Corte costituzionale

Sentenza n. 108/2005

Corte cost., sent. 18 marzo 2005, n. 108

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
108/2005
Data di deposito
18 marzo 2005
Data di decisione
7 marzo 2005
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Alfio Finocchiaro
Presidente
CONTRI
ECLI
ECLI:IT:COST:2005:108

Norme oggetto del giudizio

  • art. 5, comma 2, legge della Regione Umbria n. 2 del 3 gennaio 2000
  • art. 5, comma 3, legge della Regione Umbria n. 2 del 3 gennaio 2000
  • art. 5, comma 5, come sostituito, legge della Regione Umbria n. 2 del 3 gennaio 2000
  • art. 5, legge della Regione Umbria n. 26 del 29 dicembre 2003
  • art. 18-ter, comma 1, introdotto, legge della Regione Umbria n. 2 del 3 gennaio 2000
  • art. 21, legge della Regione Umbria n. 26 del 29 dicembre 2003

Parametri

Massime

Massima n. 29271

E’ costituzionalmente illegittimo l’art. 5, commi 2, 3 e 5, della legge della Regione Umbria 3 gennaio 2000, n. 2, come sostituito dall’art. 5 della legge della Regione Umbria 29 dicembre 2003, n. 26, nella parte in cui disciplina l’attività di cava all’interno dei parchi nazionali. Premesso che, in base all’art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, la “tutela dell’ambiente” non può essere qualificata come una materia riservata rigorosamente alla competenza statale, in quanto investe altre competenze che ben possono essere regionali, spettando allo Stato il compito di fissare 'standard' di tutela uniformi sull’intero territorio nazionale, e non essendo incompatibili con detta competenza interventi specifici del legislatore regionale che, attenendosi alle proprie competenze, adottino una disciplina maggiormente rigorosa rispetto ai limiti fissati dal legislatore statale, e premesso altresì che l’art. 11 della legge quadro statale sulle aree protette (l. 6 dicembre 1991, n. 394), nel fissare gli 'standard' di tutela uniformi, prevede, al comma 1, che l’esercizio delle attività consentite entro il territorio del parco nazionale è disciplinato con regolamento e stabilisce, al comma 3, lettera b), che nei parchi nazionali sono vietati l’apertura e l’esercizio di cave, di miniere e di discariche, nonché l’asportazione di minerali, le previsioni della legge regionale impugnata che, nel vietare l’apertura di nuove cave e la riattivazione di cave dismesse all’interno di parchi nazionali e regionali, comprese le aree contigue, consentono, al loro interno, interventi di ampliamento o completamento delle cave in esercizio e di reinserimento o recupero ambientale di cave dismesse, lungi dal disporre una disciplina più rigorosa rispetto ai limiti fissati dal legislatore statale, derogano 'in peius' agli 'standard' di tutela uniforme sull’intero territorio nazionale, non potendo un tale intervento trovare giustificazione nella competenza esclusiva regionale in materia di cave, giacché le disposizioni censurate, riferendosi alle cave che insistono in un parco, interfersicono con il valore ambiente, mentre solo il regolamento dell’Ente Parco, approvato dal Ministro dell’ambiente d’intesa con le regioni interessate, è abilitato a consentire deroghe al divieto di cava nelle aree protette. - Sulla possibilità per le Regioni di adottare discipline di tutela ambientale più rigorose di quelle stabilite a livello statale, ma non derogatorie in senso peggiorativo di queste ultime, v. la citata sentenza n. 222/2003. - Sulla configurazione della “tutela ambientale” più che come materia, come valore costituzionalmente protetto, vedi le citate sentenze nn. 407/2002 e 307/2003 - Sulla non incompatibilità con la competenza esclusiva dello Stato in materia di tutela dell’ambiente” di interventi specifici del legislatore regionale che si attengano alle proprie competenze, v. le citate sentenze nn. 303/2003, 312/2003 e 259/2004.

