Corte costituzionale

Sentenza n. 111/2005

Corte cost., sent. 18 marzo 2005, n. 111

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
111/2005
Data di deposito
18 marzo 2005
Data di decisione
7 marzo 2005
Esito
Inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Alfonso Quaranta
Presidente
CONTRI
ECLI
ECLI:IT:COST:2005:111

Norme oggetto del giudizio

  • art. 30, comma 4, legge della Regione Puglia n. 4 del 7 marzo 2003

Parametri

Massime

Massima n. 29276

E’ inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 30, comma 4, della legge della Regione Puglia 7 marzo 2003, n. 4, censurato, in riferimento agli artt. 3, 97 e 117 della Costituzione, in quanto, nello stabilire che «a norma dell’art. 8-quinquies, comma 1, lettera d), del d.lgs. n. 502 del 1992, ove le strutture pubbliche e private abbiano erogato volumi di prestazioni eccedenti il programma preventivo concordato, fissato in misura corrispondente a quelli erogati nel 1998, e il relativo limite di spesa a carico del Servizio sanitario regionale, detti volumi sono remunerati con le regressioni tariffarie fissate dalla Giunta regionale», creerebbe una ingiustificata disparità di trattamento tra le strutture accreditate di sanità privata e quelle di sanità pubblica, desumibile, in particolare, dal differente modo in cui le une e le altre sono finanziate. Il giudice 'a quo' ha, infatti, dato all’art. 30, comma 4, un significato che oggettivamente non ha, poiché esso non contiene l’affermazione secondo cui il sistema di remunerazione delle prestazioni rese dalle strutture sanitarie pubbliche sarebbe diverso da quello relativo alle strutture private accreditate, facendo anzi riferimento unitario e indistinto sia al settore pubblico che a quello privato, con conseguente esclusione di ogni discriminazione tra gli stessi, mentre la denunciata ingiustificata discriminazione sarebbe effetto di norme diverse da quella censurata e di atti amministrativi applicativi di tale diversa normativa regionale, dovendosi al riguardo escludere che possano costituire motivo di illegittimità di una norma gli effetti distorsivi che possono derivare da applicazione non corretta di essa, né gli effetti riflessi che costituiscono conseguenza indiretta di altre precedenti norme non denunciate e dovendosi rilevare che il principio della equiordinazione delle strutture pubbliche e di quelle private non opera in rapporto alle fonti di finanziamento complessivo delle strutture del settore sanitario, ma ai criteri e alle modalità di remunerazione a tariffa delle sole prestazioni rese sulla base di appositi accordi contrattuali, senza coinvolgere quindi il finanziamento delle aziende pubbliche costituenti presidî ospedalieri a diretta gestione delle AUSL di appartenenza. - Sull’affermazione secondo cui non possono costituire motivo di illegittimità di una norma gli effetti distorsivi che possono derivare da applicazione non corretta di essa, né gli effetti riflessi che costituiscono conseguenza indiretta di altre precedenti norme non denunciate, v. le citate sentenze nn. 63/1998 e 451/2000.

Massima n. 29277

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 30, comma 4, della legge della Regione Puglia 7 marzo 2003, n. 4, censurato, in riferimento all’art. 3 della Costituzione, in quanto, nello stabilire che «a norma dell’art. 8-quinquies, comma 1, lettera d), del d.lgs. n. 502 del 1992, ove le strutture pubbliche e private abbiano erogato volumi di prestazioni eccedenti il programma preventivo concordato, fissato in misura corrispondente a quelli erogati nel 1998, e il relativo limite di spesa a carico del Servizio sanitario regionale, detti volumi sono remunerati con le regressioni tariffarie fissate dalla Giunta regionale», non terrebbe conto dell’effettivo andamento della domanda di prestazioni sanitarie proveniente dall’utenza nel periodo intercorso tra il 1998 e il 2003, con evidente danno delle strutture sanitarie private. Premesso che la disposizione censurata deve essere interpretata nel senso che, ai fini della remunerazione per intero a valori attuali (riferiti cioè all’anno in cui effettivamente le prestazioni siano state rese), i volumi delle prestazioni medesime, vale a dire la loro quantità e, correlativamente, la spesa complessiva, non possono essere superiori a quelli del 1998, il riferimento ai predetti volumi e limiti di spesa si presenta come il frutto, da parte del legislatore regionale, di una scelta discrezionale di politica sanitaria e di contenimento della spesa, la quale, tenuto conto della ristrettezza delle risorse finanziarie dirette a soddisfare le esigenze del settore, non risulta viziata da intrinseca irragionevolezza, tanto più che, come riconosciuto dallo stesso giudice 'a quo', il riferimento all’anno 1998 trova la sua motivazione nella considerazione che per le prestazioni di specialistica ambulatoriale in tale anno la capacità produttiva delle strutture private si è potuta esplicare senza limiti. - Sulla esigenza, per il legislatore, di rinvenire strumenti che, pur nel rispetto di esigenze minime, di carattere primario e fondamentale, del settore sanitario, operino come limite alla pienezza della tutela sanitaria degli utenti del servizio in relazione alle disponibilità finanziarie annualmente destinata alla spesa sanitaria, v. la citata sentenza n. 509/2000.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

a) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 30, comma 4, della legge della Regione Puglia 7 marzo 2003, n. 4 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2003 e bilancio pluriennale 2003-2005 della Regione Puglia), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 97 e 117 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, sezione staccata di Lecce, con le ordinanze indicate in epigrafe;

b) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dello stesso art. 30, comma 4, della legge della Regione Puglia n. 4 del 2003 sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, sezione staccata di Lecce, con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 marzo 2005.

F.to:

Fernanda CONTRI, Presidente

Alfonso QUARANTA, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 18 marzo 2005.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

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