Corte costituzionale
Sentenza n. 167/2005
Corte cost., sent. 29 aprile 2005, n. 167
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 167/2005
- Data di deposito
- 29 aprile 2005
- Data di decisione
- 18 aprile 2005
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Piero Alberto Capotosti
- Presidente
- CAPOTOSTI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2005:167
Norme oggetto del giudizio
- art. 1, legge della Regione Abruzzo n. 4 del 23 gennaio 2004
Parametri
Massime
Massima n. 29364
E’ costituzionalmente illegittimo l’art. 1della legge della Regione Abruzzo 23 gennaio 2004, n. 4. Premesso che l’art. 120, secondo comma, della Costituzione non preclude, in linea di principio, la possibilità che la legge regionale, nel disciplinare materie di propria competenza, disponga l’esercizio di poteri sostitutivi in capo ad organi regionali, in caso di inerzia o di inadempimento da parte dell’ente locale ordinariamente competente, sempre che tali ipotesi siano eccezionali rispetto al normale esercizio delle funzioni amministrative e sempre che l’esercizio del potere sostitutivo sia affidato in ogni caso ad un organo di governo della Regione o almeno sia attuato sulla base di una decisione di questi la disposizione regionale impugnata disciplina il potere sostitutivo regionale affidandone l’esercizio al difensore civico regionale, e cioè ad un organo titolare soltanto di funzioni connesse alla tutela della legalità e della regolarità dell’azione amministrativa, al quale non può essere riconosciuta la qualificazione di organo di governo regionale. - Sulla possibilità che le leggi regionali, nel disciplinare materie di propria competenza, dispongano l'esercizio di poteri sostitutivi in capo ad organi regionali, in caso di inerzia o di inadempimento da parte dell'ente locale ordinariamente competente, vedi le citate sentenze nn. 43, 69, 70, 71, 72, 73, 112 e 173/2004. - Sulla necessità che l'esercizio del potere sostitutivo nei confronti degli enti locali da parte delle Regioni sia affidato in ogni caso ad un organo di governo della Regione o sia comunque attuato sulla base di una decisione di questi, v. le citate sentenze nn. 342/1994, 313/2003 e 112/2004. - Sulla natura delle funzioni attribuite al Difensore civico regionale, v. le citate sentenze 112 e 173/2004.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 1 della legge della Regione Abruzzo 23 gennaio 2004, n. 4 (Controllo sostitutivo sugli atti degli enti locali e degli enti dipendenti dalla Regione).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 aprile 2005.
F.to:
Piero Alberto CAPOTOSTI, Presidente e Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 29 aprile 2005.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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