Corte costituzionale

Sentenza n. 148/2005

Corte cost., sent. 12 aprile 2005, n. 148

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
148/2005
Data di deposito
12 aprile 2005
Data di decisione
4 aprile 2005
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Annibale Marini
Presidente
CONTRI
ECLI
ECLI:IT:COST:2005:148

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 29325

Va esclusa la lesione del principio di ragionevole durata del processo, poiché, il meccanismo previsto dalla norma è tutt’altro che irragionevole, essendo esso posto a presidio di un diritto costituzionalmente garantito, per cui il ritardo nella definizione del processo che può, in ipotesi, derivare dal meccanismo di sostituzione del difensore previsto dalla norma stessa risulta tutt’altro che ingiustificato. Non è, pertanto, fondata la questione di legittimità costituzionale, in riferimento all’art. 111, secondo comma, della Costituzione, dell’art. 97, quarto comma, codice procedura penale, nella parte in cui prevede che, nel corso del giudizio, possa essere designato come sostituto del difensore dell’imputato soltanto un avvocato iscritto nell’elenco di cui al secondo comma dello stesso articolo.

Massima n. 29326

E’ inammissibile la questione di legittimità costituzionale, in riferimento all’art. 3 della Costituzione, dell’art. 97, quarto comma, del codice di procedura penale, nella parte in cu prevede che, nel corso del giudizio, possa essere designato come sostituto del difensore dell’imputato soltanto un avvocato iscritto nell’elenco di cui al secondo comma dello stesso articolo. Le argomentazioni prospettate dal giudice 'a quo', infatti, sono riferite ad altra disciplina, in particolare a quella relativa alle fasi non dibattimentali, di cui il giudice 'a quo' non deve fare nella specie alcuna applicazione, e non alla norma impugnata, diretta ad assicurare l’effettivo esercizio del diritto di difesa.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

a) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 97, quarto comma, del codice di procedura penale sollevata, in riferimento all'art. 111, secondo comma, della Costituzione dal Tribunale di Lecce, con l'ordinanza in epigrafe;

b) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 97, quarto comma, del codice di procedura penale sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione dal Tribunale di Lecce con la medesima ordinanza.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 aprile 2005.

F.to:

Fernanda CONTRI, Presidente

Annibale MARINI, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 12 aprile 2005.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

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