Corte costituzionale

Sentenza n. 242/2005

Corte cost., sent. 24 giugno 2005, n. 242

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
242/2005
Data di deposito
24 giugno 2005
Data di decisione
20 giugno 2005
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Ugo De Siervo
Presidente
CONTRI
ECLI
ECLI:IT:COST:2005:242

Norme oggetto del giudizio

  • art. 4, comma 106, legge n. 350 del 24 dicembre 2003
  • art. 4, comma 107, legge n. 350 del 24 dicembre 2003
  • art. 4, comma 108, legge n. 350 del 24 dicembre 2003
  • art. 4, comma 109, legge n. 350 del 24 dicembre 2003
  • art. 4, comma 111, legge n. 350 del 24 dicembre 2003
  • art. 4, comma 110, legge n. 350 del 24 dicembre 2003

Parametri

Massime

Massima n. 29471

Per ragioni di omogeneità di materia, le questioni di costituzionalità riguardanti l'art. 4, commi da 106 a 111, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, devono essere trattate separatamente dalle altre, sollevate con il medesimo ricorso, oggetto di distinte decisioni.

Massima n. 29472

Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale dei commi 106, 107, 108, 109 e 111 dell'art. 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, che istituiscono e disciplinano un Fondo rotativo nazionale affidato alla gestione della società Sviluppo Italia «per effettuare interventi temporanei di potenziamento del capitale di imprese medio-grandi che presentino nuovi programmi di sviluppo, anche attraverso la sottoscrizione di quote di minoranza di fondi immobiliari chiusi che investono in esse», sollevate, in riferimento agli artt. 117, 118, 119 della Costituzione ed al principio di leale collaborazione, dalla Regione Emilia-Romagna. Infatti, questa Corte ha già avuto occasione di affermare nella sentenza n. 14 del 2004 (anch'essa successivamente più volte confermata) che dal complessivo disegno di riparto delle competenze di cui al Titolo V della Costituzione ed in particolare dagli strumenti statali di intervento esclusivi elencati nell'art. 117 Cost., comma 2, lettera e), emerge «l'intendimento del legislatore costituzionale del 2001 di unificare in capo allo Stato strumenti di politica economica che attengono allo sviluppo dell'intero paese». Ciò significa che sussiste in generale una ineludibile responsabilità degli organi statali in tema di scelte di politica economica di sicura rilevanza nazionale, anche al di là della specifica utilizzabilità dei singoli strumenti elencati nel secondo comma dell'art. 117 Cost. (come appunto la “tutela della concorrenza” nel caso affrontato nella sentenza n. 14 del 2004). Nel caso di specie non si opera nell'ambito della “tutela della concorrenza”. Ciò non toglie, peraltro, che il legislatore statale possa considerare necessario che anche in materie affidate alla competenza legislativa residuale o concorrente delle Regioni, si possano attrarre a livello centrale determinate funzioni amministrative «sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza» di cui al primo comma dell'art. 118 Cost., dettando la relativa disciplina della funzione amministrativa in questione. Ciò è precisamente quanto avviene con la disciplina qui oggetto di censura, la quale opera l'attribuzione al livello statale di una funzione amministrativa di temporaneo sostegno finanziario a determinate imprese produttive per evidenti finalità di politica economica.

Massima n. 29473

E’ costituzionalmente illegittimo l'art. 4, comma 110, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, nella parte in cui non prevede che l'approvazione da parte del CIPE delle condizioni e delle modalità di attuazione degli interventi di cui ai commi da 106 a 109 dell'art. 4 della legge n. 350 del 2003 debba essere preceduta dall'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano. Infatti, come già chiarito da questa Corte, la “chiamata in sussidiarietà” di funzioni che costituzionalmente spettano alle Regioni comporta anche la necessità che lo Stato coinvolga sostanzialmente le Regioni stesse, «poiché l'esigenza di esercizio unitario che consente di attrarre, insieme alla funzione amministrativa, anche quella legislativa, può aspirare a superare il vaglio di legittimità costituzionale solo in presenza di una disciplina che prefiguri un 'iter' in cui assumano il dovuto risalto le attività concertative e di coordinamento orizzontale, ovverosia le intese, che devono essere condotte in base al principio di lealtà». Nel caso in esame, mentre non appare configurabile alcun tipo di coinvolgimento delle Regioni nell'ambito dell'attività meramente gestoria affidata a Sviluppo Italia s.p.a., il fondamentale ruolo di tipo normativo in materia riconosciuto al CIPE è senz'altro in grado di costituire la sede idonea per un coinvolgimento delle Regioni che risulti adeguato ad equilibrare le esigenze di leale collaborazione con quelle di esercizio unitario delle funzioni attratte in sussidiarietà al livello statale; ciò comporta, necessariamente, la conseguenza che il comma 110 dell'art. 4 della legge n. 350 del 2003 sia integrato dalla previsione che i poteri del CIPE in materia di determinazione delle condizioni e delle modalità di attuazione degli interventi di gestione del Fondo rotativo nazionale per gli interventi nel capitale di rischio possano essere esercitati solo di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano. - Cfr. sentenza n. 303/2003.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riservata a separate pronunce la decisione delle altre questioni di legittimità costituzionale sollevate con il ricorso indicato in epigrafe,

dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 4, comma 110, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2004), nella parte in cui non prevede che l'approvazione da parte del CIPE delle condizioni e delle modalità di attuazione degli interventi di cui ai commi da 106 a 109 dell'art. 4 della legge n. 350 del 2003 debba essere preceduta dall'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano;

dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dei commi 106, 107, 108, 109 e 111 dell'art. 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, sollevate, in riferimento agli artt. 117, 118, 119 della Costituzione ed al principio di leale collaborazione, dalla Regione Emilia-Romagna, con il ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 giugno 2005

F.to:

Fernanda CONTRI, Presidente

Ugo DE SIERVO, Redattore

Giuseppe Di Paola, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 24 giugno 2005.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Di Paola

Testo integrale

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