Corte costituzionale

Sentenza n. 34/2005

Corte cost., sent. 26 gennaio 2005, n. 34

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
34/2005
Data di deposito
26 gennaio 2005
Data di decisione
12 gennaio 2005
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Carlo Mezzanotte
Presidente
MEZZANOTTE
ECLI
ECLI:IT:COST:2005:34

Norme oggetto del giudizio

  • art. 7, comma 5, legge della Regione Emilia Romagna n. 12 del 30 giugno 2003
  • art. 9, comma 3, legge della Regione Emilia Romagna n. 12 del 30 giugno 2003
  • art. 17, legge della Regione Emilia Romagna n. 12 del 30 giugno 2003
  • art. 41, legge della Regione Emilia Romagna n. 12 del 30 giugno 2003
  • art. 26, comma 2, legge della Regione Emilia Romagna n. 12 del 30 giugno 2003
  • art. 44, comma 1, lettera c), legge della Regione Emilia Romagna n. 12 del 30 giugno 2003

Parametri

Massime

Massima n. 29091

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 7, comma 5, della legge della Regione Emilia-Romagna 30 giugno 2003, n. 12, censurato, in riferimento agli artt. 3, 117, comma terzo, e 97 della Costituzione, nella parte in cui prevede in favore del personale scolastico, che si avvalga del periodo di aspettativa di cui all’art. 26, comma 14, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, la possibilità di usufruire di assegni di studio alle condizioni e secondo le modalità definite con atto della Giunta regionale, nell’ambito degli indirizzi approvati dal Consiglio regionale. Premesso che il principio fondamentale desumibile dalla citata disposizione di legge statale è quello della facoltà, concessa al personale scolastico ogni dieci anni di servizio, di fruire di un periodo annuale di aspettativa non retribuita, senza dover allegare alcun particolare motivo, l’art. 7, comma 5, al fine di sostenere le “attività di qualificazione”, nel rispetto delle competenze generali dello Stato in materia di formazione iniziale dei docenti del sistema nazionale di istruzione e dei relativi titoli abilitanti, nonché delle materie riservate alla contrattazione, non introduce una ulteriore fattispecie di aspettativa, perseguendo in tal modo la finalità di elevazione professionale del personale scolastico, docente e dirigente - con conseguente esclusione del denunciato contrasto con gli artt. 3 e 97 Cost. - senza scalfire il principio fondamentale invocato dallo Stato, e stabilendo che gli assegni non costituiscono in ogni caso retribuzione e che il periodo di aspettativa non può essere computato nel servizio di istituto.

Massima n. 29092

Non è fondata, in riferimento all’art. 117, comma secondo, lettera n), della Costituzione, e all’art. 4 della legge 28 marzo 2003, n. 53, la questione di legittimità costituzionale dell’art. 9, comma 3, della legge della Regione Emilia-Romagna 30 giugno 2003, n. 12, il quale disciplina l’istituto dell’“alternanza scuola-lavoro”, definendolo come «modalità didattica, non costituente rapporto di lavoro, realizzata nell’ambito dei percorsi di istruzione o di formazione professionale, anche integrati, quale efficace strumento di orientamento, preparazione professionale e inserimento nel mondo del lavoro». La disposizione censurata, infatti, lungi dal contrastare con quanto stabilito dall’art. 4 della legge n. 53 del 2003, si limita a ripeterne sinteticamente il contenuto definitorio, senza porre principî o regole ulteriori e senza mettere in discussione la competenza statale nel definire gli istituti generali e fondamentali dell’istruzione, i quali vengono soltanto assunti a base della legislazione regionale.

Massima n. 29093

Non è fondata, in riferimento agli art. 117, comma secondo, lettera n), della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell’art. 17 della legge della Regione Emilia – Romagna 30 giugno 2003, n. 12, il quale definisce le finalità della scuola dell’infanzia. La disposizione denunciata si propone non già di fornire la definizione del percorso della scuola dell’infanzia, bensì di predisporre, nell’ambito di quanto stabilito dalla legge statale (art. 2, comma 1, lettera e, della legge 28 marzo 2003, n. 53) e in forza delle competenze regionali in materia di istruzione, interventi a supporto di un’offerta formativa in un settore, quale è quello dell’istruzione per l’infanzia, nel quale sono direttamente coinvolti i principî costituzionali che riguardano l’educazione e la formazione del minore.

