Corte costituzionale

Ordinanza n. 85/2005

Corte cost., ord. 2 marzo 2005, n. 85

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
85/2005
Data di deposito
2 marzo 2005
Data di decisione
23 febbraio 2005
Esito
Manifesta infondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Guido Neppi Modona
Presidente
CONTRI
ECLI
ECLI:IT:COST:2005:85

Norme oggetto del giudizio

  • art. 15, decreto legislativo n. 274 del 28 agosto 2000

Parametri

Massime

Massima n. 29240

E’ manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata in relazione agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione, dell’art. 15 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, nella parte in cui non prevede che nel procedimento davanti al giudice di pace sia dato avviso all’indagato della conclusione delle indagini preliminari ai sensi dell’art. 415-bis del codice di procedura penale, a causa della disparità di trattamento tra il soggetto indagato per un reato di competenza del giudice di pace e l’indagato per reati di competenza del giudice ordinario nonché della lesione del diritto di difesa e del diritto di essere tempestivamente informato dell’accusa. Invero, il procedimento davanti al giudice di pace configura un modello di giustizia, non comparabile con il procedimento per i reati di competenza del tribunale, che verrebbe ad essere snaturato dall’innesto dell’avviso di conclusione delle indagini preliminari, posto che tale procedura incidentale appare incompatibile con le finalità di snellezza, semplificazione e rapidità che connotano questa particolare forma di giurisdizione penale. - V., citate, ordinanze n. 201 e n. 349/2004.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 15 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274 (Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, a norma dell'articolo 14 della legge 24 novembre 1999, n. 468), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24, e 111, terzo comma, della Costituzione, dal Giudice di pace di Bari con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 febbraio 2005.

F.to:

Fernanda CONTRI, Presidente

Guido NEPPI MODONA, Redattore

Maria Rosaria FRUSCELLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 2 marzo 2005.

Il Cancelliere

F.to: FRUSCELLA

Testo integrale

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