Corte costituzionale

Sentenza n. 163/2005

Corte cost., sent. 21 aprile 2005, n. 163

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
163/2005
Data di deposito
21 aprile 2005
Data di decisione
7 aprile 2005
Esito
Inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Giovanni Maria Flick
Presidente
CONTRI
ECLI
ECLI:IT:COST:2005:163

Norme oggetto del giudizio

  • art. 6, comma 2, legge n. 140 del 20 giugno 2003
  • art. 6, comma 3, legge n. 140 del 20 giugno 2003
  • art. 6, comma 4, legge n. 140 del 20 giugno 2003
  • art. 6, comma 5, legge n. 140 del 20 giugno 2003
  • art. 6, comma 6, legge n. 140 del 20 giugno 2003
  • art. 7, legge n. 140 del 20 giugno 2003

Parametri

Massime

Massima n. 29358

E’ inammissibile l'intervento del Senato della Repubblica nel giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale avente ad oggetto l’impugnativa della normativa sulle intercettazioni, effettuate in qualsiasi forma nel corso di procedimenti riguardanti terzi, di conversazioni o comunicazioni «alle quali hanno preso parte membri del Parlamento»: intercettazioni usualmente qualificate come «indirette» o «casuali». Non vale in primo luogo il richiamo dell’art. 20, secondo comma, della legge n. 87 del 1953, secondo cui «gli organi dello Stato e delle Regioni hanno il diritto di intervenire in giudizio», per affermare la «naturale» legittimazione dell’organo che sia portatore di un interesse qualificato dal collegamento alle proprie funzioni costituzionali, in quanto si tratta di disposizione volta a regolare esclusivamente la rappresentanza e difesa nel giudizio davanti alla Corte, stabilendo che per gli organi dello Stato e delle Regioni non è richiesta una difesa professionale: il che non riguarda né vale a modificare la disciplina della legittimazione ad essere parte o ad intervenire in giudizio. Inoltre la disciplina del giudizio incidentale non contempla, né esplicitamente né implicitamente, una concorrente facoltà di intervento di ulteriori organi o poteri dello Stato – rispetto agli interventori 'ex lege' (art. 25, terzo comma, della legge n. 87 del 1953, e cioè il Presidente del Consiglio dei ministri o il Presidente della Giunta regionale) –, estranei per definizione al giudizio 'a quo' – come, nella specie, il Senato della Repubblica – quante volte il sindacato di costituzionalità verta su norme che riconoscano loro determinate attribuzioni, ancorché ricollegabili, in tesi, a previsioni di rango costituzionale; attribuzioni alla cui tutela è invero predisposto il distinto strumento del conflitto. Detta facoltà di intervento non potrebbe in effetti prescindere da una specifica previsione, che ne definisse gli esatti contorni e le finalità nel panorama delle tutele e dei meccanismi di contenzioso costituzionale, finendo altrimenti l'intervento stesso per sovrapporsi a quello “istituzionale” del Presidente del Consiglio dei ministri. - Sulla disciplina della legittimazione ad essere parte o ad intervenire in giudizio, v. citata sentenza n. 350/1998.

Massima n. 29359

E’ inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, commi 2, 3, 4, 5 e 6, e dell'art. 7 della legge 20 giugno 2003, n. 140, sollevata in riferimento agli artt. 3, 24 e 112 della Costituzione, nell’assunto che la disciplina delle intercettazioni - effettuate «in qualsiasi forma» nel corso di procedimenti riguardanti terzi - qualificate come «indirette» o «casuali» sarebbe applicabile non soltanto alle conversazioni o comunicazioni cui il membro del Parlamento partecipi personalmente, ma anche a quelle intrattenute da altro soggetto «che si limiti a trasmettere la volontà e le manifestazioni del pensiero» del parlamentare, quale semplice 'nuncius' di quest'ultimo. Ed invero, per un verso, la premessa interpretativa da cui muove il remittente in punto di rilevanza non è condivisibile: contrariamente a quanto sostenuto nell'ordinanza di rimessione, alla stregua del comune significato dell'espressione, «prende parte» ad una conversazione o comunicazione chi interloquisce in essa non colui su mandato del quale uno degli interlocutori interviene, sia pure nella veste di mero portavoce. Per altro verso, il percorso interpretativo, dal quale l'ordinanza di rimessione deriva il giudizio di rilevanza, si presenta intrinsecamente contraddittorio rispetto a quello che sorregge la successiva affermazione della non manifesta infondatezza della questione. Il giudice rimettente, difatti, dapprima motiva la rilevanza della questione facendo leva su una interpretazione lata della norma impugnata – quanto alla formula «prendere parte» – giustificandola essenzialmente con l'esigenza di assicurare una garanzia piena, e non dimidiata, all'interesse da essa protetto. Subito dopo, però, sostiene la non manifesta infondatezza di tale questione sulla scorta di una interpretazione restrittiva della norma costituzionale di riferimento – l'art. 68, terzo comma, Cost. – quanto all'asserita inidoneità dell'inciso «in qualsiasi forma» ad abbracciare le intercettazioni «indirette».

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibile l'intervento del Senato della Repubblica;

dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, commi 2, 3, 4, 5 e 6, e dell'art. 7 della legge 20 giugno 2003, n. 140 (Disposizioni per l'attuazione dell'articolo 68 della Costituzione nonché in materia di processi penali nei confronti delle alte cariche dello Stato), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 112 della Costituzione, dalla Corte di cassazione con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 aprile 2005.

F.to:

Fernanda CONTRI, Presidente

Giovanni Maria FLICK, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 21 aprile 2005.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

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