Corte costituzionale
Sentenza n. 300/2005
Corte cost., sent. 22 luglio 2005, n. 300
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 300/2005
- Data di deposito
- 22 luglio 2005
- Data di decisione
- 7 luglio 2005
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Fernanda Contri
- Presidente
- CONTRI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2005:300
Norme oggetto del giudizio
- legge della Regione Emilia Romagna n. 5 del 24 marzo 2004
- art. 3, comma 4, lettera d), legge della Regione Emilia Romagna n. 5 del 24 marzo 2004
- art. 3, comma 5, legge della Regione Emilia Romagna n. 5 del 24 marzo 2004
- art. 6, legge della Regione Emilia Romagna n. 5 del 24 marzo 2004
- art. 7, legge della Regione Emilia Romagna n. 5 del 24 marzo 2004
- art. 10, legge della Regione Emilia Romagna n. 5 del 24 marzo 2004
Parametri
Massime
Massima n. 29663
È inammissibile la questione di legittimità costituzionale relativa all'intero testo della legge della Regione Emilia-Romagna 24 marzo 2004, n. 5, sollevata dal Presidente del Consiglio dei ministri in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettere a) e b), Cost., in quanto conterrebbe norme concernenti l'immigrazione, il diritto di asilo e la condizione giuridica di cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea, atteso che le questioni di legittimità costituzionale riferite ad un intero testo di legge devono essere supportate da specifiche ragioni specificamente indicate nella deliberazione di impugnazione del Consiglio dei ministri, mentre, nella specie, questa richiama, recependone integralmente il contenuto, la proposta del Ministro per gli affari regionali nella quale le censure sono inequivocabilmente riferite soltanto ad alcune delle disposizioni della legge, alle quali va perciò limitato l’esame del merito del ricorso. - Sull’ammissibilità dell’impugnazione, da parte del Presidente del Consiglio dei ministri, di un intero testo di legge, si vedano, tra le molte, le sentenze n. 315 e n. 338/2003.
Massima n. 29664
Sono infondate le questioni di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 117, secondo comma, lettere a) e b), 114 e 120 Cost., degli artt. 3, comma 4, lettera d), e comma 5; 6, 7 e 10 della legge della Regione Emilia Romagna 24 marzo 2004, n. 5, in tema di “integrazione sociale dei cittadini stranieri immigrati”. Il t. u. della disciplina dell'immigrazione di cui al d. lgs. 25 luglio 1998, n. 286, regola la materia dell'immigrazione e la condizione giuridica degli stranieri prevedendo che una serie di attività pertinenti la disciplina del fenomeno migratorio e dei suoi effetti sociali vengano esercitate dallo Stato in stretto coordinamento con le Regioni, alle quali sono direttamente affidate alcune competenze, secondo criteri che tengono conto del fatto che l'intervento pubblico non si limita al doveroso controllo dell'ingresso e del soggiorno degli stranieri sul territorio nazionale, ma riguarda necessariamente altri ambiti, dall'assistenza all'istruzione, dalla salute all'abitazione, materie che intersecano ex Costituzione competenze dello Stato con altre regionali, in forma esclusiva o concorrente. In tale quadro normativo, non è dato ravvisare la violazione, da parte della legge della Regione Emilia-Romagna, delle competenze esclusive statali in tema di “diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea” e di “ immigrazione”, di cui all'art. 117, secondo comma, lettere a) e b), Cost., in quanto il denunciato art. 3, comma 4, lettera d), in base al quale la Regione svolge attività di osservazione e monitoraggio, “per quanto di competenza ed in raccordo con le prefetture”, del funzionamento dei centri di permanenza temporanea di cui all'art. 14 del d.lgs. n. 286 del 1998, non contiene alcuna disciplina dei centri in contrasto con quella statale che li ha istituiti, limitandosi a prevedere la possibilità di attività rientranti nelle competenze regionali, quali l'assistenza in genere e quella sanitaria in particolare, secondo modalità tali da impedire comunque indebite intrusioni; gli artt. 6 e 7 della legge regionale, che disciplinano le forme partecipative degli stranieri nella Consulta regionale per l'integrazione sociale dei cittadini stranieri immigrati costituiscono la attuazione, da parte della Regione, delle disposizioni statali che prevedono forme di partecipazione dei cittadini stranieri soggiornanti regolarmente nel Paese alla vita pubblica locale, senza disciplinare in alcun modo la condizione giuridica dei cittadini extracomunitari, né il loro diritto di chiedere asilo, affidati alla sola legge statale; l’art. 10 della legge, che attribuisce ai cittadini stranieri immigrati la possibilità di accedere ai benefici previsti dalla normativa in tema di edilizia residenziale pubblica, si limita a disciplinare, nel territorio dell'Emilia-Romagna, un diritto già riconosciuto in via di principio dal t. u. del 1998. Quanto all'art. 3, comma 5, della legge, per cui la Regione esercita i poteri sostitutivi nei confronti degli enti locali inadempienti secondo le modalità previste dalla vigente disciplina regionale - disposizione che secondo il Governo violerebbe anche gli att. 114 e 120 Cost. non essendo indicato il tipo di potere sostitutivo da esercitare – è immune da censura, perché l'inadempimento da parte degli enti locali si riferisce chiaramente alle attività di cui agli artt. 4 e 5 della legge impugnata, che sono appunto affidate agli enti locali, sicché l'indicazione a parametro dell'art. 120 Cost. è inconferente, atteso che la norma costituzionale riguarda espressamente il potere sostitutivo straordinario statale. - Sulla (legittimità della) norma statutaria dell'Emilia-Romagna che prevede il diritto di voto di tutti i residenti nei 'referendum' regionali, secondo un criterio di favore verso la partecipazione, che ha fondamento nell’art. 2 del d.lgs. n. 286 del 1998, v. sentenza n. 379/2004.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale relativa all'intero testo della legge della Regione Emilia-Romagna 24 marzo 2004, n. 5 (Norme per l'integrazione sociale dei cittadini stranieri immigrati. Modifiche alle leggi regionali 21 febbraio 1990, n. 14, e 12 marzo 2003, n. 2), sollevata dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettere a) e b), della Costituzione;
dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 3, comma 4, lettera d) e comma 5; 6, 7 e 10 della stessa legge regionale n. 5 del 2004, sollevata dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe; in riferimento agli artt. 117, secondo comma, lettere a) e b), 114 e 120 della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 luglio 2005.
F.to:
Fernanda CONTRI, Presidente
Fernanda CONTRI, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 22 luglio 2005.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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