Corte costituzionale
Ordinanza n. 81/2005
Corte cost., ord. 2 marzo 2005, n. 81
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 81/2005
- Data di deposito
- 2 marzo 2005
- Data di decisione
- 23 febbraio 2005
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Annibale Marini
- Presidente
- CONTRI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2005:81
Norme oggetto del giudizio
- art. 2, legge n. 1082 del 13 luglio 1939
- art. 1, legge n. 1082 del 13 luglio 1939
Parametri
- art. 25, comma 2, legge n. 87 del 11 marzo 1953
- art. 10, norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (16/3/1956 e s.m.)
- art. 3, Costituzione
- art. 16, Costituzione
- art. 42, Costituzione
Massime
Massima n. 29234
E’ inammissibile la costituzione in giudizio della Fondazione “Biblioteca e pinacoteca Camillo d’Errico”, attore nel giudizio 'a quo', in quanto effettuata dopo la scadenza del termine di cui all’art. 25, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87.
Massima n. 29235
E’ irricevibile la memoria illustrativa depositata dal Ministero peri beni e le attività culturali, convenuto nel giudizio 'a quo', in quanto tardiva in relazione al termine fissato dall’art. 10 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
Massima n. 29236
E’ manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 2 della legge 13 luglio 1939, n. 1082, nella parte in cui dispongono il trasferimento della sede della fondazione “Biblioteca e pinacoteca Camillo d’Errico” dal Comune di Palazzo San Gervasio a Matera, con attribuzione al Ministero dell’educazione nazionale del compito di destinare all’uopo i locali adatti in Matera, eventualmente aggregando la biblioteca e la pinacoteca ad altre istituzioni similari della città (art. 1), demandando ad un successivo decreto reale la necessaria riforma dello statuto dell’ente e l’emanazione delle norme di attuazione (art. 2), sollevata dal tribunale di Potenza per l’asserito contrasto con gli artt. 3, 16 e 42 della Costituzione, a causa della lesione del principio di uguaglianza, del diritto di proprietà e della libertà delle persone giuridiche private di stabilire la propria sede. Infatti, il giudizio 'a quo', promosso dalla fondazione “Biblioteca e pinacoteca Camillo d’Errico” nei confronti del Ministero per i beni culturali e ambientali (ora Ministero per i beni e le attività culturali), allo scopo di essere riconosciuta proprietaria della pinacoteca Camillo d’Errico e di ottenere la restituzione della suddetta collezione artistica dalla amministrazione convenuta, dopo la pronuncia della sentenza non definitiva con la quale l’ente attore è stato riconsciuto unico proprietario della pinacoteca, ha ad oggetto esclusivamente, come emerge dall’ordinanza di rimessione, la domanda di restituzione della pinacoteca medesima e tale 'petitum' non è né logicamente né giuridicamente collegato al mutamento della attuale sede della fondazione e allo spostamento delle opere d’arte di cui si tratta, con la conseguenza che la questione di legittimità costituzionale delle norme impugnate è palesemente irrilevante.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 2 della legge 13 luglio 1939, n. 1082 (Trasferimento dell'Ente «Biblioteca e pinacoteca Camillo d'Errico» da Palazzo San Gervasio a Matera), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 16 e 42 della Costituzione, dal Tribunale di Potenza con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 febbraio 2005.
F.to:
Fernanda CONTRI, Presidente
Annibale MARINI, Redattore
Maria Rosaria FRUSCELLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 2 marzo 2005.
Il Cancelliere
F.to: FRUSCELLA
Testo integrale
Di questa pronuncia LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
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