Corte costituzionale

Sentenza n. 243/2005

Corte cost., sent. 24 giugno 2005, n. 243

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
243/2005
Data di deposito
24 giugno 2005
Data di decisione
20 giugno 2005
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Giovanni Maria Flick
Presidente
CONTRI
ECLI
ECLI:IT:COST:2005:243

Norme oggetto del giudizio

  • art. 3, legge della Regione Veneto n. 62 del 28 dicembre 1999
  • art. 2, legge della Regione Veneto n. 62 del 28 dicembre 1999

Parametri

Massime

Massima n. 29474

E’ manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 della legge della Regione Veneto 28 dicembre 1999, n. 62, che stabilisce i requisiti per l'individuazione delle città d'arte, ai fini dell'applicazione delle deroghe agli orari degli esercizi commerciali, previste dall'art. 12 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, sollevata in riferimento agli artt. 3, 97 e 117 della Costituzione. Infatti, nessuno specifico argomento è svolto con riferimento alla suddetta norma, che è menzionata solo una volta nella motivazione – e non anche nel dispositivo – dell'ordinanza di rimessione, la quale svolge argomenti esclusivamente in ordine all'impugnativa dell'art. 2 della medesima legge regionale, in coerenza, d'altra parte, con il contenuto dei ricorsi oggetto del giudizio 'a quo'.

Massima n. 29475

E’ inammissibile, per carenza dei requisiti di chiarezza ed univocità del quesito, la questione di legittimità costituzionale dell' art. 2 della legge della Regione Veneto 28 dicembre 1999, n. 62, che fissa, ai fini dell'applicazione delle deroghe agli orari degli esercizi commerciali, previste dall'art. 12 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, i criteri per la individuazione – da parte delle province, cui tale funzione è delegata dall'art. 1 della stessa legge – dei Comuni a prevalente economia turistica, stabilendo, in particolare, che possono essere identificati come tali solo i Comuni situati in territorio montano, litoraneo, lacuale, termale, con almeno millecinquecento posti letto in strutture alberghiere ed extra alberghiere, sollevata in riferimento all'art. 117 della Costituzione. Infatti, il giudice rimettente prospetta tale questione in modo contraddittorio, ritenendo possibili due distinte e contrapposte letture del parametro costituzionale considerato, senza peraltro risolvere tale antinomia ermeneutica attraverso una scelta argomentata; ed, anzi, sollevando la questione essenzialmente ai fini dello scioglimento dell'alternativa stessa.

Massima n. 29476

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell' art. 2 della legge della Regione Veneto 28 dicembre 1999, n. 62, che fissa, ai fini dell'applicazione delle deroghe agli orari degli esercizi commerciali, previste dall'art. 12 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, i criteri per la individuazione – da parte delle Province, cui tale funzione è delegata dall'art. 1 della stessa legge – dei Comuni a prevalente economia turistica, stabilendo, in particolare, che possono essere identificati come tali solo i Comuni situati in territorio montano, litoraneo, lacuale, termale, con almeno millecinquecento posti letto in strutture alberghiere ed extra alberghiere, sollevata, con riferimento all’art. 3 della Costituzione, sotto il profilo della disparità di trattamento tra Comuni ubicati in zone montane, litoranee, lacuali e termali e quei Comuni che, pur potendo vantare il carattere prevalentemente turistico delle rispettive economie, si trovino diversamente ubicati. Infatti, rientra nella discrezionalità del legislatore la valutazione finalizzata a differenziare, sulla base di criteri generali, la composita realtà territoriale, ai fini dell'attribuzione di specifiche qualificazioni della stessa, sia pure con il consueto, generale limite della non palese arbitrarietà ed irragionevolezza. D'altra parte, «essendo qualsiasi disciplina destinata, per sua stessa natura, ad introdurre regole e, dunque, ad operare distinzioni, qualunque normativa positiva finisce per risultare necessariamente destinata ad introdurre, nel sistema, fattori di differenziazione» (v. sentenza n. 89 del 1996). Ne consegue che l'apodittica censura circa la disparità di trattamento tra Comuni, avanzata dal rimettente, omette di considerare che i criteri dettati dalla norma – per il riferimento ad una collocazione del territorio comunale in zone, quali quelle montane, litoranee, lacuali e termali, certamente rivelatrici di una vocazione turistica; nonché per il valore attribuito, nel medesimo senso, ad una significativa ricettività alberghiera – non soltanto non risultano discriminatori o arbitrari, ma neppure appaiono improntati ad una intrinseca palese irragionevolezza.

Massima n. 29477

E’ manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell' art. 2 della legge della Regione Veneto 28 dicembre 1999, n. 62, che fissa, ai fini dell'applicazione delle deroghe agli orari degli esercizi commerciali, previste dall'art. 12 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, i criteri per la individuazione – da parte delle province, cui tale funzione è delegata dall'art. 1 della stessa legge – dei Comuni a prevalente economia turistica, stabilendo, in particolare, che possono essere identificati come tali solo i Comuni situati in territorio montano, litoraneo, lacuale, termale, con almeno millecinquecento posti letto in strutture alberghiere ed extra alberghiere, sollevata con riferimento all’art. 97 della Costituzione. Infatti, Questa Corte ha ripetutamente affermato che la violazione del principio di buon andamento della pubblica amministrazione – richiamato dal rimettente unitamente a quello, di non chiara prospettazione, di «proporzionalità dell'azione amministrativa» – non può essere invocato se non per l'arbitrarietà e la manifesta irragionevolezza della disciplina denunciata; sotto questo profilo, l'art. 97 della Costituzione si combina con il riferimento all'art. 3 Cost. ed implica lo svolgimento di un giudizio di ragionevolezza sulla legge censurata. Nel caso in esame i limiti imposti alla discrezionalità del legislatore dall'art. 97 Cost. non sono stati superati, atteso che la disciplina legislativa denunciata non attribuisce un arbitrario privilegio ad alcuni Comuni, né appare manifestamente irragionevole.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

1) dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 della legge della Regione Veneto 28 dicembre 1999, n. 62 (Individuazione dei Comuni a prevalente economia turistica e delle città d'arte ai fini delle deroghe agli orari di vendita), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 97 e 117 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale del Veneto, con l'ordinanza di cui in epigrafe;

2) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell' art. 2 della medesima legge, sollevata, con la citata ordinanza, in riferimento all'art. 117 della Costituzione;

3) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale del medesimo art. 2 sollevata, con la citata ordinanza, in riferimento all'art. 3 della Costituzione;

4) dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale del medesimo art. 2 sollevata, con la citata ordinanza, in riferimento all'art. 97 della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 giugno 2005

F.to:

Fernanda CONTRI, Presidente

Giovanni Maria FLICK, Redattore

Giuseppe Di Paola, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 24 giugno 2005.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Di Paola

Testo integrale

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