Corte costituzionale
Sentenza n. 31/2005
Corte cost., sent. 26 gennaio 2005, n. 31
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 31/2005
- Data di deposito
- 26 gennaio 2005
- Data di decisione
- 12 gennaio 2005
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Alfonso Quaranta
- Presidente
- ONIDA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2005:31
Norme oggetto del giudizio
- art. 26, comma 1, secondo periodo, legge n. 289 del 27 dicembre 2002
- art. 26, comma 2, legge n. 289 del 27 dicembre 2002
- art. 26, comma 3, legge n. 289 del 27 dicembre 2002
- art. 56, legge n. 289 del 27 dicembre 2002
- art. 27, comma 8, legge n. 3 del 16 gennaio 2003
Parametri
Massime
Massima n. 29081
Non è fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell’art. 26, commi 1, secondo periodo, e 2 della legge n. 289 del 2002 - che dettano disposizioni in materia di innovazione tecnologica -, per violazione degli artt. 117, secondo, terzo, quarto e sesto comma, 118, secondo comma, e 119 della Costituzione, nonché del principio di leale collaborazione. Dette disposizioni si riferiscono, innanzitutto, all'amministrazione dello Stato e degli enti pubblici nazionali: per questa parte, pertanto, esse rinvengono la propria legittimazione nell'art. 117, secondo comma, lettere g) e r), della Costituzione, che assegnano alla competenza legislativa esclusiva statale, rispettivamente, le materie “ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali” e “coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale”. Le norme in questione sono suscettibili, però, di trovare applicazione anche nei confronti delle Regioni e degli enti locali, come risulta, tra l'altro, da quanto statuito nel terzo comma dello stesso art. 26 (il quale prevede espressamente che i progetti – «di cui ai commi 1 e 2» – possono riguardare «l'organizzazione e la dotazione tecnologica delle Regioni e degli enti territoriali»). Dette norme, dunque, possono avere una diretta incidenza sulla «organizzazione amministrativa regionale e degli enti locali», ma ciò non determina alcuna violazione – nei limiti in cui siano garantite adeguate procedure collaborative – delle competenze della ricorrente, perché dette disposizioni devono essere interpretate, conformemente a Costituzione, nel senso che le stesse – nella parte in cui riguardano Regioni ed enti territoriali – costituiscono espressione della potestà legislativa esclusiva statale nella materia del “coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale”, ex art. 117, secondo comma, lettera r), della Costituzione, per assicurare, attraverso l’attribuzione a livello centrale della suddetta materia, una comunanza di linguaggi, di procedure e di standard omogenei, in modo da permettere la comunicabilità tra i sistemi informatici della pubblica amministrazione». Pertanto «i progetti da finanziare» cui fa riferimento l'art. 26, comma 1, della legge n. 289 del 2002 – nella misura in cui «riguardino l'organizzazione e la dotazione tecnologica delle Regioni e degli enti territoriali» (comma 3) – possono essere esclusivamente quelli aventi una connotazione riconducibile a siffatta finalità di coordinamento tecnico. Allo stesso modo la norma contenuta nel citato art. 26, comma 2, deve essere intesa – nella parte in cui riguarda Regioni ed enti locali – come attributiva al Ministro della innovazione e delle tecnologie di un potere limitato ad un coordinamento meramente tecnico per «assicurare una migliore efficacia della spesa informatica e telematica»; «generare significativi risparmi eliminando duplicazioni e inefficienze, promuovendo le migliori pratiche e favorendo il riuso»; «indirizzare gli investimenti nelle tecnologie informatiche e telematiche, secondo una coordinata e integrata strategia», al fine di garantire la omogeneità nella elaborazione e trasmissione dei dati. - In materia di “coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell’amministrazione statale, regionale e locale”, v. citata sentenza n. 17/2004.
Massima n. 29082
E' fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 26, comma 3, della legge n. 289 del 2002, sollevata, in relazione agli artt. 117, 118 e 119 Cost., nella parte in cui prevede che, qualora i progetti cui si riferiscono i commi 1 e 2 dello stesso art. 26 riguardino l'organizzazione e la dotazione tecnologica delle Regioni e degli enti territoriali, «i provvedimenti sono adottati sentita la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281», anziché stabilire che tali provvedimenti sono adottati previa intesa con la Conferenza stessa. Ed invero l'oggetto delle norme di cui ai commi 1 e 2, dello stesso art. 26, cui rinvia la disposizione in esame - pur essendo riconducibile alla materia del “coordinamento informativo statistico e informatico” di spettanza esclusiva del legislatore statale - presenta un contenuto precettivo idoneo a determinare una forte incidenza sull'esercizio concreto delle funzioni nella materia dell'“organizzazione amministrativa delle Regioni e degli enti locali”. Ciò rende necessario garantire un più incisivo coinvolgimento di tali enti nella fase di attuazione delle disposizioni censurate mediante lo strumento dell'intesa.