Massima n. 29094

Non è fondata, in riferimento all’art. 117, comma secondo, lettera n), della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell’art. 41 della legge della Regione Emilia-Romagna 30 giugno 2003, n. 12, il quale fornisce la definizione “dell’educazione degli adulti” e delle relative attività. Tale disposizione, nel solco di quanto già genericamente previsto dalla disciplina statale (legge 28 marzo 2003, n. 53, art. 2, comma 1, lettera a), specifica i contenuti dell’“educazione degli adulti”, che ricomprende le «opportunità formative, formali e non formali, rivolte alle persone, aventi per obiettivo l’acquisizione di competenze personali di base in diversi ambiti, di norma certificabili, e l’arricchimento del patrimonio culturale», al fine di favorire il rientro nel sistema formale dell’istruzione e della formazione professionale, la diffusione e l’estensione delle conoscenze, l’acquisizione di specifiche competenze connesse al lavoro o alla vita sociale e il pieno sviluppo della personalità dei cittadini, ponendosi così in linea con le finalità individuate dalla legge delega del 2003 ed altresì con quelle prefigurate in ambito comunitario, operando sul versante del sostegno all’acquisizione o al recupero di conoscenze necessarie o utili per il reinserimento sociale e lavorativo e, dunque, in un ambito riconducibile a quello affidato alla competenza regionale in materia di istruzione e formazione professionale.

Massima n. 29095

Non è fondata, in riferimento agli art. 3 e 97 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell’art. 26, comma 2, della legge della Regione Emilia-Romagna 30 giugno 2003, n. 12, il quale stabilisce che, nel quadro del sistema formativo, al fine di realizzare un positivo intreccio tra apprendimento teorico e applicazione concreta, tra sapere, saper fare, saper essere e sapersi relazionare, di sostenere lo sviluppo della cultura tecnica, scientifica e professionale, nonché di consentire l’assolvimento dell’obbligo formativo di cui all’art. 68 della legge 17 maggio 1999, n. 144, la Regione e gli enti locali promuovono l’integrazione tra l’istruzione e la formazione professionale attraverso interventi che ne valorizzano gli specifici apporti, precisando che detta integrazione rappresenta la base per il reciproco riconoscimento dei crediti e per reali possibilità di passaggio da un sistema all’altro al fine di favorire il completamento e l’arricchimento dei percorsi formativi per tutti. Deve infatti escludersi che il significato della disposizione regionale denunciata sia quello di inibire o rendere più difficile il passaggio tra i sistemi di istruzione e formazione professionale agli studenti che provengono da percorsi non integrati, il senso da ascriversi alla norma essendo soltanto quello di individuare, come base preferibile per il riconoscimento e per reali, e non solo teoriche, possibilità di passaggio, proprio l’istituto dell’integrazione dei sistemi, senza perciò eliminare altre forme legali di riconoscimento e, specialmente, di crediti.

Massima n. 29096

Non è fondata, in riferimento all’art. 117, comma secondo, lettera n), della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell’art. 44, comma 1, della legge della Regione Emilia-Romagna 30 giugno 2003, n. 12, il quale stabilisce che il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, approva, tra l’altro, i «criteri per la definizione dell’organizzazione della rete scolastica, ivi compresi i parametri dimensionali delle istituzioni scolastiche». Premesso che già la normativa antecedente alla riforma del Titolo V della parte seconda della Costituzione prevedeva la competenza regionale in materia di dimensionamento delle istituzioni scolastiche, e in particolare, ai sensi dell’art. 138 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, quella relativa alla programmazione scolastica, e dovendosi escludere che il legislatore costituzionale del 2001 abbia voluto spogliare le Regioni di una funzione che era già ad esse conferita, la disposizione censurata deve ritenersi riconducibile all’esercizio della competenza legislativa concorrente della Regione in materia di istruzione, riguardando in particolare il settore della programmazione scolastica. - Sulle competenze regionali in materia di programmazione scolastica, v. la citata sentenza n. 13/2004.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 7, comma 5; 9, comma 3; 17; 26, comma 2; 41 e 44, comma 1, lettera c), della legge della Regione Emilia-Romagna 30 giugno 2003, n. 12 (Norme per l'uguaglianza delle opportunità di accesso al sapere, per ognuno e per tutto l'arco della vita, attraverso il rafforzamento dell'istruzione e della formazione professionale, anche in integrazione tra loro), sollevate dal Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento agli artt. 3, 97, 117, secondo comma, lettera n), e terzo comma, Cost. e in relazione ai principî fondamentali dettati dallo Stato nella materia dell'istruzione, con il ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 gennaio 2005.

F.to:

Carlo MEZZANOTTE, Presidente e Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 26 gennaio 2005.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

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