Corte costituzionale
Sentenza n. 336/2005
Corte cost., sent. 27 luglio 2005, n. 336
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 336/2005
- Data di deposito
- 27 luglio 2005
- Data di decisione
- 14 luglio 2005
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Alfonso Quaranta
- Presidente
- CAPOTOSTI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2005:336
Norme oggetto del giudizio
- art. 86, decreto legislativo n. 259 del 1° agosto 2003
- art. 87, decreto legislativo n. 259 del 1° agosto 2003
- art. 88, decreto legislativo n. 259 del 1° agosto 2003
- art. 89, decreto legislativo n. 259 del 1° agosto 2003
- art. 90, decreto legislativo n. 259 del 1° agosto 2003
- art. 91, decreto legislativo n. 259 del 1° agosto 2003
- art. 92, decreto legislativo n. 259 del 1° agosto 2003
- art. 93, decreto legislativo n. 259 del 1° agosto 2003
- art. 94, decreto legislativo n. 259 del 1° agosto 2003
- art. 95, decreto legislativo n. 259 del 1° agosto 2003
- art. 86, comma 3, decreto legislativo n. 259 del 1° agosto 2003
- art. 86, comma 7, decreto legislativo n. 259 del 1° agosto 2003
- art. 87, comma 1, decreto legislativo n. 259 del 1° agosto 2003
- art. 87, comma 6, decreto legislativo n. 259 del 1° agosto 2003
- art. 87, comma 7, decreto legislativo n. 259 del 1° agosto 2003
- art. 87, comma 8, decreto legislativo n. 259 del 1° agosto 2003
- art. 87, comma 9, decreto legislativo n. 259 del 1° agosto 2003
- art. 86, comma 8, decreto legislativo n. 259 del 1° agosto 2003
- art. 87, comma 3, decreto legislativo n. 259 del 1° agosto 2003
- art. 88, comma 1, decreto legislativo n. 259 del 1° agosto 2003
- art. 89, comma 5, decreto legislativo n. 259 del 1° agosto 2003
- art. 95, e allegato 13, decreto legislativo n. 259 del 1° agosto 2003
Parametri
Massime
Massima n. 29719
All'udienza del 26 ottobre 2004, sentite le parti, è stata adottata l'ordinanza collegiale in pari data, con la quale gli interventi di soggetti diversi dalle parti sono stati dichiarati inammissibili. Ciò in base al consolidato orientamento di questa Corte, secondo il quale nei giudizi di legittimità costituzionale proposti in via principale non è ammessa la presenza di soggetti diversi dalla parte ricorrente e dal titolare della potestà legislativa il cui esercizio sia oggetto di contestazione. - V., citate, sentenze n. 150/2005, n. 167 e n. 166/2004.
Massima n. 29720
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'intero Capo V del Titolo II (artt. 86-95) del decreto legislativo n. 259 del 2003, relativo alla Rete delle infrastrutture di comunicazione elettronica, che prevede la disciplina del procedimento per l’autorizzazione all’installazione degli impianti, sollevata in riferimento agli art. 117 e 118 della Costituzione, a causa della denunciata lesione della competenza legislativa regionale, per il carattere dettagliato, autoapplicativo e non cedevole della normativa. Infatti, con il decreto legislativo n. 259 del 2003 l'Italia ha recepito le direttive quadro del Parlamento europeo e del Consiglio sulle comunicazioni elettroniche del 7 marzo 2002. Orbene, nella fase di attuazione del diritto comunitario la definizione del riparto interno di competenze tra Stato e Regioni in materie di legislazione concorrente e, dunque, la stessa individuazione dei principî fondamentali, non può prescindere dall'analisi dello specifico contenuto e delle stesse finalità ed esigenze perseguite a livello comunitario. In altri termini, gli obiettivi posti dalle direttive comunitarie, pur non incidendo sulle modalità di ripartizione delle competenze, possono di fatto richiedere una peculiare articolazione del rapporto norme di principio-norme di dettaglio. Nella specie, la puntuale attuazione delle prescrizioni comunitarie, secondo cui le procedure di rilascio del titolo abilitativo per la installazione degli impianti devono essere improntate al rispetto dei canoni della tempestività e della non discriminazione, richiede di regola un intervento del legislatore statale che garantisca l'esistenza di un unitario procedimento sull'intero territorio nazionale, caratterizzato, inoltre, da regole che ne consentano una conclusione in tempi brevi.
