Corte costituzionale
Sentenza n. 219/2005
Corte cost., sent. 8 giugno 2005, n. 219
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 219/2005
- Data di deposito
- 8 giugno 2005
- Data di decisione
- 6 giugno 2005
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Franco Bile
- Presidente
- CONTRI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2005:219
Norme oggetto del giudizio
- art. 3, comma 76, legge n. 350 del 24 dicembre 2003
- art. 3, comma 82, legge n. 350 del 24 dicembre 2003
- art. 3, comma 77, legge n. 350 del 24 dicembre 2003
Parametri
Massime
Massima n. 29432
Va riservata a separate pronunce ogni decisione sulle ulteriori questioni di legittimità costituzionale della legge 24 dicembre 2004, n. 350 diverse da quelle di cui all’art. 3, commi 76, 77, 82, sollevate con il medesimo ricorso.
Massima n. 29433
E’ costituzionalmente illegittimi i commi 76 e 82 dell’art. 3, della legge 24 dicembre 2004, n. 350, laddove autorizza il Ministro del lavoro, nel limite di 47,063 milioni di euro, a prorogare, limitatamente all’esercizio 2004, le convenzioni stipulate direttamente con i Comuni, anche in deroga alla normativa vigente relativa ai lavori socialmente utili, per lo svolgimento di attività di questo tipo e per l’attuazione, nel limite complessivo di 20,937 milioni di euro, di misure di politica attiva del lavoro, riferite sia a lavoratori impiegati in tali attività in possesso di alcuni requisiti, sia ad altri soggetti specificamente individuati (comma 76) ed a stipulare direttamente con i Comuni nuove convenzioni, nel limite di un milione di euro e per il solo esercizio 2004, per lo svolgimento di attività socialmente utili e per l’attuazione di misure di politica attiva del lavoro riferite a lavoratori impegnati in queste attività, in possesso di alcuni requisiti (comma 82). Infatti, dopo la riforma del Titolo V della seconda parte della Costituzione, in un contesto di accresciute competenze legislative regionali, infatti, le disposizioni impugnate ammettono solo convenzioni stipulate dallo Stato direttamente con i Comuni ed escludono del tutto le Regioni, non prevedendo alcuno strumento idoneo a garantire una leale collaborazione fra Stato e Regioni; canone, quello della “leale collaborazione”, cui deve farsi ricorso ove, come nella specie, non sia ravvisabile una sicura prevalenza di un complesso normativo rispetto ad altri, che renda dominante la relativa competenza legislativa. - Sentenze citate nn. 50/2005, 427/2004, 303/2003.
Massima n. 29434
Il comma 77 dell’art. 3 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, che completa la disciplina del comma 76, prorogando al 31 dicembre 2004, in presenza di tali convenzioni, il termine previsto dalla legislazione previgente come limite temporale entro il quale i costi dei lavori socialmente utili erano, in tutto o in parte, a carico del Fondo per l’occupazione, letto in riferimento al medesimo comma 76, non lede le prerogative regionali. Non è, pertanto, fondata la questione di legittimità costituzionale del comma 77 dell’art. 3 della legge 24 dicembre 2003, n. 350.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riservata a separate pronunce ogni decisione sulle ulteriori questioni di legittimità costituzionale della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2004), sollevate dalla Regione Emilia-Romagna con il ricorso in epigrafe:
a) dichiara l'illegittimità costituzionale dei commi 76 e 82 dell'art. 3 della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2004), nella parte in cui non prevedono alcuno strumento idoneo a garantire una leale collaborazione fra Stato e Regioni;
b) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale del comma 77 dell'art. 3 della medesima legge 24 dicembre 2003, n. 350.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 giugno 2005.
F.to:
Fernanda CONTRI, Presidente
Franco BILE, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria l'8 giugno 2005.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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