Corte costituzionale

Ordinanza n. 59/2005

Corte cost., ord. 28 gennaio 2005, n. 59

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
59/2005
Data di deposito
28 gennaio 2005
Data di decisione
13 gennaio 2005
Esito
Manifesta infondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Alfio Finocchiaro
Presidente
ONIDA
ECLI
ECLI:IT:COST:2005:59

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 29197

E’ manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell’art. 315 del codice di procedura pnale, nella parte in cui prevede che il termine per proporre la richiesta di riparazione per l’ingiusta detenzione prevista dall’art. 314 cod. proc. pen. decorra da quando la sentenza di non doversi procedere di cui all’art. 378 cod. proc. pen. del 1930 è divenuta inoppugnabile anziché dal giorno in cui ne è stata effettuata la notifica direttamente alla persona sottoposta alle indagini o da quando questi ne ha avuto effettiva conoscenza. Premesso che il diritto all’equa riparazione, nel sistema creato dagli articoli 314 e 315 cod. proc. pen. del 1988, è applicabile, in virtù della norma transitoria di cui all’art. 245 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, anche ai procedimenti già pendenti alla data del 24 ottobre 1989 e destinati a proseguire nell’osservanza della normativa precedente, e pur non essendo previsto da tale disciplina, a differenza di quella vigente, la notifica della sentenza di proscioglimento all’imputato, la diversità di disciplina applicabile, a seconda che si tratti di procedimento soggetto alla normativa del codice di rito vigente o a quella del codice di rito del 1930, non contrasta tuttavia con i parametri evocati, posto che, in base dell’art. 372 cod. proc. pen. del 1930, la parte avente diritto all’equa riparazione per ingiusta detenzione è posta nelle condizioni – con l’impiego della normale diligenza – di venire a conoscenza del momento in cui il giudice effettua il deposito della sentenza – anche se questi non osserva il termine, pacificamente ordinatorio, per tale deposito – ed è quindi nelle condizioni di osservare il termine di due anni di cui all’art. 315 cod. proc. pen. per la proposizione dell’istanza, sicché la mancata previsione dell’applicazione delle disposizioni di cui all’art. 548 cod. proc. pen. non è irragionevole né viola il diritto di difesa della parte, dal momento che, una volta stabilito un termine di decadenza, l’interessato è posto in condizione di conoscerne la decorrenza iniziale senza l’imposizione di oneri eccedenti la normale diligenza.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 315 del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dalla Corte d'appello di Genova, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 gennaio 2005.

F.to:

Valerio ONIDA, Presidente

Alfio FINOCCHIARO, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 28 gennaio 2005.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

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