Corte costituzionale
Sentenza n. 284/2005
Corte cost., sent. 15 luglio 2005, n. 284
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 284/2005
- Data di deposito
- 15 luglio 2005
- Data di decisione
- 7 luglio 2005
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
- Relatore
- Ugo De Siervo
- Presidente
- CAPOTOSTI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2005:284
Norme oggetto del giudizio
- art. 3, comma 57, legge n. 350 del 24 dicembre 2003
- art. 2, comma 3, decreto-legge n. 66 del 16 marzo 2004
- legge n. 126 del 11 maggio 2004
Parametri
Massime
Massima n. 29620
E’ inammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sollevato dal Consiglio superiore della magistratura nei confronti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica e, «ove occorra», del Governo, avverso le disposizioni di cui all'art. 3, comma 57, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e all'art. 2, comma 3, del decreto legge 16 marzo 2004, n. 66, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 11 maggio 2004, n. 126, «nella parte in cui prevedono che il CSM debba, senza procedere ad alcuna valutazione, riammettere in servizio il magistrato prosciolto in sede penale con una formula piena dopo che questi sia volontariamente cessato, a causa di tale pendenza, dall'ordine giudiziario, e laddove stabiliscono che a questi venga conferita, in casi di anzianità non inferiore a dodici anni nell'ultima funzione esercitata, una funzione di livello immediatamente superiore, previa valutazione della sola anzianità di ruolo e delle attitudini desunte dalle ultime funzioni esercitate, e, nel caso di anzianità inferiore, una funzione, anche in soprannumero, dello stesso livello», per la dedotta lesione delle attribuzioni costituzionali del ricorrente CSM in relazione agli artt. 77, 97, 105 Cost., nonché al principio di leale collaborazione. Se, infatti, l’ammissibilità del conflitto tra poteri dello Stato non può essere negata sulla sola base della natura legislativa degli atti ai quali venga ascritta, dal ricorrente, la lesione delle attribuzioni costituzionali in gioco, deve nondimeno «escludersi, nella normalità dei casi, l'esperibilità del conflitto tutte le volte che la legge, dalla quale, in ipotesi, deriva la lesione delle competenze, sia denunciabile dal soggetto interessato nel giudizio incidentale». Questi principi hanno trovato ulteriore conferma là dove si è riconosciuto che il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato è configurabile anche in relazione ad atti di rango legislativo «ove da essi possano derivare lesioni dirette all'ordine costituzionale delle competenze, ma solo nel caso in cui non esista un giudizio nel quale questi debbano trovare applicazione e quindi possa essere sollevata la questione di legittimità costituzionale in via incidentale». Il conflitto avverso atto legislativo è pertanto sollevabile, di norma, da un potere dello Stato solo a condizione che non sussista la possibilità, almeno in astratto, di attivare il rimedio della proposizione della questione di legittimità costituzionale nell'ambito di un giudizio comune, come, appunto, nel caso di specie, dove il ricorrente, nel corso del giudizio che possa essere attivato da un interessato a seguito dell'adozione, da parte dello stesso CSM, dei provvedimenti regolati dalle norme 'de quibus', o comunque a seguito dell'inerzia serbata su istanze tendenti alla emanazione di tali provvedimenti, dispone della possibilità di eccepire l'illegittimità costituzionale delle norme legislative denunciate nella presente sede come asseritamente lesive delle proprie attribuzioni, con la conseguente possibilità che le disposizioni contestate siano scrutinate in via incidentale. - Il conflitto è stato dichiarato ammissibile con l’ordinanza n. 116/2005, che ha disposto la notifica del ricorso anche al Presidente del Consiglio dei ministri. - Sull’ammissibilità del conflitto di attribuzione fra poteri dello Stato anche nei confronti di atti di rango legislativo, cfr. sentenze n. 457/1999, n. 221/2002 e ordinanza n. 343/2003.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato proposto dal Consiglio superiore della magistratura, indicato in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 luglio 2005.
F.to:
Piero Alberto CAPOTOSTI, Presidente
Ugo DE SIERVO, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 15 luglio 2005.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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