Massima n. 29083
Non è fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 56 della legge n. 289 del 2002, che ha istituito un Fondo finalizzato al finanziamento di progetti di ricerca, di rilevante valore scientifico, anche con riguardo alla tutela della salute e all'innovazione tecnologica e ha attribuito al Presidente del Consiglio dei ministri poteri normativi e amministrativi per la ripartizione dello stesso Fondo, sollevata in riferimento agli artt. 117, terzo e sesto comma, 118, secondo comma, e 119 della Costituzione. La ricerca scientifica e tecnologica nel nuovo testo dell'art. 117 della Costituzione, pur essendo inclusa tra le materie appartenenti alla competenza concorrente, deve essere considerata non solo una “materia”, ma anche un “valore” costituzionalmente protetto (artt. 9 e 33 della Costituzione), in quanto tale in grado di rilevare a prescindere da ambiti di competenze rigorosamente delimitati; da ciò consegue che è ammissibile un intervento “autonomo” statale in relazione alla disciplina delle «istituzioni di alta cultura, università ed accademie», che «hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato» (art. 33, sesto comma, Cost.) e che al di fuori di questo ambito lo Stato conserva una propria competenza in relazione ad attività di ricerca scientifica strumentale e intimamente connessa a funzioni statali, allo scopo di assicurarne un migliore espletamento, sia organizzando direttamente le attività di ricerca, sia promuovendo studi finalizzati. Inoltre il legislatore statale può sempre, nei casi in cui sussista «la potestà legislativa concorrente nella “materia” in esame, non solo ovviamente fissare i principî fondamentali, ma anche attribuire con legge funzioni amministrative a livello centrale, per esigenze di carattere unitario, e regolarne al tempo stesso l'esercizio – nel rispetto dei principî di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza – mediante una disciplina che sia logicamente pertinente e che risulti limitata a quanto strettamente indispensabile a tali fini». Alla luce delle osservazioni che precedono, la disposizione censurata deve essere interpretata nel senso che la stessa è finalizzata a finanziare esclusivamente quei progetti di ricerca in relazione ai quali è configurabile, nei limiti indicati, un autonomo titolo di legittimazione del legislatore statale. - In tema di ricerca scientifica, v. citate sentenze n. 423/2004 (che qualifica la ricerca scientifica non solo come “materia”, ma anche come “valore” costituzionalmente protetto), n. 383/1998 (che ha ritenuto ammissibile un intervento “autonomo” statale in relazione alla disciplina delle «istituzioni di alta cultura, università ed accademie») e n. 569/2000 (sull’ambito della competenza statale in relazione ad attività di ricerca scientifica strumentale e intimamente connessa a funzioni statali). - In ossequio ai principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, la legislazione statale può non solo fissare i principî fondamentali, ma anche attribuire con legge funzioni amministrative a livello centrale, per esigenze di carattere unitario, v. citate sentenze n. 6/2004 e n. 303/2003.
Massima n. 29084
Non è fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 27, comma 8, della legge n. 3 del 2003, sollevata in riferimento all'art. 117, quarto comma, della Costituzione. La disposizione impugnata - tenuto conto che il secondo comma, lettera g), dello stesso art. 117 Cost. attribuisce in via esclusiva alla competenza legislativa statale la materia dell'“organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali” - va interpretata in conformità alla Costituzione, potendosi ritenere che le procedure e i servizi telematici dalla stessa disposizione disciplinati abbiano quali unici destinatari le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici nazionali, con esclusione degli enti regionali. Né, sotto altro aspetto, può ritenersi che le previsioni di cui alla lettera g) – «alfabetizzazione informatica dei pubblici dipendenti» – ed alla lettera h) – «impiego della telematica nelle attività di formazione dei dipendenti pubblici» – dello stesso art. 27, comma 8, della legge in esame, debbano essere ricondotte alla materia della “formazione professionale” di competenza legislativa residuale delle Regioni, in quanto l'acquisizione delle competenze necessarie per l'utilizzo delle tecnologie dell'informazione da parte dei “pubblici dipendenti” (da intendersi statali) persegue pur sempre finalità connesse alla innovazione tecnologica nell'ambito dell'organizzazione amministrativa dello Stato e, dunque, è riconducibile alla potestà legislativa esclusiva dello Stato stesso.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riservata a separate pronunce la decisione delle altre questioni sollevate con i ricorsi n. 25 e n. 32 del registro ricorsi 2003;
riuniti i giudizi;
a) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 26, comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2003), nella parte in cui prevede che qualora i progetti cui si riferiscono i commi 1 e 2 dello stesso art. 26 riguardino l'organizzazione e la dotazione tecnologica delle Regioni e degli enti territoriali «i provvedimenti sono adottati sentita la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281», anziché stabilire che tali provvedimenti sono adottati previa intesa con la Conferenza stessa;
b) dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 26, commi 1 e 2, della predetta legge n. 289 del 2002, sollevata dalla Regione Emilia-Romagna, in riferimento agli artt. 117, 118 e 119 della Costituzione, con il ricorso indicato in epigrafe;
c) dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 56 della predetta legge n. 289 del 2002, sollevata dalla Regione Emilia-Romagna, in riferimento agli artt. 117, 118 e 119 della Costituzione, con il ricorso indicato in epigrafe;
d) dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 27, comma 8, della legge 16 gennaio 2003, n. 3 (Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione), sollevata dalla Regione Emilia-Romagna, in riferimento all'art. 117 della Costituzione, con il ricorso indicato in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 gennaio 2005.
F.to:
Valerio ONIDA, Presidente
Alfonso QUARANTA, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 26 gennaio 2005.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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