Corte costituzionale
Sentenza n. 222/2005
Corte cost., sent. 8 giugno 2005, n. 222
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 222/2005
- Data di deposito
- 8 giugno 2005
- Data di decisione
- 6 giugno 2005
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Ugo De Siervo
- Presidente
- CAPOTOSTI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2005:222
Norme oggetto del giudizio
- art. 4, comma 157, legge n. 350 del 24 dicembre 2003
Parametri
Massime
Massima n. 29438
Va riservata a separate pronunce ogni decisione sulle ulteriori questioni di legittimità costituzionale della legge 24 dicembre 2004, n. 350 diverse da quelle di cui all’art. 4, comma 157, sollevate con il medesimo ricorso.
Massima n. 29439
E’ costituzionalmente illegittimo, in riferimento agli artt. 117, 118 e 119 della Costituzione, l’art. 4, comma 157, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, nella parte in cui prevede, tra l’altro, che “per il conseguimento dei risultati di maggiore efficienza e produttività dei servizi di trasporto pubblico locale, è istituito un apposito fondo presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti”, che “la dotazione del fondo per l’anno 2004 è fissata in 33 milioni di euro” e che “con decreto del presidente del Consiglio dei ministri, sentita la Conferenza unificata di cui all’art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabilite le modalità di riparto delle risorse di cui al presente comma”. La Corte ha costantemente affermato che, nell’ambito del nuovo Titolo V della Costituzione, allo Stato non è, di norma, consentito prevedere propri finanziamenti in ambito di competenza delle Regioni, con le eccezioni di cui agli artt. 118, primo comma, 119, quinto comma, e 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione. La norma impugnata, infatti, non è riconducibile alle due forme di interventi tipizzati dal quinto comma dell’art. 119, vale a dire l’erogazione di risorse aggiuntive rispetto alla ordinaria autonomia finanziaria regionale o locale ovvero la realizzazione di “interventi speciali” in favore di determinati Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni. Tuttavia, se pur l’intervento finanziario dello Stato e la sua relativa disciplina legislativa può essere giustificato, deve ritenersi insufficiente il meccanismo previsto nella disposizione censurata, poiché, ai fini della emanazione del d.P.C.m. per la ripartizione del fondo, si limita a chiedere che sia “sentita” la conferenza unificata Stato-Regioni, anziché prevedere che il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sia adottato sulla base di una vera e propria intesa con la Conferenza unificata di cui all’art. 8 del decreto legislativo n. 281 del 1997. - In tema di finanziamenti per finalità non riconducibili a funzioni di spettanza statale v. sentenza citata n. 423/2004. - In tema di finanziamenti nell’ambito del nuovo Titolo V della Costituzione, v. sentenze citate nn. 160 e 77/2005; nn. 320 e 49/2004; n. 16/2004 e n. 370/2003; per le eccezioni di cui al V comma dell’art. 119 della Costituzione, v. sentenze nn. 77/2005 e 14/2004. - In tema dei due specifici interventi di cui al V comma dell’art. 119 della Costituzione, v. sentenze n. 16/2004 e n. 37/2004.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riservata a separate pronunzie la decisione sulle ulteriori questioni di legittimità costituzionale sollevate nei confronti della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2004) con il ricorso indicato in epigrafe,
dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 4, comma 157, della predetta legge 24 dicembre 2003, n. 350, nella parte in cui prevede che la dotazione del fondo venga ripartita «con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281», anziché stabilire che tale decreto sia adottato previa intesa con la Conferenza stessa.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 giugno 2005.
F.to:
Piero Alberto CAPOTOSTI, Presidente
Ugo DE SIERVO, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria l'8 giugno 2005.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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