Corte costituzionale
Sentenza n. 162/2005
Corte cost., sent. 21 aprile 2005, n. 162
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 162/2005
- Data di deposito
- 21 aprile 2005
- Data di decisione
- 7 aprile 2005
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Paolo Maddalena
- Presidente
- CONTRI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2005:162
Norme oggetto del giudizio
- art. 4, comma 82, legge n. 350 del 24 dicembre 2003
- art. 4, comma 83, legge n. 350 del 24 dicembre 2003
Parametri
Massime
Massima n. 29354
Va riservata a separate pronunce la decisione delle restanti questioni di legittimità costituzionale della legge 24 dicembre 2003, n. 350 sollevate con lo stesso ricorso.
Massima n. 29355
Non è fondata, in riferimento agli articoli 117, 118 e 119 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 82, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, nella parte in cui prevede l'incremento delle disponibilità del fondo per il concorso nel pagamento degli interessi sulle operazioni di credito a favore delle imprese artigiane di cui all'art. 37 della legge 25 luglio 1952, n. 949, e successive modificazioni. Infatti il denunciato comma 82 dell'art. 4 della legge n. 350 del 2003 si giustifica, in via transitoria e fino all'attuazione del nuovo modello delineato dall'art. 119 della Costituzione, in conseguenza del principio di continuità dell'ordinamento, attesa l'esigenza di non far mancare finanziamenti ad un settore rilevante e strategico dell'economia nazionale, quello dell'impresa artigiana, al quale la Costituzione (art. 45) guarda con particolare favore. - In tema di tutela della concorrenza, v. citata sentenza n. 77/2005. - Sul principio di continuità dell’ordinamento, v. citata sentenza n. 255/2004.
Massima n. 29356
E’ fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 83, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, sollevata in riferimento agli artt. 117, 118 e 119, nella parte in cui non prevede che il decreto del Ministro delle attività produttive sia emanato previa intesa con la Conferenza Stato-Regioni. Infatti mentre il principio di continuità giustifica, sia pure in via provvisoria, ed in vista di una considerazione complessiva del settore dell'artigianato e delle iniziative da finanziare, l'attribuzione al Ministro delle attività produttive della potestà di definire, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, modalità, condizioni e forme tecniche delle attività ammesse al sostegno finanziario, l'articolazione della normativa esige forme di cooperazione con le Regioni e di incisivo coinvolgimento delle stesse, essendo evidente che l'intervento dello Stato debba rispettare la sfera di competenza spettante alle Regioni in via residuale. La disposizione denunciata si pone perciò in contrasto con il principio di leale collaborazione, non prevedendo che il decreto del Ministro delle attività produttive sia emanato previa intesa con la Conferenza Stato-Regioni.
Massima n. 29357
Non è fondata, in riferimento agli articoli 117, 118 e 119 della Costituzione – salvo quanto previsto sub massima C –, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 83, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, nella parte in cui non prevederebbe forme di raccordo con le Regioni nell'attività di gestione delle risorse. Infatti il comma 83 del citato art. 4, non disciplina – né direttamente, né indirettamente per il tramite del decreto ministeriale di attuazione – anche l'attività di concreta gestione dell'intervento. Questa attività, unitamente a quella di concessione dei contributi e delle agevolazioni, rientra nella competenza delle Regioni, e tale competenza è fatta salva dalla norma censurata.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riservata a separate pronunce la decisione delle restanti questioni di legittimità costituzionale della legge 24 dicembre 2003, n. 350, sollevate dalla Regione Emilia-Romagna con il ricorso indicato in epigrafe;
1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 4, comma 83, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2004), nella parte in cui non prevede che il decreto del Ministro delle attività produttive sia emanato previa intesa con la Conferenza Stato-Regioni;
2) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 82, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, sollevata, in riferimento agli articoli 117, 118 e 119 della Costituzione, dalla Regione Emilia-Romagna con il ricorso indicato in epigrafe;
3) dichiara non fondata – salvo quanto previsto al capo 1) – la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 83, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, sollevata, in riferimento agli articoli 117, 118 e 119 della Costituzione, dalla Regione Emilia-Romagna con il ricorso indicato in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 aprile 2005.
F.to:
Fernanda CONTRI, Presidente
Paolo MADDALENA, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 21 aprile 2005.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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