Corte costituzionale
Sentenza n. 231/2005
Corte cost., sent. 16 giugno 2005, n. 231
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 231/2005
- Data di deposito
- 16 giugno 2005
- Data di decisione
- 8 giugno 2005
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Francesco Amirante
- Presidente
- CAPOTOSTI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2005:231
Norme oggetto del giudizio
- art. 3, comma 92, lettera d), legge n. 350 del 24 dicembre 2003
- art. 3, comma 92, lettera a), legge n. 350 del 24 dicembre 2003
- art. 3, comma 92, lettera b), legge n. 350 del 24 dicembre 2003
- art. 3, comma 92, lettera c), legge n. 350 del 24 dicembre 2003
- art. 4, comma 112, legge n. 350 del 24 dicembre 2003
- art. 4, comma 115, legge n. 350 del 24 dicembre 2003
- art. 4, comma 113, legge n. 350 del 24 dicembre 2003
- art. 4, comma 114, legge n. 350 del 24 dicembre 2003
Parametri
Massime
Massima n. 29449
La decisione delle questioni di legittimità costituzionale relative a disposizioni della legge 24 dicembre 2003, n. 350, diverse da quelle concernenti gli artt. 3, comma 92, e 4, commi 112, 113, 114 e 115, sollevate in via principale con il medesimo ricorso, resta riservata a separate pronunce.
Massima n. 29450
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 3, comma 92, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, censurato, in riferimento all’art. 119 della Costituzione, nella parte in cui, per l'attuazione del piano programmatico di cui all'art. 1, comma 3, della legge 28 marzo 2003, n. 53, autorizza, a decorrere dall’anno 2004, la spesa di 90 milioni di euro, tra l’altro, per l’istituzione del Servizio nazionale di valutazione del sistema di istruzione (lettera d). Tale finanziamento ha infatti la sua autonoma fonte normativa nell'art. 15 del decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 286 – non impugnato -, il quale lo prevede mediante l'utilizzazione, appunto, di «quota parte dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 3, comma 92, della legge 24 dicembre 2003, n. 350», sicché l'eventuale violazione della competenza regionale non deriva dalla disposizione censurata, ma dal citato art. 15.
Massima n. 29451
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 3, comma 92, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, censurato, in riferimento all’art. 119 della Costituzione, nella parte in cui per l'attuazione del piano programmatico di cui all'art. 1, comma 3, della legge 28 marzo 2003, n. 53, autorizza, a decorrere dall’anno 2004, la spesa di 90 milioni di euro, tra l’altro, per lo sviluppo di tecnologie multimediali (lettera a), per interventi di orientamento contro la dispersione scolastica e per assicurare il diritto-dovere di istruzione e formazione (lettera b) e per interventi finalizzati allo sviluppo dell'istruzione e formazione tecnica superiore e all'educazione degli adulti (lettera c). Premesso che il finanziamento di cui si tratta, le finalità cui esso è predisposto e la sua attuazione mediante iscrizione nella legge finanziaria, senza indicazione di somme e con salvezza della compatibilità con i vincoli di finanza pubblica, erano già previsti dall'art. 1, commi 3 e 4, e dall'art. 7, comma 6, della legge 28 marzo 2003, n. 53, norme non impugnate, e che la difformità delle disposizioni della legge n. 350 del 2003 rispetto a quelle di cui alla citata legge n. 53 del 2003 può essere efficacemente censurata solo in quanto essa comporti una lesione della sfera di competenza regionale costituzionalmente garantita, tale lesione deve essere esclusa sulla base di una interpretazione condotta in armonia con i principi costituzionali, nel senso che richiamando espressamente, la disposizione censurata, il piano programmatico di cui all'art. 1, comma 3, della legge n. 53 del 2003, e quindi anche le modalità della sua approvazione, l'autorizzazione alla spesa, oggetto della censura deve ritenersi subordinata, per quanto concerne la sua concreta attuazione, all'approvazione del piano, a sua volta condizionata all'intesa con la Conferenza.