Massima n. 29721
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'intero Capo V del Titolo II (artt. 86-95) del decreto legislativo n. 259 del 2003, relativo alla Rete delle infrastrutture di comunicazione elettronica, sollevata in relazione agli artt. 117 e 118 Cost., sul presupposto che le norme censurate attribuirebbero direttamente l'esercizio di funzioni amministrative agli enti locali, disciplinando il relativo procedimento, laddove in materia di competenza concorrente o residuale delle Regioni la disciplina legislativa delle funzioni amministrative dovrebbe spettare alle Regioni stesse. Si evidenzia, invero, erroneo il presupposto interpretativo dal quale muovono le regioni ricorrenti. Infatti, le norme impugnate, facendo generico riferimento agli «enti locali», non allocano direttamente funzioni amministrative ad un determinato livello di governo, bensì si limitano a formulare un principio fondamentale di disciplina in forza del quale tutti i procedimenti relativi alla installazione delle infrastrutture di comunicazione elettronica devono essere “gestiti” dai predetti enti.
Massima n. 29722
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 86, comma 3, del decreto legislativo n. 259 del 2003, il quale prevede che le infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione, di cui agli artt. 87 e 88, siano assimilate ad ogni effetto alle opere di urbanizzazione primaria di cui all'art. 16, comma 7, del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, pur restando di proprietà dei rispettivi operatori, e che ad esse si applichi la normativa vigente in materia, sollevata sul presupposto della asserita lesione della competenza regionale relativa al governo del territorio, a causa della natura di dettaglio della disciplina censurata. Infatti, la scelta di inserire le infrastrutture di reti di comunicazione tra le opere di urbanizzazione primaria esprime un principio fondamentale della legislazione urbanistica, come tale di competenza dello Stato.
Massima n. 29723
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 86, comma 7, del decreto legislativo n. 259 del 2003, il quale impone alle Regioni di uniformarsi ai limiti di esposizione, ai valori di attenzione ed agli obiettivi di qualità stabiliti dall'art. 4, comma 2, lettera a), della legge 22 febbraio 2001, n. 36, sollevata sul presupposto che le norme censurate, vincolando le Regioni anche al rispetto degli obiettivi di qualità, impedirebbero alle Regioni medesime di esercitare una competenza che è stata riconosciuta loro dalla giurisprudenza costituzionale con la sentenza n. 307 del 2003, e successivamente con la sentenza n. 324 del 2003, e cioè la competenza relativa alla indicazione degli obiettivi di qualità. Infatti, questa Corte nella sentenza n. 307 del 2003 ha affermato che compete allo Stato, nel complessivo sistema di definizione degli standard di protezione dall'inquinamento elettromagnetico di cui alla legge n. 36 del 2001, la fissazione delle soglie di esposizione e, dunque, nel lessico legislativo, la determinazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità, limitatamente per quest'ultimi alla definizione dei valori di campo «ai fini della progressiva minimizzazione dell'esposizione» (art. 3, comma 1, lettera d, numero 2), mentre spetta alla competenza delle Regioni la disciplina dell'uso del territorio in funzione della localizzazione degli impianti e quindi la indicazione degli obiettivi di qualità, consistenti in criteri localizzativi degli impianti di comunicazione (art. 3, comma 1, lettera d, numero 1). Orbene, la norma impugnata, contrariamente a quanto sostenuto dalle ricorrenti, rispetta l'indicato riparto di competenze.
