Corte costituzionale

Sentenza n. 167/2005

Corte cost., sent. 29 aprile 2005, n. 167

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
167/2005
Data di deposito
29 aprile 2005
Data di decisione
18 aprile 2005
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Piero Alberto Capotosti
Presidente
CAPOTOSTI
ECLI
ECLI:IT:COST:2005:167

Norme oggetto del giudizio

  • art. 1, legge della Regione Abruzzo n. 4 del 23 gennaio 2004

Parametri

Massime

Massima n. 29364

E’ costituzionalmente illegittimo l’art. 1della legge della Regione Abruzzo 23 gennaio 2004, n. 4. Premesso che l’art. 120, secondo comma, della Costituzione non preclude, in linea di principio, la possibilità che la legge regionale, nel disciplinare materie di propria competenza, disponga l’esercizio di poteri sostitutivi in capo ad organi regionali, in caso di inerzia o di inadempimento da parte dell’ente locale ordinariamente competente, sempre che tali ipotesi siano eccezionali rispetto al normale esercizio delle funzioni amministrative e sempre che l’esercizio del potere sostitutivo sia affidato in ogni caso ad un organo di governo della Regione o almeno sia attuato sulla base di una decisione di questi la disposizione regionale impugnata disciplina il potere sostitutivo regionale affidandone l’esercizio al difensore civico regionale, e cioè ad un organo titolare soltanto di funzioni connesse alla tutela della legalità e della regolarità dell’azione amministrativa, al quale non può essere riconosciuta la qualificazione di organo di governo regionale. - Sulla possibilità che le leggi regionali, nel disciplinare materie di propria competenza, dispongano l'esercizio di poteri sostitutivi in capo ad organi regionali, in caso di inerzia o di inadempimento da parte dell'ente locale ordinariamente competente, vedi le citate sentenze nn. 43, 69, 70, 71, 72, 73, 112 e 173/2004. - Sulla necessità che l'esercizio del potere sostitutivo nei confronti degli enti locali da parte delle Regioni sia affidato in ogni caso ad un organo di governo della Regione o sia comunque attuato sulla base di una decisione di questi, v. le citate sentenze nn. 342/1994, 313/2003 e 112/2004. - Sulla natura delle funzioni attribuite al Difensore civico regionale, v. le citate sentenze 112 e 173/2004.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 1 della legge della Regione Abruzzo 23 gennaio 2004, n. 4 (Controllo sostitutivo sugli atti degli enti locali e degli enti dipendenti dalla Regione).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 aprile 2005.

F.to:

Piero Alberto CAPOTOSTI, Presidente e Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 29 aprile 2005.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

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