Corte costituzionale
Sentenza n. 221/2005
Corte cost., sent. 8 giugno 2005, n. 221
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 221/2005
- Data di deposito
- 8 giugno 2005
- Data di decisione
- 6 giugno 2005
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Romano Vaccarella
- Presidente
- CAPOTOSTI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2005:221
Norme oggetto del giudizio
- art. 13, regio decreto legge n. 1345 del 28 agosto 1930
- legge n. 80 del 6 gennaio 1931
Parametri
Massime
Massima n. 29436
Non merita accoglimento l’eccezione di irrilevanza della questione sulla base del rilievo secondo cui, nel caso di specie, l’arbitrato non troverebbe il suo fondamento nella legge, bensì nella convenzione, stipulata dalle parti, poiché il profilo dell’ammissibilità può essere valutato esclusivamente sotto il profilo dell’adeguatezza della motivazione dell’ordinanza di rimessione in punto di rilevanza della questione di legittimità costituzionale.
Massima n. 29437
E’ costituzionalmente illegittimo, in riferimento agli artt. 24, primo comma, 25, primo comma e 102, primo comma, della Costituzione, l’art. 13 del regio decreto-legge 28 agosto 1930, n. 1345, convertito nella legge 6 gennaio 1931, n. 80, in quanto prevede un arbitrato obbligatorio per la risoluzione delle controversie relative alla costruzione o all’esercizio dell’acquedotto del Monferrato e all’applicazione dello stesso decreto-legge. Dato, infatti, per certo che trattasi di arbitrato rituale ed obbligatorio, è necessario richiamare il costante indirizzo della giurisprudenza costituzionale che ha ravvisato nella libera scelta delle parti il fondamento di qualsiasi arbitrato, con l’ulteriore precisazione che l’arbitrato può ritenersi effettivamente non obbligatorio solo quando sia consentito a ciascuna delle parti in contesa, con decisione anche unilaterale, di adire il giudice ordinario, mentre la norma censurata preclude alle parti la possibilità di adire il giudice statuale, essendo, inoltre, irrilevanti i profili relativi sia al regime del lodo sia alla composizione del collegio, atteso che la garanzia costituzionale attiene alla libertà di scelta dello strumento dell’arbitrato e non già a peculiari modalità di svolgimento dello stesso. - Sentenze citate nn. 127/1977, 50/1955, 62/1968, 152/1996, 325/1998, 381/1997, 54/1996 e 232, 206, 49/1994, 488/1991.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 13 del regio decreto-legge 28 agosto 1930, n. 1345 (Norme per la costruzione e l'esercizio dell'acquedotto del Monferrato), convertito nella legge 6 gennaio 1931, n. 80.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 giugno 2005.
F.to:
Piero Alberto CAPOTOSTI, Presidente
Romano VACCARELLA, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria l'8 giugno 2005.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
Per le sentenze della Corte costituzionale anteriori al 2025 LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze