Costituzione, dalla Regione Emilia-Romagna con il ricorso indicato in epigrafe;
dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 2; 3, commi 1, 3 e 4; 4, commi 1, 2, 4 e 5; 5, commi 1, 2 e 3 del decreto legislativo n. 124 del 2004, sollevate – in riferimento agli art. 117, terzo e quarto comma, e 118, primo e secondo comma, della Costituzione, all'art. 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001 ed agli artt. 2 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, 3, primo comma, del d.P.R. n. 197 del 1980, 3, primo comma, numeri 11 e 12, del d.P.R. n. 474 del 1975 ed 8, numeri 23 e 29, 9, numeri 4 e 5, 10 e 16 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 – dalla Provincia autonoma di Trento con il ricorso indicato in epigrafe;
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 7 del decreto legislativo n. 124 del 2004 sollevata, in riferimento agli artt. 117, terzo comma, e 118, primo e secondo comma, della Costituzione dalla Regione Emilia-Romagna con il ricorso indicato in epigrafe;
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 7 del decreto legislativo n. 124 del 2004, sollevata, in riferimento agli artt. 117, terzo comma, 118, primo e secondo comma, della Costituzione, ed all'art. 2 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266, dalla Provincia autonoma di Trento con il ricorso indicato in epigrafe;
dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 8, commi 1, 2, 4 e 5 del decreto legislativo n. 124 del 2004, sollevate, in riferimento agli artt. 117, terzo comma, e 118, primo e secondo comma, della Costituzione, all'art. 8, n. 29), del d.P.R. n. 670 del 1972 ed all'art. 2 del d.lgs. n. 266 del 1992, dalla Regione Emilia-Romagna e dalla Provincia autonoma di Trento con i ricorsi indicati in epigrafe;
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 9 del decreto legislativo n. 124 del 2004, sollevata, in riferimento agli artt. 117, terzo comma, e 118, secondo comma, della Costituzione dalla Provincia autonoma di Trento con il ricorso indicato in epigrafe;
dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 10, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 124 del 2004, sollevate, in riferimento agli artt. 117, terzo comma, e 118, primo e secondo comma, della Costituzione dalla Regione Emilia-Romagna con il ricorso indicato in epigrafe;
dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 11, commi 1, 4, secondo periodo, 5 e 6 del decreto legislativo n. 124 del 2004, sollevate, in riferimento agli artt. 117, terzo comma, e 118, primo e secondo comma, della Costituzione dalla Regione Emilia-Romagna con il ricorso indicato in epigrafe;
dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 11 del decreto legislativo n. 124 del 2004, sollevate, in riferimento agli artt. 117, terzo comma, e 118, primo e secondo comma, della Costituzione, ed all'art. 2 del d.lgs. n. 266 del 1992 dalla Provincia autonoma di Trento con il ricorso indicato in epigrafe;
dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 12; 14 comma 2; 15, comma 1; 16, commi 1 e 2; e 17, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 124 del 2004, sollevate, in riferimento agli artt. 117, terzo comma, e 118, primo e secondo comma, della Costituzione, dalla Regione Emilia-Romagna con il ricorso indicato in epigrafe;
dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 12, 13 e 14, comma 2, del decreto legislativo n. 124 del 2004, sollevate, in riferimento agli artt. 117, terzo comma, 118, primo e secondo comma, della Costituzione ed all'art. 2 del decreto legislativo n. 266 del 1992, dalla Provincia autonoma di Trento con il ricorso indicato in epigrafe;
dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 18 del decreto legislativo n. 124 del 2004, sollevate, in riferimento agli artt. 117, quarto comma, della Costituzione, dalla Regione Emilia-Romagna con il ricorso indicato in epigrafe;
dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 18 del decreto legislativo n. 124 del 2004, sollevate, in riferimento all'art. 117, quarto comma, della Costituzione, ed all'art. 2 del decreto legislativo n. 266 del 1992, dalla Provincia autonoma di Trento con il ricorso indicato in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 ottobre 2005. F.to: Piero Alberto CAPOTOSTI, Presidente Francesco AMIRANTE, Redattore Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere Depositata in Cancelleria il 14 ottobre 2005. Il Direttore della Cancelleria F.to: DI PAOLA
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