Corte costituzionale

Sentenza n. 277/2005

Corte cost., sent. 15 luglio 2005, n. 277

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
277/2005
Data di deposito
15 luglio 2005
Data di decisione
7 luglio 2005
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Franco Bile
Presidente
CAPOTOSTI
ECLI
ECLI:IT:COST:2005:277

Norme oggetto del giudizio

  • art. 6, legge della Regione Lazio n. 2 del 27 febbraio 2004
  • art. 31, legge della Regione Lazio n. 2 del 27 febbraio 2004

Parametri

Massime

Massima n. 29597

Va riservata a separata pronuncia la decisione sull'ulteriore questione di legittimità costituzionale dell'art. 6 della legge della Regione Lazio 27 febbraio 2004, n. 2, sollevata con il medesimo atto introduttivo.

Massima n. 29598

E’ infondata l'eccezione di inammissibilità sollevata dalla Regione sotto il profilo che i parametri invocati sono estranei al riparto di competenze, in quanto anche nell'assetto derivato dalla riforma del Titolo V della II parte della Costituzione, lo Stato può impugnare le leggi regionali in via principale deducendo come parametro qualsiasi norma costituzionale, ancorché estranea al riparto delle competenze legislative. - Sulla possibilità per lo Stato, nell'assetto derivato dalla riforma del Titolo V della Costituzione, di impugnare le leggi regionali in via principale deducendo a parametro qualsiasi norma costituzionale, ancorché estranea al riparto delle competenze legislative, cfr. sentenze n. 274/2003 e n. 162/2004.

Massima n. 29599

E’ costituzionalmente illegittimo l'art. 31 della legge della Regione Lazio 27 febbraio 2004, n. 2, che disciplina l'affidamento alla società Lazio Service s.p.a. dei servizi di supporto alle strutture di diretta collaborazione del Consiglio regionale, previste dal titolo II del regolamento di organizzazione del Consiglio stesso, approvato con deliberazione dell'Ufficio di presidenza n. 3 del 29 gennaio 2003. Posto che la promozione della costituzione della società di servizi della quale la Regione si avvale per “esternalizzare” lo svolgimento di attività di servizio effettuate al suo interno, anche impegnando lavoratori socialmente utili, stipulando con la stessa società una convenzione di durata quinquennale, non arreca alla Regione, sul piano economico, alcun particolare vantaggio, atteso che gli oneri connessi alle attività oggetto della convenzione sono a carico del bilancio del Consiglio regionale, i soggetti esterni alla pubblica amministrazione destinati ai servizi di supporto alle strutture in esame, di cui la norma impugnata prevede l'“esternalizzazione”, sono per definizione legati con rapporto fiduciario particolarmente intenso agli organi di indirizzo politico della Regione, come è eloquentemente comprovato dall’art. 11 del regolamento di organizzazione del Consiglio, in base al quale tali collaboratori esterni sono assunti per una durata massima di 5 anni, che non può mai oltrepassare la scadenza della legislatura: ma la disposizione censurata comporta che dal 1° gennaio 2004 la fine della legislatura non determina più, come per il passato, la cessazione del rapporto di lavoro di diritto privato dei soggetti esterni addetti alle strutture di diretta collaborazione del Consiglio regionale, perché ormai divenuti dipendenti a tempo indeterminato della società Lazio Service s.p.a. Ne consegue la preclusione, per gli organi di vertice dei Consigli regionali nelle legislature successive, di potersi valere, per la durata del mandato, di collaboratori di loro fiducia, diversi dai dipendenti della società, se non accettando che il nuovo personale così assunto si aggiunga ad essi, con inevitabile aggravio del bilancio regionale, che già sostiene gli <<oneri connessi alle attività oggetto della convenzione>>. La norma regionale impugnata, dunque, a prescindere dall'intrinseca irragionevolezza del suo contenuto e dalla sua incidenza sull'ordinamento civile di competenza esclusiva dello Stato, introduce una modalità di organizzazione degli uffici di vertice del Consiglio regionale che ne pregiudica il buon andamento, in violazione del precetto di cui all'art. 97, primo comma, Cost..

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riservata a separata pronuncia la decisione sull'ulteriore questione di legittimità costituzionale dell'art. 6 della legge della Regione Lazio 27 febbraio 2004, n. 2, sollevata dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso in epigrafe;

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 31 della legge della Regione Lazio 27 febbraio 2004, n. 2 (Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2004).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 luglio 2005.

F.to:a

Piero Alberto CAPOTOSTI, Presidente

Franco BILE, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 15 luglio 2005.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

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