Massima n. 29452
Non è fondata, in riferimento agli artt. 117, 118 e 119 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell’art. 4, commi 112 e 115, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, il quale prevede l'istituzione, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di un fondo speciale per l'incentivazione della partecipazione dei lavoratori nelle imprese che intervenga in sostegno di programmi, predisposti per l'attuazione di accordi sindacali o statuti societari, finalizzati a valorizzare la partecipazione dei lavoratori ai risultati o alle scelte gestionali delle imprese medesime (comma 112) e che il Comitato, la cui costituzione è prevista dal comma 113, annualmente redige una relazione, da inviare al Ministro del lavoro e delle politiche sociali, alle competenti Commissioni parlamentari ed al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (comma 115). I progetti concernenti il coinvolgimento dei lavoratori nella gestione delle aziende, infatti, riguardano, da un lato, le strategie e alcuni profili strutturali delle imprese, e, dall'altro, prevedendo l’attribuzione ai lavoratori componenti di determinati organi di garanzie assimilabili a quelle riconosciute ai rappresentanti sindacali, la stessa disciplina del rapporto di lavoro, sicché le disposizioni che detto finanziamento prevedono non esauriscono la loro efficacia nella materia della tutela del lavoro, ma attengono anche – e in misura non secondaria – all'ordinamento civile, di competenza esclusiva dello Stato, che giustifica la legittimazione dello Stato a dettare norme primarie e l'emanazione del decreto attuativo sotto il profilo dell'esigenza di un progetto unitario di disciplina della società europea, mentre la previsione dello strumento di monitoraggio di cui al comma 115 si rivela coerente con l'istituzione del fondo e non lesiva delle attribuzioni regionali, tenuto conto delle modalità di gestione concertata derivanti dalla dichiarazione di illegittimità costituzionale dell’art. 4, commi 113 e 114, della medesima legge (v. massima E).
Massima n. 29453
E’ costituzionalmente illegittimo l’art. 4, commi 113 e 114, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, in quanto non prevede alcuno strumento volto a garantire la leale collaborazione tra Stato e Regioni. Premesso che la legittimità delle norme statali istitutive di nuovi fondi è condizionata di norma, per quanto riguarda la competenza ad emanarle, alla inerenza della destinazione dei finanziamenti a opere e servizi rientranti in materie di competenza statale, mentre la finalizzazione dei finanziamenti a scopi rientranti in materie di competenza residuale delle Regioni o anche di competenza concorrente comporta la illegittimità costituzionale delle norme statali, dovendosi tuttavia, nei casi in cui le discipline legislative non possano essere attribuite nel loro insieme ad un'unica materia, fare applicazione del criterio della prevalenza di una materia sull'altra e del principio di leale cooperazione, le disposizioni censurate, le quali, rispettivamente, prevedono (comma 113) la costituzione, con decreto ministeriale, di un Comitato – composto di esperti in rappresentanza in parte del Ministero, in parte e in modo paritario delle associazioni sindacali di datori e di prestatori di lavoro – il quale tra l'altro ha il compito di redigere il regolamento per il proprio funzionamento, mentre con lo stesso decreto ministeriale sono stabiliti i criteri fondamentali di gestione del fondo speciale per l'incentivazione della partecipazione dei lavoratori nelle imprese di cui al comma 112, e che, con successivi decreti, possono essere modificati i criteri di gestione sulla base del recepimento di eventuali accordi interconfederali o di avvisi comuni delle parti sociali, anche in attuazione degli indirizzi dell'Unione europea (comma 114), si collocano all'incrocio delle materie “ordinamento civile”, di competenza esclusiva dello Stato, e “tutela del lavoro”, di competenza concorrente, sicché l’esclusione delle Regioni da ogni coinvolgimento viola il principio di leale collaborazione. Peraltro, poiché in tali materie non si riscontra l'esigenza di specifici strumenti costituzionalmente vincolati di concretizzazione del principio stesso, deve essere rimessa alla discrezionalità del legislatore la predisposizione di regole che comportino il coinvolgimento regionale. - In tema di finanziamenti in materie di competenza regionale, v. le citate sentenze nn. 370/2003, , 50/2005, 51/2005, 77/2005, 107/2005, 160/2005. - Sulla necessità di strumenti volti a garantire il principio di leale collaborazione tra Stato e Regioni nel caso in cui competenze dell’uno si intreccino con quelle delle altre, v. le citate sentenze nn. 51/2005 e 162/2005.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riservata ogni decisione sulle ulteriori questioni di legittimità costituzionale della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2004), sollevate dalla Regione Emilia-Romagna con il ricorso in epigrafe;
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 4, commi 113 e 114, della legge n. 350 del 2003, in quanto non prevede alcuno strumento volto a garantire la leale collaborazione tra Stato e Regioni;
dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 3, comma 92, e 4, commi 112 e 115, della legge n. 350 del 2003, sollevate, in riferimento agli artt. 117, 118 e 119 della Costituzione, dalla Regione Emilia-Romagna con il ricorso indicato in epigrafe.
\ Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 giugno 2005.
F.to:
Piero Alberto CAPOTOSTI, Presidente
Francesco AMIRANTE, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 16 giugno 2005.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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