Corte costituzionale
Ordinanza n. 85/2005
Corte cost., ord. 2 marzo 2005, n. 85
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 85/2005
- Data di deposito
- 2 marzo 2005
- Data di decisione
- 23 febbraio 2005
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Guido Neppi Modona
- Presidente
- CONTRI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2005:85
Norme oggetto del giudizio
- art. 15, decreto legislativo n. 274 del 28 agosto 2000
Parametri
Massime
Massima n. 29240
E’ manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata in relazione agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione, dell’art. 15 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, nella parte in cui non prevede che nel procedimento davanti al giudice di pace sia dato avviso all’indagato della conclusione delle indagini preliminari ai sensi dell’art. 415-bis del codice di procedura penale, a causa della disparità di trattamento tra il soggetto indagato per un reato di competenza del giudice di pace e l’indagato per reati di competenza del giudice ordinario nonché della lesione del diritto di difesa e del diritto di essere tempestivamente informato dell’accusa. Invero, il procedimento davanti al giudice di pace configura un modello di giustizia, non comparabile con il procedimento per i reati di competenza del tribunale, che verrebbe ad essere snaturato dall’innesto dell’avviso di conclusione delle indagini preliminari, posto che tale procedura incidentale appare incompatibile con le finalità di snellezza, semplificazione e rapidità che connotano questa particolare forma di giurisdizione penale. - V., citate, ordinanze n. 201 e n. 349/2004.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 15 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274 (Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, a norma dell'articolo 14 della legge 24 novembre 1999, n. 468), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24, e 111, terzo comma, della Costituzione, dal Giudice di pace di Bari con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 febbraio 2005.
F.to:
Fernanda CONTRI, Presidente
Guido NEPPI MODONA, Redattore
Maria Rosaria FRUSCELLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 2 marzo 2005.
Il Cancelliere
F.to: FRUSCELLA
Testo integrale
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