Corte costituzionale

Sentenza n. 322/2005

Corte cost., sent. 26 luglio 2005, n. 322

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
322/2005
Data di deposito
26 luglio 2005
Data di decisione
13 luglio 2005
Esito
Inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Alfonso Quaranta
Presidente
CAPOTOSTI
ECLI
ECLI:IT:COST:2005:322

Norme oggetto del giudizio

  • art. 35, comma 5, legge n. 289 del 27 dicembre 2002

Parametri

Massime

Massima n. 29697

E’ inammissibile la questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 35 e 36 della Costituzione, dell’art. 35, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, in quanto l’indicazione dei parametri evocati è enunciata senza alcuna specifica motivazione. - Ordinanze citate nn. 149/2005, 318 e 156/2004.

Massima n. 29698

Le categorie di personale interessate dalla questione di legittimità costituzionale [personale docente, da un lato, e personale dirigente e amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA), dall’altro] non possono essere ricondotte alla stessa disciplina di stato giuridico, stante la impossibilità di affermare l’esistenza di quella identità di situazioni giuridiche, rispetto alle quali la disciplina censurata sia idonea a determinare una disparità di trattamento rilevante agli effetti del parametro costituzionale evocato. Il dato normativo, infatti, si caratterizza per disciplina di stato giuridico distinta per le tre categorie di personale richiamate dal giudice rimettente, trattandosi di categorie che presentano sostanziali diversità di funzioni, che giustificano la differenziata valutazione operata dal legislatore, con scelta discrezionale non irragionevole. Non è, pertanto, fondata la questione di legittimità costituzionale, in riferimento all’art. 3 della Costituzione, dell’art. 35, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, nella parte in cui dispone che per il personale già collocato fuori ruolo o utilizzato in altri compiti, il termine di cinque anni decorre dalla data di entrata in vigore della legge medesima.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 35, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2003), sollevata, in riferimento agli articoli 35 e 36 della Costituzione, dal Tribunale di Roma, con l'ordinanza indicata in epigrafe;

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 35, comma 5, della predetta legge n. 289 del 2002, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Tribunale di Roma, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 luglio 2005.

F.to:

Piero Alberto CAPOTOSTI, Presidente

Alfonso QUARANTA, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 26 luglio 2005.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

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