Corte costituzionale
Sentenza n. 148/2005
Corte cost., sent. 12 aprile 2005, n. 148
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 148/2005
- Data di deposito
- 12 aprile 2005
- Data di decisione
- 4 aprile 2005
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Annibale Marini
- Presidente
- CONTRI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2005:148
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 29325
Va esclusa la lesione del principio di ragionevole durata del processo, poiché, il meccanismo previsto dalla norma è tutt’altro che irragionevole, essendo esso posto a presidio di un diritto costituzionalmente garantito, per cui il ritardo nella definizione del processo che può, in ipotesi, derivare dal meccanismo di sostituzione del difensore previsto dalla norma stessa risulta tutt’altro che ingiustificato. Non è, pertanto, fondata la questione di legittimità costituzionale, in riferimento all’art. 111, secondo comma, della Costituzione, dell’art. 97, quarto comma, codice procedura penale, nella parte in cui prevede che, nel corso del giudizio, possa essere designato come sostituto del difensore dell’imputato soltanto un avvocato iscritto nell’elenco di cui al secondo comma dello stesso articolo.
Massima n. 29326
E’ inammissibile la questione di legittimità costituzionale, in riferimento all’art. 3 della Costituzione, dell’art. 97, quarto comma, del codice di procedura penale, nella parte in cu prevede che, nel corso del giudizio, possa essere designato come sostituto del difensore dell’imputato soltanto un avvocato iscritto nell’elenco di cui al secondo comma dello stesso articolo. Le argomentazioni prospettate dal giudice 'a quo', infatti, sono riferite ad altra disciplina, in particolare a quella relativa alle fasi non dibattimentali, di cui il giudice 'a quo' non deve fare nella specie alcuna applicazione, e non alla norma impugnata, diretta ad assicurare l’effettivo esercizio del diritto di difesa.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
a) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 97, quarto comma, del codice di procedura penale sollevata, in riferimento all'art. 111, secondo comma, della Costituzione dal Tribunale di Lecce, con l'ordinanza in epigrafe;
b) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 97, quarto comma, del codice di procedura penale sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione dal Tribunale di Lecce con la medesima ordinanza.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 aprile 2005.
F.to:
Fernanda CONTRI, Presidente
Annibale MARINI, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 12 aprile 2005.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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