Corte costituzionale

Sentenza n. 37/2005

Corte cost., sent. 27 gennaio 2005, n. 37

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
37/2005
Data di deposito
27 gennaio 2005
Data di decisione
12 gennaio 2005
Esito
Inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Carlo Mezzanotte
Presidente
ONIDA
ECLI
ECLI:IT:COST:2005:37

Norme oggetto del giudizio

  • art. 35, legge n. 289 del 27 dicembre 2002
  • art. 35, legge n. 289 del 27 novembre 2002
  • art. 35, comma 2, legge n. 289 del 27 novembre 2002
  • art. 35, comma 1, legge n. 289 del 27 novembre 2002

Parametri

Massime

Massima n. 29108

L’impugnazione relativa all’art. 35 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, che reca disposizioni in materia di organizzazione scolastica, viene trattata distintamente rispetto alle altre questioni prospettate con il medesimo ricorso avverso altre disposizioni della stessa legge, riservate a separate decisioni.

Massima n. 29109

E’ inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 35 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, censurato, nel suo complesso, in riferimento all’art. 117, comma terzo, della Costituzione, in quanto non si limiterebbe a dettare principî fondamentali nella materia dell’istruzione, attribuita alla competenza concorrente di Stato e Regioni. Premesso che l’articolo 35 si compone di nove commi, che toccano ambiti diversi di disciplina, concernenti lo 'status' del personale scolastico, l’organizzazione scolastica e il profilo dell’autonomia delle istituzioni scolastiche, la generica censura, secondo cui l’intero articolo non conterrebbe principî fondamentali della legislazione statale nella materia dell’istruzione, non raggiunge il livello di specificità che si richiede ai fini di uno scrutinio di merito, giacché nel ricorso sono del tutto omesse le ragioni per cui le disposizioni contenute nell’art. 35, singolarmente considerate, determinerebbero una lesione delle attribuzioni regionali. - Sui requisiti di specificità dei motivi del ricorso in via principale, v. la citata sentenza n. 303/2003.

Massima n. 29110

Non è fondata, in riferimento all’art. 117, comma terzo, della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell’art. 35, comma 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, il quale prevede che, con decreto ministeriale, vengano fissati i criteri e i parametri per la definizione delle dotazioni organiche dei collaboratori scolastici in modo da conseguire nel triennio 2003-2005 una riduzione complessiva del 6 per cento della consistenza numerica della dotazione organica determinata per l’anno scolastico 2002-2003. Premesso che, in base all’art. 8 della legge 3 maggio 1999, n. 124, tutto il personale amministrativo, tecnico ed ausiliario in forza agli enti locali è stato trasferito alle dipendenze dello Stato e che quindi lo sono anche i collaboratori scolastici, inquadrati come personale ausiliario nel profilo di area A, che svolge mansioni esecutive, la disposizione censurata, che mira a contenere la spesa pubblica attraverso la contrazione graduale degli organici del personale alle dipendenze dello Stato, realizza un intervento che deve essere ascritto alla materia dell’ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato, di competenza esclusiva statale ai sensi dell’art. 117, secondo comma, lettera g), Cost..

Massima n. 29111

E’ inammissibile la questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, dell’art. 35, comma 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, il quale prevede che, con decreto ministeriale, vengano fissati i criteri e i parametri per la definizione delle dotazioni organiche dei collaboratori scolastici in modo da conseguire nel triennio 2003-2005 una riduzione complessiva del 6 per cento della consistenza numerica della dotazione organica determinata per l’anno scolastico 2002-2003. Una volta esclusa la violazione della competenza legislativa della Regione (v. massima C), ne consegue l’inammissibilità, per difetto di interesse all’impugnativa, dei motivi di censura che fanno leva sui parametri degli artt. 3 e 97 Cost.. - Sulla inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale sollevate in via principale adducendo la violazione di parametri non inerenti alla violazione delle competenze regionali, v. le citate sentenze nn. 4/2004 e 287/2004.

Massima n. 29112

Non è fondata, in riferimento all’art. 117, comma terzo, della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell’art. 35, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, il quale disciplina le modalità di riconduzione dell’orario di insegnamento a quello obbligatorio di servizio dei docenti. Poiché la norma denunciata si limita a ricondurre l’orario di insegnamento a quello obbligatorio di servizio dei docenti per tutte le scuole del territorio nazionale, enunciando così un principio al quale devono attenersi le istituzioni scolastiche, ancorché dotate di autonomia, e non spiega comunque effetto sulla determinazione del livello del servizio scolastico, deve escludersi la lesione delle attribuzioni legislative regionali e dell’autonomia delle istituzioni scolastiche, la quale non può in ogni caso risolversi nella incondizionata libertà di autodeterminazione, ma esige soltanto che a tali istituzioni siano lasciati adeguati spazi che le leggi statali e quelle regionali, nell’esercizio della potestà legislativa concorrente, non possono pregiudicare. - Sulla portata dell’autonomia delle istituzioni scolastiche, v. la citata sentenza n . 13/2004.

Massima n. 29113

E’ inammissibile la questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, dell’art. 35, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, il quale disciplina le modalità di riconduzione dell’orario di insegnamento a quello obbligatorio di servizio dei docenti. Tale disposizione, infatti, non incide sulle competenze attribuite dalla Costituzione alle Regioni.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riservate a separate decisioni le restanti questioni di legittimità costituzionale della legge 27 dicembre 2002, n. 289, sollevate dalla Regione Emilia-Romagna con il ricorso indicato in epigrafe;

1) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 35, commi da 3 a 9, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2003), sollevata, in riferimento all'art. 117, terzo comma, della Costituzione, dalla Regione Emilia-Romagna, con il ricorso indicato in epigrafe;

2) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dei commi 1 e 2 del medesimo art. 35 della legge n. 289 del 2002, sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, dalla Regione Emilia-Romagna, con il ricorso indicato in epigrafe;

3) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dei commi 1 e 2 dello stesso art. 35 della legge n. 289 del 2002, sollevate, in riferimento all'art. 117, terzo comma, della Costituzione, dalla Regione Emilia-Romagna, con il ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 gennaio 2005.

F.to:

Valerio ONIDA, Presidente

Carlo MEZZANOTTE, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 27 gennaio 2005.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

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