Massima n. 29724
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 87, comma 1, del decreto legislativo n. 259 del 2003, il quale prevede che l'installazione di infrastrutture per impianti radioelettrici, la modifica delle caratteristiche di emissione di questi ultimi e, in specie, l'installazione di torri, di tralicci, di impianti radio-trasmittenti, di ripetitori di servizi di comunicazione elettronica, di stazioni radio base per reti di comunicazioni elettroniche mobili GSM/UMTS, per reti di diffusione, distribuzione e contribuzione dedicate alla televisione digitale terrestre, per reti a radiofrequenza dedicate alle emergenze sanitarie ed alla protezione civile, nonché per reti radio a larga banda punto-multipunto nelle bande di frequenza all'uopo assegnate, sono autorizzate dagli enti locali, previo accertamento, da parte dell'organismo competente ad effettuare i controlli, ossia l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA), della compatibilità del progetto con i limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità, sollevata sul presupposto che il vincolo degli obiettivi di qualità ponga una limitazione costituzionalmente illegittima alle competenze regionali in ordine alla localizzazione dei siti, secondo quanto già affermato da questa Corte con le sentenze n. 324 e n. 307 del 2003. Infatti, l'art. 87 vincola le Regioni al rispetto degli obiettivi di qualità, stabiliti uniformemente a livello nazionale in relazione al disposto della legge n. 36 del 2001 e dei relativi provvedimenti di attuazione. Attraverso il rinvio alla citata legge (art. 3, comma 1, lettera d, numero 2), tale vincolo agisce limitatamente ai «valori di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico (…) ai fini della progressiva minimizzazione dell'esposizione ai campi medesimi». In sostanza, la norma impugnata fa salvi, attribuendoli alla Regione, «i criteri localizzativi, gli standard urbanistici, le prescrizioni e le incentivazioni per l'utilizzo delle migliori tecnologie disponibili» (art. 3, comma 1, lettera d, numero 1). A ciò si aggiunga che, nel caso in esame, il mancato riferimento a questa seconda tipologia di obiettivi di qualità si giustifica anche in quanto la disposizione censurata richiama gli accertamenti svolti dall'organismo competente ad effettuare i controlli (ARPA) di cui all'art. 14 della legge n. 36 del 2001, che attengono esclusivamente alla tutela sanitaria e ambientale.
Massima n. 29725
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 87, commi 6, 7 e 8 del decreto legislativo n. 259 del 2003, il quale prevede che in sede di procedimento di autorizzazione alla installazione di un impianto di comunicazione elettronica, allorché via sia il dissenso motivato di una amministrazione interessata, la decisione sia rimessa ad una conferenza di servizi, che delibera a maggioranza dei presenti, o, nei casi in cui il motivato dissenso sia espresso da una amministrazione proposta alla tutela ambientale, al Consiglio dei ministri, nella parte in cui estende la regola della maggioranza all'adozione dell'atto finale, prevede una sola ipotesi di dissenso qualificato ed affida al Consiglio dei ministri la relativa decisione. Infatti, l'istituto della conferenza di servizi costituisce, in generale, uno strumento di semplificazione procedimentale e di snellimento dell'azione amministrativa. Tale funzione, nel contesto dello specifico procedimento in esame e degli interessi allo stesso sottesi, consente di ritenere che la previsione contenuta nella disposizione censurata sia espressione di un principio fondamentale della legislazione. A ciò si aggiunga che il meccanismo di operatività della conferenza nel caso in cui il dissenso sia espresso da una amministrazione preposta alla tutela ambientale assicura comunque un adeguato coinvolgimento delle Regioni. - V. sentenze n. 348, n. 62/1993 e n. 37/1991; cfr. anche sentenza n. 79/1996.
Massima n. 29726
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 87, comma 9 del decreto legislativo n. 259 del 2003, il quale prevede una ipotesi di silenzio assenso per le istanze di autorizzazione e le denunce di inizio attività relative alla installazione di un impianto di comunicazione elettronica, sollevata sul presupposto della asserita natura di dettaglio della disciplina censurata. Infatti, la pluralità delle esigenze e dei valori di rilevanza costituzionale sottesi alle “materie” nel cui ambito rientrano le disposizioni censurate, in una con la finalità complessiva di garantire un rapido sviluppo dell'intero sistema delle comunicazioni elettroniche secondo i dettami sanciti a livello comunitario, induce a ritenere che le norme in esame siano espressione di principî fondamentali. - Cfr. sentenza n. 307/2003.
