Corte costituzionale
Sentenza n. 190/2005
Corte cost., sent. 10 maggio 2005, n. 190
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 190/2005
- Data di deposito
- 10 maggio 2005
- Data di decisione
- 5 maggio 2005
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Alfonso Quaranta
- Presidente
- CONTRI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2005:190
Norme oggetto del giudizio
- art. 1, legge della Regione Marche n. 4 del 24 febbraio 2004
- art. 2, legge della Regione Marche n. 4 del 24 febbraio 2004
- art. 3, legge della Regione Marche n. 4 del 24 febbraio 2004
Parametri
Massime
Massima n. 29391
Sono costituzionalmente illegittimi gli artt. 1, 2 e 3 della legge della Regione Marche 24 febbraio 2004, n. 4, che disciplina l’inserimento nei ruoli regionali del servizio sanitario nazionale del personale, già assunto con contratto a tempo indeterminato da unità operative o strutture sanitarie private, che risulti in esubero a seguito di processi di riconversione o disattivazione o soppressione delle predette unità e strutture, determinati dall’attuazione del piano sanitario regionale 2003/2006. In assenza di peculiari situazioni giustificatrici individuate dal legislatore, infatti, non è consentita una deroga al principio – più volte affermato dalla giurisprudenza costituzionale – secondo cui il concorso rappresenta la forma generale e ordinaria di reclutamento di personale nel pubblico impiego, in quanto meccanismo idoneo a garantire il canone dell’efficienza dell’azione amministrativa. Anche se il principio del concorso pubblico non è incompatibile con la finalità prevista dal legislatore regionale intesa a consentire la valorizzazione di specifiche professionalità acquisite dal personale in questione, tuttavia, nella specie, le ragioni giustificative appaiono generiche e le esperienze non risultano maturate nella stessa amministrazione. Sono, infine, inapplicabili le rimanenti norme della legge regionale impugnata, non presentando esse alcuna autonomia applicativa. - Sul rispetto della regola del pubblico concorso, v. sentenze citate nn. 34 e 205/2004 e n. 1/1999. - Sui limiti costituzionali alla possibilità di apportare deroghe al carattere “pubblico” del concorso, v. sentenza n. 141/1999. - Sul concorso pubblico, quale meccanismo strumentale al canone di efficienza dell’amministrazione, derogabile solo in presenza di peculiari situazioni giustificatrici e sui limiti apposti alla discrezionalità del legislatore, v. sentenze n. 194/2002; n. 1/1999; n. 313/1993; n. 453/1990.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale degli artt. 1, 2 e 3 della legge della Regione Marche 24 febbraio 2004, n. 4 (Disposizioni eccezionali e straordinarie in attuazione del piano sanitario regionale 2003/2006 relative al personale delle strutture sanitarie titolari di accordi contrattuali con il servizio sanitario regionale).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 maggio 2005.
F.to:
Fernanda CONTRI, Presidente
Alfonso QUARANTA, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 10 maggio 2005.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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