Massima n. 29272

Non è fondata, ad eccezione della declaratoria di illegittimità costituzionale (v. massima A), la questione di legittimità costituzionale dell’art. 5, commi 2, 3 e 5, della legge della Regione Umbria 3 gennaio 2000, n. 2, come sostituito dall’art. 5 della legge della Regione Umbria 29 dicembre 2003, n. 26, censurato, in riferimento all’art. 117, comma secondo, lettera l), della Costituzione, in quanto, nel prevedere, in linea di principio, il divieto di condurre cave nei parchi regionali, stabilisce altresì, in alcune ipotesi, la possibilità di deroghe a tale divieto. L’art. 11 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (legge-quadro in materia di aree protette) prevede infatti tale possibilità, e pertanto le disposizioni censurate, limitandosi a riprodurre i principî fondamentali per la disciplina delle aree protette di cui all’art. 22 della medesima legge n. 394 del 1991, non consentono arbitrariamente deroghe 'in peius' in materia di ambiente, giacché non esiste, per i parchi regionali, disposizione analoga a quella che, per i parchi nazionali, demanda al regolamento dell’Ente Parco la possibilità di prevedere deroghe al divieto di esercizio di cava, e dovendosi ritenere che, essendo i parchi regionali espressione dell’autonomia regionale, la disciplina delle deroghe debba, in mancanza di un regolamento adottato dal Parco, essere dettata dalla Regione; e, nella specie, la disciplina impugnata è rispettosa altresì del principio della partecipazione degli enti locali interessati alla gestione dell’area protetta.

Massima n. 29273

Va dichiarata cessata la materia del contendere in relazione alla questione di legittimità costituzionale dell’art. 18-ter della legge della Regione Umbria 3 gennaio 2000, n. 2, introdotto dall’art. 21 della legge della Regione Umbria 29 dicembre 2003, n. 26, censurato, in riferimento agli artt. 3, 41, 42 e 117, comma secondo, lettera l), della Costituzione, in quanto, dispone che i materiali provenienti da scavi di opere civili non impiegati nella realizzazione delle opere stesse sono ceduti a titolo gratuito al Comune competente per territorio, qualora eccedano la quantità di ventimila metri cubi totali (comma 1), e stabilisce che il Comune utilizza i materiali di cui al comma 1, per finalità di tutela dell’ambiente, ovvero dispone per il loro conferimento, a titolo oneroso, a impianti di prima lavorazione o trasformazione di materiali di cava presenti nel territorio regionale (comma 2). Successivamente alla proposizione del ricorso, infatti, la disposizione impugnata è stata integralmente sostituita dall’art. 2 della legge della Regione Umbria 23 dicembre 2004, n. 34, che non prevede più la cessione a titolo gratuito al Comune dei materiali di cava eccedenti una determinata quantità.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

a) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 5, commi 2, 3 e 5, della legge della Regione Umbria 3 gennaio 2000, n. 2 (Norme per la disciplina dell'attività di cava e per il riuso di materiali provenienti da demolizioni), come sostituito dall'art. 5 della legge della Regione Umbria 29 dicembre 2003, n. 26 (Ulteriori modificazioni, nonché integrazioni della legge regionale 3 gennaio 2000 n. 2. Norme per la disciplina dell'attività di cava e per il riuso di materiali provenienti da demolizioni), nella parte in cui disciplina l'attività di cava all'interno dei parchi nazionali;

b) dichiara non fondata, salvo quanto disposto al capo a), la questione di legittimità costituzionale dello stesso art. 5, commi 2, 3 e 5, della legge della Regione Umbria n. 2 del 2000, sollevata, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe;

c) dichiara cessata la materia del contendere in ordine alla questione di legittimità costituzionale dell'art.18-ter, comma 1, della citata legge regionale n. 2 del 2000, introdotto dall'art. 21 della predetta legge regionale n. 26 del 2003, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 41, 42 e 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 marzo 2005.

F.to:

Fernanda CONTRI, Presidente

Alfio FINOCCHIARO, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 18 marzo 2005.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

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