Massima n. 29727
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 88 del decreto legislativo n. 259 del 2003, il quale per l'ipotesi in cui l'installazione di infrastrutture di comunicazione elettronica presupponga la realizzazione di opere civili o, comunque, l'effettuazione di scavi e l'occupazione di suolo pubblico, definisce un procedimento analogo a quello descritto nell'art. 87, con la previsione della conferenza di servizi e del silenzio-assenso e fissa regole affinché gli enti pubblici definiscano i programmi di manutenzione ordinaria e straordinaria delle rispettive opere. Infatti, le censure proposte sono analoghe a quelle sollevate avverso l'art. 87. Orbene, la norma impugnata non determina alcun 'vulnus' alle competenze regionali per le medesime ragioni esposte in relazione alle censure rivolte nei confronti dell'art. 87.
Massima n. 29728
E’ inammissibile, per genericità della censura, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 89 del decreto legislativo n. 259 del 2003, nella parte in cui definisce le regole concernenti la «condivisione dello scavo» e la «coubicazione dei cavi di comunicazione elettronica», proposta in riferimento all’art. 117, terzo comma, Cost.
Massima n. 29729
E’ infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 93 del decreto legislativo n. 259 del 2003, il quale prevede che le pubbliche Amministrazioni, le Regioni, le Province ed i Comuni non possono imporre, per l'impianto di reti o per l'esercizio dei servizi di comunicazione elettronica, oneri o canoni che non siano fissati per legge (comma 1) e stabilisce, altresì, che gli operatori che forniscono reti di comunicazione elettronica hanno l'obbligo – fatta eccezione per tasse, canoni e contributi specificamente indicati dalla stessa norma in esame – di tenere indenne l'ente locale, ovvero l'ente proprietario, dalle spese necessarie per le opere di sistemazione delle aree pubbliche coinvolte dagli interventi di installazione e manutenzione, nonché l'obbligo di ripristinare a regola d'arte le aree medesime nei tempi stabiliti dall'ente locale (comma 2), proposta a causa della asserita lesione delle attribuzioni normative e finanziarie delle Regioni. Infatti, sotto il primo profilo va osservato che la disposizione in esame deve ritenersi espressione di un principio fondamentale, in quanto persegue la finalità di garantire a tutti gli operatori un trattamento uniforme e non discriminatorio, attraverso la previsione del divieto di porre a carico degli stessi oneri o canoni. Sotto il secondo profilo deve osservarsi che la norma statale non attribuisce né tantomeno disciplina, per gli scopi indicati dal quarto comma dell'art. 119 della Costituzione, funzioni di “determinate” Regioni, con conseguente necessità di “destinazione di risorse”, limitandosi a porre a carico degli operatori di settore oneri che non gravano sui bilanci regionali. Tali oneri sono strettamente funzionali alla copertura di costi, specificamente indicati dal secondo comma dell'art. 93, sostenuti per l'esercizio di un'attività non riconducibile a “funzioni regionali” diverse da quelle “ordinarie”, bensì all'operato di soggetti privati che svolgono attività di impresa, ancorché connessa all'erogazione del “servizio pubblico” di comunicazione elettronica.
