Corte costituzionale

Sentenza n. 109/2005

Corte cost., sent. 18 marzo 2005, n. 109

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
109/2005
Data di deposito
18 marzo 2005
Data di decisione
7 marzo 2005
Esito
Inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Romano Vaccarella
Presidente
CONTRI
ECLI
ECLI:IT:COST:2005:109

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 29274

E’ inammissibile la questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 24, secondo comma, e 111 Cost., degli artt. 301 e 377, comma secondo, del codice di procedura civile, nella parte in cui non attribuiscono rilevanza, nel giudizio di cassazione, alla morte dell’unico difensore verificatasi dopo la proposizione del ricorso e prima dell’udienza di discussione. Premesso che la funzione dell’interruzione del processo civile non è soltanto quella di mettere la parte in grado di compiere atti di impulso del processo, ma in primo luogo quella di consentire alla parte di difendersi in giudizio usufruendo di tutti i poteri e facoltà che la legge le riconosce, e premesso altresì che il carattere officioso del procedimento di cassazione è irrilevante al fine di bandirne l’istituto dell’interruzione, così come tale conclusione non può essere giustificata con il preteso, scarso valore – rispetto a quella che si esprime con il ricorso – delle successive attività difensive, non può tuttavia essere emessa la pronuncia di incostituzionalità sollecitata, in quanto il problema della necessità di garantire l’esercizio del diritto di difesa, nel giudizio di cassazione, alla parte colpita da un evento che quel diritto pregiudica, non riguarda soltanto il ricorrente, ma anche colui nei cui confronti il ricorso sia stato proposto, così come esso implica la soluzione di delicate questioni – derivanti dal fatto che quello di cassazione è 'ab initio' un processo di avvocati – quanto ai meccanismi di riattivazione del giudizio, sicché non compete alla Corte costituzionale – ma, nell’ambito della sua discrezionalità, al legislatore – la necessariamente articolata soluzione dei problemi implicati dal riconoscere rilevanza, nel giudizio di cassazione, ad eventi 'lato sensu' interruttivi.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli articoli 301 e 377, comma secondo, del codice di procedura civile sollevata, in riferimento agli articoli 3, primo comma, 24, secondo comma, e 111 della Costituzione, dalla Corte di cassazione con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 marzo 2005.

F.to:

Fernanda CONTRI, Presidente

Romano VACCARELLA, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 18 marzo 2005.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

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