Corte costituzionale
Sentenza n. 322/2005
Corte cost., sent. 26 luglio 2005, n. 322
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 322/2005
- Data di deposito
- 26 luglio 2005
- Data di decisione
- 13 luglio 2005
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Alfonso Quaranta
- Presidente
- CAPOTOSTI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2005:322
Norme oggetto del giudizio
- art. 35, comma 5, legge n. 289 del 27 dicembre 2002
Parametri
Massime
Massima n. 29697
E’ inammissibile la questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 35 e 36 della Costituzione, dell’art. 35, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, in quanto l’indicazione dei parametri evocati è enunciata senza alcuna specifica motivazione. - Ordinanze citate nn. 149/2005, 318 e 156/2004.
Massima n. 29698
Le categorie di personale interessate dalla questione di legittimità costituzionale [personale docente, da un lato, e personale dirigente e amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA), dall’altro] non possono essere ricondotte alla stessa disciplina di stato giuridico, stante la impossibilità di affermare l’esistenza di quella identità di situazioni giuridiche, rispetto alle quali la disciplina censurata sia idonea a determinare una disparità di trattamento rilevante agli effetti del parametro costituzionale evocato. Il dato normativo, infatti, si caratterizza per disciplina di stato giuridico distinta per le tre categorie di personale richiamate dal giudice rimettente, trattandosi di categorie che presentano sostanziali diversità di funzioni, che giustificano la differenziata valutazione operata dal legislatore, con scelta discrezionale non irragionevole. Non è, pertanto, fondata la questione di legittimità costituzionale, in riferimento all’art. 3 della Costituzione, dell’art. 35, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, nella parte in cui dispone che per il personale già collocato fuori ruolo o utilizzato in altri compiti, il termine di cinque anni decorre dalla data di entrata in vigore della legge medesima.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 35, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2003), sollevata, in riferimento agli articoli 35 e 36 della Costituzione, dal Tribunale di Roma, con l'ordinanza indicata in epigrafe;
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 35, comma 5, della predetta legge n. 289 del 2002, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Tribunale di Roma, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 luglio 2005.
F.to:
Piero Alberto CAPOTOSTI, Presidente
Alfonso QUARANTA, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 26 luglio 2005.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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