Massima n. 29730
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 95 del decreto legislativo n. 259 del 2003, il quale, nel disciplinare gli impianti e le condutture di energia elettrica o tubazioni, prescrive che nessuna conduttura di energia elettrica, anche se subacquea, a qualunque uso destinata, può essere costruita, modificata o spostata senza che sul relativo progetto sia stato preventivamente ottenuto il nulla osta del Ministero delle comunicazioni, ed inoltre subordina al preventivo consenso del Ministero stesso l'esecuzione di qualsiasi lavoro sulle condutture subacquee di energia elettrica, e sui relativi atterraggi, riconoscendo a tale organismo il potere di esercitare la vigilanza e il controllo sulla esecuzione dei lavori, proposta per l’asserita lesione della competenza legislativa concorrente regionale, a causa della natura di dettaglio della disciplina censurata, e della competenza amministrativa. Infatti, questa Corte, con la sentenza n. 7 del 2004, pur riconoscendo alle Regioni la competenza a dettare disposizioni sulla progettazione tecnica degli impianti di produzione, distribuzione e utilizzo dell'energia, ha affermato che alla rete regionale si devono comunque applicare le “regole tecniche” adottate dal gestore nazionale. Nel caso in esame, il nulla osta ministeriale è diretto proprio a garantire il rispetto di quelle regole tecniche senza le quali l'esercizio della potestà legislativa regionale potrebbe produrre una elevata diversificazione della rete di distribuzione della energia elettrica, con notevoli inconvenienti sul piano tecnico ed economico. La norma impugnata, pertanto, costituendo una esplicitazione a livello tecnico dell'esigenza di assicurare uniformità e continuità alla rete delle infrastrutture di comunicazione elettronica, si sottrae alle proposte censure di illegittimità costituzionale.
Massima n. 29731
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 86, comma 8, 87, comma 3, 88, comma 1, 89, comma 5, 92, 93, 94 e 95, e dell’allegato 13 al decreto legislativo n. 259 del 2003, i quali disciplinano il contenuto dei modelli da usare per la presentazione dell’istanza di autorizzazione e della denuncia di inizio attività relativi all'installazione e all'esercizio degli impianti, proposta sul presupposto che tali norme sarebbero espressione di una potestà regolamentare che lo Stato non potrebbe esercitare in materie che non rientrano nella propria sfera di legislazione esclusiva. Infatti, la disciplina impugnata è riconducibile alla competenza esclusiva dello Stato in tema di “coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale” (art. 117, secondo comma, lettera r), Cost.). - Vedi, citate, sentenze n. 31/2005 e n. 17/2004.
Massima n. 29732
E’ inammissibile, per la mancanza di argomenti minimi idonei ad individuare le motivazioni dell'asserita incostituzionalità, la questione di legittimità costituzionale degli artt. 90, 91, 92 e 94 del decreto legislativo n. 259 del 2003, che disciplinano l'acquisizione dei beni immobili necessari alla realizzazione degli impianti (art. 90), la limitazione legale della proprietà (art. 91) e l'imposizione di servitù (artt. 92 e 94), proposta in relazione agli artt. 117 e 118 Cost.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 89 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 (Codice delle comunicazioni elettroniche) sollevate, in riferimento all'art. 117 della Costituzione, dalle Regioni Toscana e Marche, con i ricorsi indicati in epigrafe;
dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 90, 91, 92 e 94 del decreto legislativo n. 259 del 2003 sollevate, in riferimento agli artt. 117 e 118 della Costituzione, dalla Regione Marche, con il ricorso indicato in epigrafe;
dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale relative all'intero Capo V del Titolo II (artt. 86-95) del decreto legislativo n. 259 del 2003 sollevate, in riferimento agli art. 117 e 118 della Costituzione, dalle Regioni Toscana e Marche, con i ricorsi indicati in epigrafe;
dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 86, commi 3 e 7, 87, commi 1, 6, 7, 8 e 9, 88, 93 e 95, nonché dell'allegato n. 13 del decreto legislativo n. 259 del 2003 sollevate, in riferimento agli artt. 117, 118 e 119 della Costituzione, dalle Regioni Toscana e Marche, con i ricorsi indicati in epigrafe;
dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 86, comma 8, 87, comma 3, 88, comma 1, 89, comma 5, 92, 93, 94 e 95 in connessione con l'allegato n. 13 del decreto legislativo n. 259 del 2003, sollevate, in riferimento all'art. 117 della Costituzione, dalla Regione Marche con il ricorso indicato in epigrafe;
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 luglio 2005.
F.to:
Piero Alberto CAPOTOSTI, Presidente
Alfonso QUARANTA, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 27 luglio 2005.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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